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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 27044/2023

Testo disponibile della fonte

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sul ricorso 9728-2022proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentat a e difes a , in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per revocazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primodifensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22 –ricorrente pe r revocazione – contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e L [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 – controricorrente – per la revocazione dell ’ ordinanza n. 4052 del 20 2 2 della C ORTE D I CASSAZIONE, depositata l’8 febbraio 2022 (R.G.N. 30649 /20 20 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 2 marzo 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo.

R.G.N.9728/2022 Cron.

Rep.

C.C. 22/03/2023 giurisdizione Revocazione per errore di fatto -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ordinanza n. 4052 del 2022, depositata l’8 febbraio 2022, questa Corte ha respinto il ricorso proposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, che aveva rigettato la domanda di costituzione d’una rendita ai superstiti, e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nell’importo di Euro 200,00 per esborsi, di Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.

Per quel che ancora rileva nell’odierno giudizio, questa Corte ha statuito che le spese seguono la soccombenza, in quanto, nemmeno per lafase di legittimità, è stata resa l’autodichiarazione di cui all’art.152 disp. att. cod. proc. civ.

Quanto alla dichiarazione contenuta in calce al ricorso, «non è sottoscritta dalla parte (né contiene l’impegno a comunicare le eventuali successive modificazioni del reddito) e la dichiarazione della parte depositata nel fascicolo attiene esclusivamente al diverso requisito reddituale (reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a tre volte l’importo del reddito stabilito ex artt. 76 e 77 T.U. n. 115 del 2002) richiesto dalla legge per l’esenzione dal pagamento del contributo unificato (e non per l’esenzione dal pagamento delle spese di lite)». 2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revocazione dell’ordinanza di questa Corte, ai sensi degli artt. 391-bise 395, n. 4, cod. proc. civ., con ricorso notificato l’8 aprile 2022 e illustrato da memoria. 3.–Replica con controricors o l’INAI L. 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base alla disciplina dell’art. 391-bis cod. proc. civ., nella formulazionedettata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis in virtù della normativa -3 - transitoria di cui all’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato. 5.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–La ricorrente assume che l’ordinanza n. 4052 del 2022, nelle statuizioni concernenti la condanna alla rifusione delle spese di lite, sia viziata da un errore di fatto e debba, pertanto, essere revocata.

Questa Corte avrebbe supposto l’inesistenza della dichiarazione prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., senza avvedersi che tale dichiarazione era stata ritualmente depositata contestualmente all’iscrizione a ruolo ed era stata «materialmente spillata insieme a quella per l’esenzione dal pagamento del contributo unificato». 2.–Il ricorso è ammissibile. 2.1.–L’istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte, proponibile ai sensi dell’art. 391-biscod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (fra le molte, Cass., sez.

V, 11 gennaio 2018, n. 442).

L’errore di fatto presuppone un errore di percezione o una mera svista materiale, rilevabile ictu oculi , che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l ’ inesistenza di un fatto decisivo, che risulti, invece, incontestabilmente escluso o accertato in base agli atti e ai documenti di causa.

L’errore revocatorio p ostula , quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto: l’una emerge dalla pronunciae non promana da una valutazione, l’altraemerge dagli atti e dai documenti di causa(Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032).

Il fatto , su cui verte l’errore, non deve investire un punto controverso, sul qualeil giudice abbia avuto occasione di pronuncia rsi. -4 - Né si può esperire il rimedio straordinario della revocazione per censurare una decisione di questa Corte, che rappresenti l’approdo della valutazione o d ell ’ interpretazione delle risultanze processuali (Cass., sez.

III, 29 marzo 2022, n. 10040). 2.2.–Il ricorso per revocazione si limita a denunciare una mera svista, una percezione fallace degli atti di causa,che non si affianca ad alcuna valutazione e non si sostanzia in un errore di giudizio.

Non si ravvisano, pertanto, ragioni preliminari d’inammissibilità dell’istanza, che neppure la parte controricorrente ha prospettato, e non si frappongono ostacoli alla disamina del merito. 3.–Il ricorso è fondato. 3.1.–Dall’esame degli atti di causa, prodotti unitamente al ricorso per revocazione, si può evincere che la ricorrente non si è limitata a presentare l’autodichiarazione sostitutiva che attesta il possess o dei requisiti per l’esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Solo di questo documento, invece,fa menzione l’ordinanza impugnata (pagina 4, punto 8).

Unitamente all’iscrizione a ruolo, con il deposito della nota corredata dal timbro e dalla sottoscrizione del cancelliere, risulta prodotta anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., quale documento separato, ritualmente sottoscritto ematerialmente spillato a lla dichiarazione per l’esenzione dal pagamento del contributo unificato. 3.2.– La stessa parte controricorrente, con riferimento alle deduzioni del ricorso, supportate dai riscontri documentali e ribadite nella memoria illustrativa,non ha formulato rilievi critici di sorta e si è rimessa al giudizio di questa Corte (pagina 5 del controricorso). 3.3.–L’ordinanza impugnata è dunque affetta da una mera svista materiale, che risultain maniera immediata e obiettiv a, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o di argomentazioni induttive , e presenta un carattere essenziale e decisivo (Cass., sez.

VI - II, 10 -5 - giugno 2021, n. 16439; nei medesimi termini, già Cass., sez.

III, 14 febbraio 2006, n. 3190), in quanto è all’origine della condanna all a rifusione dellespese. 4.–Sussiste, dunque, l’errore revocatorio denunciato. 4.1.– In virtù della regolare presentazione della dichiarazione prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., le spese di lite non sono ripetibili (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791, punto 8 dei “Motivi della decisione”). 4.2.–Ne consegue che l’ordinanza dev’essere revocata, nella parte in cui ha condannato l’odierna ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in conseguenza dell’accertato errore di percezione. 5.– Le spese del presente giudizio, secondo i principi generali, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M. accoglie il ricorso per revocazione dell’ordinanza di questa Corte, recante il numero 4052 del 2022, depositata l’8 febbraio 2022; revoca l’impugnata ordinanza , limitatamente alla statuizione sulla rifusione delle spese del giudizio, edichiara che nulla è dovuto a titolo di spese, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione al procedimento iscritto al numero 30649/2020 R.G.N.; condanna l’INAIL a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 1.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generalinella misura del 15%

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 9728-2022proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentat a e difes a , in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per revocazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primodifensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22 –ricorrente pe r revocazione – contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e L [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 – controricorrente – per la revocazione dell ’ ordinanza n. 4052 del 20 2 2 della C ORTE D I CASSAZIONE, depositata l’8 febbraio 2022 (R.G.N. 30649 /20 20 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 2 marzo 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.9728/2022 Cron. Rep. C.C. 22/03/2023 giurisdizione Revocazione per errore di fatto -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ordinanza n. 4052 del 2022, depositata l’8 febbraio 2022, questa Corte ha respinto il ricorso proposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, che aveva rigettato la domanda di costituzione d’una rendita ai superstiti, e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nell’importo di Euro 200,00 per esborsi, di Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Per quel che ancora rileva nell’odierno giudizio, questa Corte ha statuito che le spese seguono la soccombenza, in quanto, nemmeno per lafase di legittimità, è stata resa l’autodichiarazione di cui all’art.152 disp. att. cod. proc. civ. Quanto alla dichiarazione contenuta in calce al ricorso, «non è sottoscritta dalla parte (né contiene l’impegno a comunicare le eventuali successive modificazioni del reddito) e la dichiarazione della parte depositata nel fascicolo attiene esclusivamente al diverso requisito reddituale (reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a tre volte l’importo del reddito stabilito ex artt. 76 e 77 T.U. n. 115 del 2002) richiesto dalla legge per l’esenzione dal pagamento del contributo unificato (e non per l’esenzione dal pagamento delle spese di lite)». 2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revocazione dell’ordinanza di questa Corte, ai sensi degli artt. 391-bise 395, n. 4, cod. proc. civ., con ricorso notificato l’8 aprile 2022 e illustrato da memoria. 3.–Replica con controricors o l’INAI L. 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base alla disciplina dell’art. 391-bis cod. proc. civ., nella formulazionedettata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis in virtù della normativa -3 - transitoria di cui all’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato. 5.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–La ricorrente assume che l’ordinanza n. 4052 del 2022, nelle statuizioni concernenti la condanna alla rifusione delle spese di lite, sia viziata da un errore di fatto e debba, pertanto, essere revocata. Questa Corte avrebbe supposto l’inesistenza della dichiarazione prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., senza avvedersi che tale dichiarazione era stata ritualmente depositata contestualmente all’iscrizione a ruolo ed era stata «materialmente spillata insieme a quella per l’esenzione dal pagamento del contributo unificato». 2.–Il ricorso è ammissibile. 2.1.–L’istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte, proponibile ai sensi dell’art. 391-biscod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (fra le molte, Cass., sez. V, 11 gennaio 2018, n. 442). L’errore di fatto presuppone un errore di percezione o una mera svista materiale, rilevabile ictu oculi , che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l ’ inesistenza di un fatto decisivo, che risulti, invece, incontestabilmente escluso o accertato in base agli atti e ai documenti di causa. L’errore revocatorio p ostula , quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto: l’una emerge dalla pronunciae non promana da una valutazione, l’altraemerge dagli atti e dai documenti di causa(Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032). Il fatto , su cui verte l’errore, non deve investire un punto controverso, sul qualeil giudice abbia avuto occasione di pronuncia rsi. -4 - Né si può esperire il rimedio straordinario della revocazione per censurare una decisione di questa Corte, che rappresenti l’approdo della valutazione o d ell ’ interpretazione delle risultanze processuali (Cass., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10040). 2.2.–Il ricorso per revocazione si limita a denunciare una mera svista, una percezione fallace degli atti di causa,che non si affianca ad alcuna valutazione e non si sostanzia in un errore di giudizio. Non si ravvisano, pertanto, ragioni preliminari d’inammissibilità dell’istanza, che neppure la parte controricorrente ha prospettato, e non si frappongono ostacoli alla disamina del merito. 3.–Il ricorso è fondato. 3.1.–Dall’esame degli atti di causa, prodotti unitamente al ricorso per revocazione, si può evincere che la ricorrente non si è limitata a presentare l’autodichiarazione sostitutiva che attesta il possess o dei requisiti per l’esenzione dal pagamento del contributo unificato. Solo di questo documento, invece,fa menzione l’ordinanza impugnata (pagina 4, punto 8). Unitamente all’iscrizione a ruolo, con il deposito della nota corredata dal timbro e dalla sottoscrizione del cancelliere, risulta prodotta anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., quale documento separato, ritualmente sottoscritto ematerialmente spillato a lla dichiarazione per l’esenzione dal pagamento del contributo unificato. 3.2.– La stessa parte controricorrente, con riferimento alle deduzioni del ricorso, supportate dai riscontri documentali e ribadite nella memoria illustrativa,non ha formulato rilievi critici di sorta e si è rimessa al giudizio di questa Corte (pagina 5 del controricorso). 3.3.–L’ordinanza impugnata è dunque affetta da una mera svista materiale, che risultain maniera immediata e obiettiv a, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o di argomentazioni induttive , e presenta un carattere essenziale e decisivo (Cass., sez. VI - II, 10 -5 - giugno 2021, n. 16439; nei medesimi termini, già Cass., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3190), in quanto è all’origine della condanna all a rifusione dellespese. 4.–Sussiste, dunque, l’errore revocatorio denunciato. 4.1.– In virtù della regolare presentazione della dichiarazione prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., le spese di lite non sono ripetibili (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791, punto 8 dei “Motivi della decisione”). 4.2.–Ne consegue che l’ordinanza dev’essere revocata, nella parte in cui ha condannato l’odierna ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in conseguenza dell’accertato errore di percezione. 5.– Le spese del presente giudizio, secondo i principi generali, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso per revocazione dell’ordinanza di questa Corte, recante il numero 4052 del 2022, depositata l’8 febbraio 2022; revoca l’impugnata ordinanza , limitatamente alla statuizione sulla rifusione delle spese del giudizio, edichiara che nulla è dovuto a titolo di spese, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione al procedimento iscritto al numero 30649/2020 R.G.N.; condanna l’INAIL a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 1.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generalinella misura del 15%
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