CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35570/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUS7 I R.G.N. 10587/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., sono inammissibili in quanto manifestamente infondati; Considerato, invero, che, risulta non illogica e immune da vizi prospettabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, alla luce - quanto alle circostanze attenuanti - delle modalità della condotta e dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili e - quanto alla sospensione condizionale della pena - delle gravi modalità del fatto e dei precedenti a carico del ricorrente, che impediscono la formulazione di una prognosi favorevole in ordine all'astensione del predetto dalla commissione di futuri reati; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i