CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 luglio 2026
Cassazione n. 23609/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione dinuovo difensore;– ricorrenti –contro– intimato –Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso la sentenza n. 2688/2024 della Corte d’appello di Romadepositata il 16/04/2024 e notificata il 17/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legalerappresentante di [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio ilContinua - FonARCom - dinanzi al Tribunale di Roma esponendo,tra l'altro, che: [OSCURATO:PERSONA] operava per ilfinanziamento dei corsi di formazione erogati prevalentemente conil sistema dei [OSCURATO:PERSONA] indirizzando le imprese aiservizi di formazione dei Fondi interprofessionali; l'attività svoltadalle attrici era anche diretta all'organizzazione di corsi diformazione per i propri clienti, imprese che [OSCURATO:PERSONA] fatto iscrivere al [OSCURATO:PERSONA].Ar.Com al fine di assicurare uncanale di finanziamento; a far data dal 2010 aveva svolto unrapporto di prestazione di opera professionale in forza di unmandato ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA].Ar.Com il qualenon aveva mai stipulato un contratto, sebbene ConsophiaCooperativa lo avesse richiesto; grazie alla propria attività diconsulenza, informazione, business marketing, assistenzaprofessionale, aveva finalizzato all'iscrizione presso il Fon.Ar.Comnumerose aziende affinché potessero aderire alle proposteformative organizzate dal Fondo; le imprese devolute al Fon.Ar.Com. rappresentavano 7.500 dipendenti già a far data dal 2010,in seguito aumentati; nulla era stato versato a Consophia, salvoun anticipo di circa euro 5.000,00 riconosciuto a gennaio 2011 e2 di 18Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/2026un’ulteriore somma di poco meno di euro 3.000,00 nell'anno 2012erogate da un soggetto riferibile al Fondo sul conto di essa DelPrete.Tanto dedotto, le parti attrici chiedevano che venisse accertato chele medesime avevano svolto in favore di Fon.Ar.Com prestazionedi servizi o di opera e/o professionali ai sensi dell'art. 2222 c.c. eche avevano maturato un credito, per le prestazioni rese in favoredi Fon.Ar.com., pari o superiore ad euro 600.000,00 e che ilconvenuto venisse condannata a corrispondere in loro favore ladetta somma, Chiedevano altresì accertarsi l'inadempimento didanni, subiti e subendi, poiché derivanti dal mancato adempimentodel contratto di opera in essere tra le parti, accertarsi la condottaanticoncorrenziale di Fon.Ar.Com. e, per l'effetto, condannarlo alrisarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, e accertare il lorodiritto ad essere risarcite per la perdita di chance.2. Il Tribunale di Roma rigettava le domande.3. Sull’impugnazione delle originarie attrici, la Corte d’appello diRoma rigettava il gravame, affermando, per quanto qui ancorarileva, che: a) legittimamente la causa era stata trattenuta indecisione senza la concessione di termini ex art. 190 c.p.c., inquanto il Collegio aveva già concesso termini per memorieconclusionali anticipate, sì da consentire una decisione contestualeed immediata; b) premesso che, data la natura pubblica del fondoappellato, era necessario un contratto in forma scritta, e che lostesso non era sostituibile né dalla corrispondenza tra le parti né,tanto meno, da comportamenti concludenti; c) se un contratto(anche per corrispondenza) si era originato, lo stesso aveva3 di 18Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/2026riguardato esclusivamente l’ente committente FederPMI, e non giàla Fonarcom; d) tutte le istanze istruttorie formulate dalle partiappellanti risultavano inammissibili e/o irrilevanti ai fini deldecidere; d) non era configurabile un’attività concorrenziale daparte della Fonarcom per via dell’assenza di un contratto tra leparti e della mancanza di prova di un nesso causale tra larisoluzione dei rapporti con il gruppo “KCS” composto di dieciaziende e le condotte addebitate alla Fonarcom; e) erano,pertanto, irrilevanti le “richieste circa le istruttorie instaurate dalleautorità di vigilanza a seguito degli esposti delle stesse appellanti”,in assenza peraltro di allegazione e prova circa provvedimentisanzionatori e/o comunque di intervento repressivo/inibitorio neiconfronti di Fonarcom; f) non era meritevole di accoglimentoaltresì la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., per via, tra l’altro,dell’assenza di un vantaggio per l’appellata conseguente alleaziende da esse assistite; g) sulla base dell’intera copiosacorrispondenza via mail che le attrici avevano, nel corso delgiudizio di primo grado, allegato e, avuto riguardo alla domandasubordinata dalle stesse proposta, ”da detta corrispondenza nonemergono affatto elementi gravi, precisi e concordanti circa glielementi essenziali di detto contratto, non essendo individuabile latipologia di collaborazione/prestazione, l’ente con il quale dettacollaborazione si instaura o si è già instaurata, il bacino di utenzaal quale è indirizzata l’attività delle odierne appellanti, la misuradel corrispettivo per le diverse tipologie di attività, neppurespecificate, il tempo di durata della collaborazione”.4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la4 di 18Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/2026Consophia Cooperativa e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattromotivi. [OSCURATO:PERSONA].Ar.Com. non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, avuto riguardo alla informale istanza diricusazione formulata dalla odierna ricorrente in data 6 febbraio2026 prima ancora della fissazione dell’udienza e del relativocollegio e senza quindi nemmeno l’indicazione dei nominativi deigiudici ricusati, la stessa si rivela irricevibile, se solo si considerache nel giudizio di cassazione tale è l'istanza di ricusazione di unoo più componenti del collegio proposta a mezzo fax alla cancelleria,sia pure spedito da quello di pertinenza del difensore indicato nelricorso e pervenuti nel termine fissato dall'art. 52, secondocomma, c.p.c., in quanto l'art. 366, quarto comma, del medesimocodice prevede che possano essere effettuate con tale mezzounicamente le comunicazioni da parte della cancelleria e lenotificazioni tra i difensori, di cui agli artt. 372 e 390 c.p.c. (Cass.,Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24934 del 24/11/2014).Senza tralasciare che non è ammissibile la ricusazione di uncollegio solo astrattamente considerato, dovendo essa esserepiuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che locompongono, sul presupposto che, per ciascuna di esse,singolarmente ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla leggeper tale istituto (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 34429 del24/12/2019).2. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 190 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la Corte territoriale concessoalle parti i termini per le comparse conclusionali e le note di replica,5 di 18Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/2026ledendo in tal modo il diritto alla difesa.2.1. Il motivo è infondato.La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appellodeducendo la nullità della medesima per non aver avuto lapossibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicarealla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere diindicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessarioaddurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito dellacontroversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudicedeciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per ildeposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé lanullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilitàper i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto didifesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, alquale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'attointroduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e ladifesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimentodel processo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021;conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1217 del 20/01/2026).Tuttavia, nel caso di specie, non si è verificata l’ipotesi dellamancata concessione dei termini per il deposito delle comparseconclusionali e delle memorie di replica, in quanto in appello con ildecreto del 31.1.2024 il Presidente del Collegio (Dott. [OSCURATO:PERSONA]),nel confermare l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiaramente distinto,con riferimento alle cause che vedevano come relatrice laconsigliera [OSCURATO:PERSONA] (tra le quali rientrava senza dubbioquella in esame), le cause di vecchio rito (vale a dire, quelle la cui6 di 18Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/2026notificazione era anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) di prima comparizione oper altri incombenti da quelle sempre di vecchio rito ma che eranomature per la decisione (e che, quindi, sarebbero state trattenutein decisione all’udienza collegiale), prevedendo per queste ultimela concessione di termini anticipati alle parti per il deposito dellenote conclusionali, al fine di rendere possibile la pronuncia dellasentenza con motivazione contestuale.Con successivo decreto del 21.2.2024 lo stesso presidente harinviato la causa, insieme ad altre, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] “peri medesimi incombenti”.Né le ricorrenti, in quella sede, hanno chiesto di essere rimesse intermini per il ridotto termine avuto a disposizione per depositarele comparse conclusionali.Del resto, persino nel processo del lavoro, il provvedimento con cuigiudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriorealle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienzadestinata alla discussione della causa col deposito di note scritte,è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardil'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola faseprocessuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti siopponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scrittecontengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alleistanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere allafunzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iterprocessuale necessiti di chiarimenti in base alla situazioneconcreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzionedel principio del contraddittorio e del diritto di difesa (Cass., Sez.U, Sentenza n. 17603 del 30/06/2025).7 di 18Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/20263. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano il “difetto dimotivazione per omessa ammissione di mezzi di prova”, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la Cortedi merito ammesso le istanze istruttorie (prova per testi, istanzedi esibizione e istanze di interpello dell’[OSCURATO:PERSONA] edell’Autorità anticorruzione) da esse formulate, attraverso le qualiavrebbero dimostrato di aver fornito prestazioni lavorative infavore di Fon.Ar.Com., con conseguente accoglimento della lorodomanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., proposta invia subordinata.3.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, il ricorrente che, in sede di legittimità, intendadenunciare la mancata ammissione di mezzi istruttori ha l'onere diindicare specificamente, a pena di inammissibilità del ricorso perdifetto di specificità, i capitoli di prova non ammessi e le istanze diesibizione non accolte, nonché i documenti, asseritamenteconcludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse daquelle raggiunte nell'impugnata sentenza; a tal fine il ricorrentedeve provvedere alla relativa trascrizione, al fine di consentire algiudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provaresulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, poiché non èconsentito sopperire a eventuali lacune con indagini integrative.Orbene, nel caso di specie, le ricorrenti hanno del tutto omesso diriprodurre i capitoli sui quali i giudici di merito avrebbero dovutoescutere i testimoni, così come i documenti (indicatigenericamente a pag. 15 del ricorso con la dicitura “Docc. da 105a 143”) dai quali, a loro dire, sarebbe risultato “in maniera chiaraed inequivocabile il rapporto professionale intercorso tra le parti”,8 di 18Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/2026essendosi limitate genericamente ad evidenziare (cfr. pag. 16 delricorso) di aver chiesto, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., di ordinarsi“all’INPS la produzione della documentazione relativa ai flussi dicontributi versati dalle clienti di Consophia, come indicati in atti,convogliati verso la convenuta nel periodo da inizio 2009 a oggi”(istanza, peraltro, non rientrante tra quelle trascritte a pag. 3 dellasentenza di secondo grado).A tacer del fatto che il vizio di motivazione per omessa ammissionedella prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato percassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo dellacontroversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminatain concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficaciadelle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendirisulti priva di fondamento.Del resto, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancataammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale- non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta insecondo grado - deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di averribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delleconclusioni davanti al giudice di appello (Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 22883 del 13/09/2019).In secondo luogo, essendosi in presenza di un’ipotesi di cd. doppiaconforme e non avendo le ricorrenti neppure dedotto che le duedecisioni di merito si fondino su differenti ragioni di fatto, èpreclusa la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1,c.p.c.9 di 18Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/2026In ogni caso, il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, hannoadeguatamente indicato le ragioni per le quali non hanno ammessoi mezzi istruttori articolati dalle originarie attrici.Invero, come si evince dalle pagine 4-5 della sentenza quiimpugnata, il giudice di prime cure ha ritenuto le circostanzearticolate con l’istanza di prova per testi inidonee ad assolverel’onere della prova (concernente la stipula per iscritto del contrattod’opera professionale) e, come tali, inammissibili a tali fini, oltreche in parte generiche e in parte ininfluenti. Ciò in quanto lacircostanza che le attrici avessero svolto attività professionale infavore di numerose aziende anche al fine di ottenere ilfinanziamento di corsi di formazione non costituiva di per séautomatica prova che le stesse avessero stipulato un distintocontratto di prestazione d’opera con il Fondo convenuto. Dopo averanalizzato altresì la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.,reputandola infondata, lo stesso Tribunale ha ritenutoinammissibili, considerata la mancata prova dell’esistenza delcontratto, “le istanze di esibizione e consulenza tecnica d’ufficio,quali avanzate dalle attrici ed indirizzate alla determinazionedell’importo dovuto”.A tal proposito, la censura contenuta nel ricorso per cassazionerelativa alla mancata ammissione della prova testimoniale èinammissibile se con essa il ricorrente si duole della valutazionerimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza delladenunciata mancata ammissione della prova orale rispetto aifondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebberodovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneridi allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo10 di 18Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/2026istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativaistanza di ammissione (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8204 del04/04/2018).Dal canto suo, la Corte d’appello, dopo aver ribadito che, in ragionedella natura del convenuto, era necessario un contratto in formascritta, che lo stesso non era surrogabile né dalla corrispondenzatra le parti né, tanto meno, da comportamenti concludenti (primomotivo di gravame) e che, se un contratto (anche percorrispondenza) si era originato, lo stesso aveva riguardatoesclusivamente l’ente committente FederPMI, e non già lale istanze istruttorie formulate ancora oggi dalle parti appellanti[…] risultano inammissibili e/o irrilevanti ai fini del decidere”.Successivamente, nel rigettare altresì il terzo motivo di appello(concernente l’asserita attività concorrenziale ascritta allamancanza di prova di un nesso causale tra la risoluzione deirapporti con il gruppo “KCS” composto di dieci aziende e lecondotte addebitate alla Fonarcom, ha ritenuto irrilevanti le“richieste circa le istruttorie instaurate dalle autorità di vigilanza aseguito degli esposti delle stesse appellanti, in assenza peraltro diallegazione e prova circa provvedimenti sanzionatori e/ocomunque di intervento repressivo/inibitorio nei confronti diInfine, nel rigettare altresì la domanda subordinata ex art. 2041c.c., per via, tra l’altro, dell’assenza di un vantaggio per l’appellataconseguente all’attività svolte dalle appellanti nell’interesse e infavore delle aziende da esse assistite, ha nuovamente considerato11 di 18Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/2026irrilevanti e/o inammissibili le richieste istruttorie formulate dalleallora appellanti sul punto.4. Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono della nullità dellasentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., perviolazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver la Corte territorialeanalizzato i documenti dal n. 105 al n. 122 depositati in primogrado con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., daiquali avrebbe evinto che esse avevano svolto in favore dellaapplicazione dell’art. 2222 c.c.4.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Anche a voler prescindere dalla confusione di piani (cfr. pag. 19del ricorso) operata tra l’omissione di pronuncia e l’omissione dimotivazione (in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria ladenuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessapronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo dellacontroversia: il primo, infatti, implica la completa omissione delprovvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto esi traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve esserefatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. enon con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale,ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre ilsecondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianzada parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzionein modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguatagiustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.),la Corte d’appello ha espressamente preso in considerazionel’”intera copiosa corrispondenza via mail che le attrici hanno, nel12 di 18Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/2026corso del giudizio di primo grado, allegato”, pervenendo, conriferimento alla domanda subordinata dalle stesse proposta, allaconclusione (cfr. pag. 14 della sentenza) che ”da dettacorrispondenza non emergono affatto elementi gravi, precisi econcordanti circa gli elementi essenziali di detto contratto, nonessendo individuabile la tipologia di collaborazione/prestazione,l’ente con il quale detta collaborazione si instaura o si è giàinstaurata, il bacino di utenza al quale è indirizzata l’attività delleodierne appellanti, la misura del corrispettivo per le diversetipologie di attività, neppure specificate, il tempo di durata dellacollaborazione”.Solo di alcuni dei detti documenti (messaggi di posta elettronica)le ricorrenti hanno indicato in modo estremamente sintetico ilcontenuto, peraltro decontestualizzandolo dal contestocomplessivo.La Corte distrettuale ha altresì aggiunto che “se un contratto(anche per corrispondenza) si è originato, ha riguardatoesclusivamente FederPMI” (vale a dire, l’ente committente).In ogni caso, essendosi, come si è già visto nell’analizzare ilsecondo motivo, al cospetto di una cd. doppia conforme, è preclusaogni censura sul piano motivazionale.Senza tralasciare che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale13 di 18Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/2026a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", ilcui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, dacui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività",fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).4.2. Avuto riguardo alla denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.,la Corte d’appello, negando la sussistenza del necessario contratto,ha rigettato la domanda volta ad ottenere il compensoprofessionale e ha ritenuto non meritevole di accoglimento altresìla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., per via, tra l’altro,dell’assenza di un vantaggio per l’appellata conseguente alleaziende da esse assistite.Nessuna omissione di pronuncia è altresì configurabile conriferimento alla domanda volta ad ottenere il risarcimento deidanni conseguenti al comportamento anticoncorrenzialeasseritamente imputabile alla Fonarcom.Invero, nell’analizzare il terzo motivo di gravame, la Corte dimerito lo ha espressamente ritenuto destituito di fondamento (cfr.§ 4.3 della sentenza), ribadendo (sulla scia di quanto già14 di 18Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/2026evidenziato dal Tribunale) che, dovendosi ricondurre la denunciatacontrattuale, una volta escluso che vi fosse la prova di un contrattotra le parti, era da escludersi altresì che si potesse individuare unacondotta di concorrenza sleale tenuta da Fonarcom (pag. 16 dellasentenza) o, addirittura, di “ostruzionismo” (pag. 17 dellasentenza). Da ultimo, ha posto in rilievo che era rimasta priva diriscontro la tesi secondo cui il blocco delle piattaforme di lavorocon il gruppo KCS (vale a dire, il principale cliente delle ricorrenti) fosse opera (dolosa) di Fonarcom, atteso che le problematichecon il detto gruppo erano, in realtà, già insorte per un profiloeconomico (che atteneva al pagamento del corrispettivo in favoredella [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperativa e all’accreditamento di questeultime), sicché non vi era neppure la prova di un nesso causale trala risoluzione dei rapporti con KCS e le condotte addebitate dalleappellanti alla Fonarcom.Avuto riguardo al documento n. 143 (avente ad oggetto una letterainviata il 12.3.2019 dalla KCS alla Fonarcom), va ribadito che,essendosi in presenza di una cd. doppia conforme, una denunciadi tal fatta è preclusa. Senza tralasciare che dalle due missivetrascritte alle pagine 20-21 del ricorso non si evince nessunacondotta anticoncorrenziale ascrivibile alla Fonarcom, tant’è che lestesse ricorrenti affermano genericamente che tali condotte “sisarebbero potute compiutamente provare attraverso le richiesteistruttorie negate”, non meglio definite.5. Con il quarto motivo le ricorrenti denunziano la violazionedell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.,per aver la Corte di merito erroneamente, a loro dire, percepito il15 di 18Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/2026contenuto del contratto depositato sub 126 e 127.5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita, a ben vedere,una rivalutazione delle risultanze istruttorie.La Corte d’appello, in ogni caso, come ammesso dalle stessericorrenti, ha preso in considerazione i due documenti indicati inrubrica, pervenendo alla conclusione che “se un rapporto dicollaborazione/procacciamento vi è stato, questo è intervenuto trale appellanti e FEDERPMI, di certo collegato a Fonarcom ma, ècerto, nettamente separato ed avente natura giuridica autonoma.Ne consegue che anche la legittimazione passiva dell’odiernoappellato è carente, non essendo peraltro dimostrata la seppurprospettata (genericamente) interposizione e/o simulazione delrapporto con detto FederPMI, quest’ultimo sì avente natura privataa differenza di Fonarcom” (cfr. pag. 16 della sentenza).Del resto, le odierne ricorrenti non hanno neppure, in violazionedel principio di specificità, riprodotto almeno il contenutoessenziale dei documenti dai quali, secondo il loro assunto, sisarebbe dovuto desumere l’esecuzione anticipata dello stipulandocontratto con la Fonarcom, essendosi limitate ad affermareapoditticamente che “lo scopo perseguito volontariamente damaniera chiara ed inequivocabile dalla documentazione prodotta”(pag. 23 del ricorso).Senza tralasciare che, in tema di ricorso per cassazione, può esserededotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, incontraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando lamotivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia16 di 18Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/2026quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione cheè impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errorenella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede dilegittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di meritodi una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dalmezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al dupliceonere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare daglielementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dalgiudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detticontenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già intermini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso nonmerita di essere accolto.Nessuna pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio vaadottata, non avendo l’intimato svolto difese.Poiché il ricorso è rigettato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per ilversamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13. P.Q.MRigetta il ricorso;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data17 di 18Numero registro generale 14689/2024Numero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 23609/2026Data pubblicazione 20/07/202610.7.2026.Il PresidenteMauro Criscuolo18 di 18