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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03600/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendoche il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appellodi Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia emessa il 27 settembre 2021 dal Tribunale di Sassari in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., per essersi impossessato, mediante sottrazione, dopo averla strappatadai tasselli, di una rastrelliera in rame completa di bulloneria e di tubi in rame, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

2. Due i motivi a sostegno del ricorso:

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione affermando che è erronea la sentenza impugnata per aver ritenuto sussisten te la condizione di procedibilità: la querela, infatti, fu formalizzata da un semplice venditore della [OSCURATO:PERSONA] spae non dal legale rappresentante;

2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena in difetto di impugnazione del Pubblico ministero.

Si tratterebbe di revoca illegittima perché i precedenti penaliche , a dire della Corte di appello , erano ostativi alla concessione, risultavanogià dal certificato penale nella disponibilità del Tribunale.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore genarle ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. I n data 07/10/2025 , sono pervenute memor i a , conclusioni e nota spese dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

5. Il ricorso è inammissibile .

Il p rimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La sentenza impugnata è stata pronunciata successivamente all'entrata in vigore deld.lgs. 10 ottobre 2022 , n. 1 50 che, per quanto di interesse in questa sede, ha modificato il regime di procedibilità - divenuto a querela - del reato di furto aggravato, ad eccezione dei casi di condotta in danno di soggetti "vulnerabili" e di sottrazione di cosa destinata a pubblico servizio, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame.

Tanto premesso, il Collegio osserva che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., indicata quale persona offesa, si è costituita parte civile nel presente giudizio.

Questa Corte ha affermato (ex multis, Sez. 1, n. 26575 del14/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286741 ; Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844)che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione.

Anche il secondo motivo èmanifestamente infondato.

D iversamente da quanto prospettato dalla difesa,infatti, la Corte territoriale non ha affatto proceduto, d’ufficio, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena accordato dal primo Giudice, in quanto, per come agevolmente è possibile evincere dal dispositivo della sentenza impugnata, vi è stata integrale conferma della sentenza di primo gradoche aveva disposto la sospensione condizionale della pena.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la c ondanna de l ri corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

L'imputato deve,inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.che vengono liquidate in complessivi euro 3000, 00, oltre accessori di legge.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile L iquigas s . p . a . , c he liquida in complessivi euro3000,00, oltre accessori di legge .

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendoche il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appellodi Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia emessa il 27 settembre 2021 dal Tribunale di Sassari in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., per essersi impossessato, mediante sottrazione, dopo averla strappatadai tasselli, di una rastrelliera in rame completa di bulloneria e di tubi in rame, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. Due i motivi a sostegno del ricorso: 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione affermando che è erronea la sentenza impugnata per aver ritenuto sussisten te la condizione di procedibilità: la querela, infatti, fu formalizzata da un semplice venditore della [OSCURATO:PERSONA] spae non dal legale rappresentante; 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena in difetto di impugnazione del Pubblico ministero. Si tratterebbe di revoca illegittima perché i precedenti penaliche , a dire della Corte di appello , erano ostativi alla concessione, risultavanogià dal certificato penale nella disponibilità del Tribunale. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore genarle ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. I n data 07/10/2025 , sono pervenute memor i a , conclusioni e nota spese dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5. Il ricorso è inammissibile . Il p rimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La sentenza impugnata è stata pronunciata successivamente all'entrata in vigore deld.lgs. 10 ottobre 2022 , n. 1 50 che, per quanto di interesse in questa sede, ha modificato il regime di procedibilità - divenuto a querela - del reato di furto aggravato, ad eccezione dei casi di condotta in danno di soggetti "vulnerabili" e di sottrazione di cosa destinata a pubblico servizio, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame. Tanto premesso, il Collegio osserva che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., indicata quale persona offesa, si è costituita parte civile nel presente giudizio. Questa Corte ha affermato (ex multis, Sez. 1, n. 26575 del14/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286741 ; Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844)che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione. Anche il secondo motivo èmanifestamente infondato. D iversamente da quanto prospettato dalla difesa,infatti, la Corte territoriale non ha affatto proceduto, d’ufficio, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena accordato dal primo Giudice, in quanto, per come agevolmente è possibile evincere dal dispositivo della sentenza impugnata, vi è stata integrale conferma della sentenza di primo gradoche aveva disposto la sospensione condizionale della pena. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la c ondanna de l ri corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputato deve,inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.che vengono liquidate in complessivi euro 3000, 00, oltre accessori di legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile L iquigas s . p . a . , c he liquida in complessivi euro3000,00, oltre accessori di legge . Così deciso il 1
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