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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17015/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6995/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 13 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso in Roma, piazzale Flaminio, 19 - controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano, n. 3829/2015, depositata il 15 settembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano, depositata il 15 settembre 2015, che, pronunciandosi sull'opposizione alla stima promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha rideterminato l'indennità di esproprio e di occupazione, rispettivamente, in euro 184.915,00 e 70.630,00, oltre interessi legali, dovuta in suo favore con riferimento ai terreni censiti al N.C.T. del comune di Cislago, al fg. 104, mapp. 8210, 8211 e 8212, e al fg. 108, mapp. 3995; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e 29, quarto comma, d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, per aver la Corte di appello ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse legittimata a promuovere opposizione avverso la stima resa ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 327 del 2001, in quanto delegata all'esercizio dei poteri espropriativi (dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), benché non fosse promotrice dell'espropriazione, qualifica che andava riconosciuta alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale contraente generale ai sensi dell'art. 176, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; - il motivo è infondato; - l'art. 54, primo comma, d.P.R. n. 327 del 2001 stabilisce che, «decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione - ossia, il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione - o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità»; - la norma non include espressamente tra i soggetti legittimati a proporre opposizione alla stima l'autorità espropriante, ossia l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma; - tuttavia, qualora, come nel caso in esame, le qualità di promotore dell'espropriazione e autorità espropriante non coincidano, la legittimazione attiva va riconosciuta anche a quest'ultima quale soggetto terzo avente interesse, giuridicamente rilevante, all'impugnazione della stima, in ragione del fatto che è parte del rapporto espropriativo e tenuto al pagamento dell'indennità (cfr., in tema, Cass. 20 maggio 2016, n. 10530; Cass. 18 gennaio 2013, n. 1242; Cass. 19 luglio 2012, n. 12541); - pertanto, la sentenza di appello, nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione attiva alla odierna controricorrente, in ragione della sua qualifica di concessionaria e, con provvedimento avente valenza esterna, di delegata dell'esercizio dei poteri espropriativi, si sottrae alla censura formulata; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 10 e 32, d.P.R. n. 327 del 2001, e 27, [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione al [OSCURATO:PERSONA] del comune di Cislago, per aver la Corte di appello ritenuto che la variante urbanistica approvata nel 2008 avrebbe impresso su uno dei lotti interessati dal procedimento ablatorio un vincolo di natura espropriativa e non conformativa e, conseguentemente, determinato l'indennità relativa a tali aree in ragione della loro (originaria) destinazione agricola, anziché a «zona standard», così come risultante all'esito della riferita variante; - censura sostanzialmente analoga è formulata con il terzo motivo, con cui si prospetta la violazione degli artt. 32, d.P.R. n. 327 del 2001, e 27, [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione al [OSCURATO:PERSONA] del comune di Cislago; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati; - la Corte di appello ha accertato che la variazione urbanistica al [OSCURATO:PERSONA] è stata approvata «per consentire la costruzione di un nuovo impianto sportivo (a compensazione di quello, insistente sulle aree comprese tra le [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non più utilizzabile a seguito della realizzazione del tracciato autostradale)», «ricomprendendo i terreni di cui trattasi, identificati precedentemente come aree produttive di natura agricola, tra quelli necessari alla realizzazione dell'opera di compensazione sopra citata, prevista dal progetto del [OSCURATO:PERSONA], e variandoli in zone standard»; - ha aggiunto che nel successivo accordo concluso tra il comune di Cislago, la Provincia di Varese, la Regione Lombardia, l'odierna controricorrente e la società concedente ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), le parti avevano dato atto dell'avvenuta individuazione dell'area destinata per la realizzazione dell'opera - un nuovo centro sportivo da realizzare esclusivamente dalla controricorrente medesima - e dell'approvazione della relativa variante urbanistica, con apposizione del vincolo preordinato aill'esproprio; - ciò posto, in considerazione del riferito accertamento fattuale, la valutazione del giudice di appello, che ha fatto discendere da tale variazione urbanistica natura di vincolo preordinato all'esproprio, si presenta immune ai vizi prospettati dalla ricorrente, venendo in rilievo l'imposizione di un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, e non già, come sostenuto dalla ricorrente medesima, la zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni (cfr., in tema, Cass. 9 gennaio 2020, n. 207; Cass., ord., 18 giugno 2018, n. 16084; Cass., ord., 20 febbraio 2018, n. 4100);- con il quarto motivo la espropriata si duole della violazione dell'art.112 c.p.c., per aver la decisione impugnata determinato la stima delle indennità controverse, relativamente all'area contraddistinta al Catasto al mapp. 3995, in misura inferiore rispetto a quella proposta nell'opposizione giudiziale proposta; - il motivo è inammissibile; - infatti, indipendentemente da ogni considerazioni in ordine al contenuto della difese spiegate dalla società nel suo atto di opposizione, deve osservarsi che nei giudizi per la determinazione dell'indennità di esproprio, il giudice ha il potere-dovere di individuare il criterio legale applicabile alla procedura ablatoria sulla base delle caratteristiche del fondo espropriato, senza essere vincolato dalle prospettazioni delle parti, né alla quantificazione della somma eventualmente contenuta negli atti difensionali, dovendo questa essere liquidata in riferimento a detti criteri (cfr. Cass. 10 agosto 2013, n. 18435); - con l'ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla sua condanna integrale alla rifusione delle spese del giudizio; - il motivo è infondato; - il criterio della soccombenza - inteso sia come soccombenza integrale, sia come soccombenza parziale reciproca - costituisce regola generale in materia di governo delle spese processuali che trova applicazione, in difetto di deroghe espressamente previste, anche ai giudizi di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione (cfr. da ultimo, Cass. 15 novembre 2021, n. 34199); - esula, poi, dal sindacato della Corte di cassazione per violazione di legge la valutazione del giudice di merito in ordine all'opportunità di non avvalersi della facoltà di compensarle, in tutto o in parte, rientrando nell'ambito dei suoi poteri discrezionali e della quale non è tenuto a dare conto con motivazione espressa (cfr., per tutte, Cass., Sez.

Un., 15 luglio 2005, n. 14989); - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, e si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6995/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 13 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso in Roma, piazzale Flaminio, 19 - controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano, n. 3829/2015, depositata il 15 settembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano, depositata il 15 settembre 2015, che, pronunciandosi sull'opposizione alla stima promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha rideterminato l'indennità di esproprio e di occupazione, rispettivamente, in euro 184.915,00 e 70.630,00, oltre interessi legali, dovuta in suo favore con riferimento ai terreni censiti al N.C.T. del comune di Cislago, al fg. 104, mapp. 8210, 8211 e 8212, e al fg. 108, mapp. 3995; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e 29, quarto comma, d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, per aver la Corte di appello ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse legittimata a promuovere opposizione avverso la stima resa ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 327 del 2001, in quanto delegata all'esercizio dei poteri espropriativi (dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), benché non fosse promotrice dell'espropriazione, qualifica che andava riconosciuta alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale contraente generale ai sensi dell'art. 176, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; - il motivo è infondato; - l'art. 54, primo comma, d.P.R. n. 327 del 2001 stabilisce che, «decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione - ossia, il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione - o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità»; - la norma non include espressamente tra i soggetti legittimati a proporre opposizione alla stima l'autorità espropriante, ossia l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma; - tuttavia, qualora, come nel caso in esame, le qualità di promotore dell'espropriazione e autorità espropriante non coincidano, la legittimazione attiva va riconosciuta anche a quest'ultima quale soggetto terzo avente interesse, giuridicamente rilevante, all'impugnazione della stima, in ragione del fatto che è parte del rapporto espropriativo e tenuto al pagamento dell'indennità (cfr., in tema, Cass. 20 maggio 2016, n. 10530; Cass. 18 gennaio 2013, n. 1242; Cass. 19 luglio 2012, n. 12541); - pertanto, la sentenza di appello, nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione attiva alla odierna controricorrente, in ragione della sua qualifica di concessionaria e, con provvedimento avente valenza esterna, di delegata dell'esercizio dei poteri espropriativi, si sottrae alla censura formulata; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 10 e 32, d.P.R. n. 327 del 2001, e 27, [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione al [OSCURATO:PERSONA] del comune di Cislago, per aver la Corte di appello ritenuto che la variante urbanistica approvata nel 2008 avrebbe impresso su uno dei lotti interessati dal procedimento ablatorio un vincolo di natura espropriativa e non conformativa e, conseguentemente, determinato l'indennità relativa a tali aree in ragione della loro (originaria) destinazione agricola, anziché a «zona standard», così come risultante all'esito della riferita variante; - censura sostanzialmente analoga è formulata con il terzo motivo, con cui si prospetta la violazione degli artt. 32, d.P.R. n. 327 del 2001, e 27, [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione al [OSCURATO:PERSONA] del comune di Cislago; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati; - la Corte di appello ha accertato che la variazione urbanistica al [OSCURATO:PERSONA] è stata approvata «per consentire la costruzione di un nuovo impianto sportivo (a compensazione di quello, insistente sulle aree comprese tra le [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non più utilizzabile a seguito della realizzazione del tracciato autostradale)», «ricomprendendo i terreni di cui trattasi, identificati precedentemente come aree produttive di natura agricola, tra quelli necessari alla realizzazione dell'opera di compensazione sopra citata, prevista dal progetto del [OSCURATO:PERSONA], e variandoli in zone standard»; - ha aggiunto che nel successivo accordo concluso tra il comune di Cislago, la Provincia di Varese, la Regione Lombardia, l'odierna controricorrente e la società concedente ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), le parti avevano dato atto dell'avvenuta individuazione dell'area destinata per la realizzazione dell'opera - un nuovo centro sportivo da realizzare esclusivamente dalla controricorrente medesima - e dell'approvazione della relativa variante urbanistica, con apposizione del vincolo preordinato aill'esproprio; - ciò posto, in considerazione del riferito accertamento fattuale, la valutazione del giudice di appello, che ha fatto discendere da tale variazione urbanistica natura di vincolo preordinato all'esproprio, si presenta immune ai vizi prospettati dalla ricorrente, venendo in rilievo l'imposizione di un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, e non già, come sostenuto dalla ricorrente medesima, la zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni (cfr., in tema, Cass. 9 gennaio 2020, n. 207; Cass., ord., 18 giugno 2018, n. 16084; Cass., ord., 20 febbraio 2018, n. 4100);- con il quarto motivo la espropriata si duole della violazione dell'art.112 c.p.c., per aver la decisione impugnata determinato la stima delle indennità controverse, relativamente all'area contraddistinta al Catasto al mapp. 3995, in misura inferiore rispetto a quella proposta nell'opposizione giudiziale proposta; - il motivo è inammissibile; - infatti, indipendentemente da ogni considerazioni in ordine al contenuto della difese spiegate dalla società nel suo atto di opposizione, deve osservarsi che nei giudizi per la determinazione dell'indennità di esproprio, il giudice ha il potere-dovere di individuare il criterio legale applicabile alla procedura ablatoria sulla base delle caratteristiche del fondo espropriato, senza essere vincolato dalle prospettazioni delle parti, né alla quantificazione della somma eventualmente contenuta negli atti difensionali, dovendo questa essere liquidata in riferimento a detti criteri (cfr. Cass. 10 agosto 2013, n. 18435); - con l'ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla sua condanna integrale alla rifusione delle spese del giudizio; - il motivo è infondato; - il criterio della soccombenza - inteso sia come soccombenza integrale, sia come soccombenza parziale reciproca - costituisce regola generale in materia di governo delle spese processuali che trova applicazione, in difetto di deroghe espressamente previste, anche ai giudizi di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione (cfr. da ultimo, Cass. 15 novembre 2021, n. 34199); - esula, poi, dal sindacato della Corte di cassazione per violazione di legge la valutazione del giudice di merito in ordine all'opportunità di non avvalersi della facoltà di compensarle, in tutto o in parte, rientrando nell'ambito dei suoi poteri discrezionali e della quale non è tenuto a dare conto con motivazione espressa (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 15 luglio 2005, n. 14989); - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, e si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Co
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