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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 22782/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 21932-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 16, presso lo studio Oggetto R.G.N. 21932/2018 Cron.

Rep.

Ud. 10/05/2022 PU dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7803/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/01/2018 R.G.N. 7074/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTO

1. Con sentenza del 23 gennaio 2018, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA].) avverso la sentenza di primo grado, di accertamento dell’irregolarità delle tipologie contrattuali adottate dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (prestatore di lavoro temporaneo presso il suo stabilimento di Marcianise nel periodo compreso tra giugno 2003 e luglio 2010, sulla base di oltre 100 contratti, comprese le proroghe, volta a volta di lavoro interinale ai sensi della legge 196/1997, a tempo determinato ai sensi del d.lgs. 368/2001, in somministrazione ai sensi del d.lgs. 276/2003 con causali giustificative varie) e di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione, con la condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento del danno in misura di dodici mensilità.

2. Come già il Tribunale, la Corte d’appello ha ritenuto “la successione” dei contratti tra le parti (senza considerare le relative proroghe: oltre sessanta dal primo stipulato il 12 giugno 2003 e fino al luglio 2010, con brevissimi intervalli di tempo non lavorati) “innaturale” e sintomatica, lungi dal comprovare la veridicità delle clausole (di tenore generico e indimostrate, anche tenuto conto di un’offerta probatoria generica e sostanzialmente irrilevante), della necessità dell’apporto del lavoratore ben oltre le ragioni temporanee indicate nei contratti.

Sicché, ne ha accertato l’irregolarità e la conseguente instaurazione, fin dai primi contratti di fornitura di manodopera ai sensi della legge 196/1997 (in applicazione dell’art. 10, primo comma, operante il collegamento delle violazioni dell’art. 1, secondo, terzo, quarto e quinto comma alle conseguenze previste, in materia di intermediazione di manodopera, dalla legge 1369/1960) e quindi per i contratti di somministrazione ai sensi degli artt. 20 ss. della legge 276/2003 conclusi dal 10 gennaio 2005 fino al 2010, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla prima assunzione temporanea.

3. Essa ha dato, infine, conto della commisurazione dell’indennità risarcitoria nelle dodici mensilità suindicate, sulla base dei criteri indicati dall’art. 8 della legge 604/1966, con particolare riguardo agli elementi notori del numero dei dipendenti e delle dimensioni dell’azienda, oltre che dell’anzianità di servizio del lavoratore, di circa sette anni.

4. Con atto notificato il 17 luglio 2018, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso.

5. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, primo e secondo comma, 3, terzo comma, l. 196/1997, 20, quarto comma, 21, primo comma, lett. c) d.lgs. 276/2003, 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la genericità delle causali indicate nei contratti di fornitura di lavoro temporaneo e di somministrazione, senza alcuna effettiva spiegazione delle ragioni.

2. Con il secondo, essa deduce nullità della sentenza, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 132, 145, 420 c.p.c., in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale in base a motivi non comprensibili e motivazione apparente

3. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.

4. Giova preliminarmente ribadire che, in tema di lavoro interinale, l'art. 1, secondo comma l. 196/1997 consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per le corrispondenti esigenze rientranti nelle categorie specificate dalla norma (e pertanto, nei casi: previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma), che il contratto di fornitura non può omettere di indicare, né rappresentare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsionenormativa; con la conseguenza che, ove la clausola sia indicata in termini generici, inidonei ad essere ricondotti ad una delle causali previste dal legislatore, il contratto è illegittimo e, in applicazione del disposto dell'art. 10 l. 196/1997, il rapporto si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore interponente (Cass.17 gennaio 2013, n. 1148; Cass. 27 aprile 2017, n. 10486; Cass. 8 marzo 2019, n. 6869).

4.1. Ancora in via preliminare, in tema di somministrazione di lavoro, ai sensi degli artt. 20 e ss. d.lgs. 276/2003, si producono analoghe conseguenze di nullità del contratto in caso, oltre che di mancanza di forma scritta, ai sensi dell’art. 21, ultimo comma d.lgs. cit., anche di omessa o generica indicazione della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore (Cass. 1 agosto 2014, n. 17540; Cass. 8 gennaio 2019, n. 197); e il controllo giudiziario sulle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione è limitato all'accertamento della loro esistenza, non potendo estendersi, ai sensi dell'art. 27, terzo comma d.lgs. cit., al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell'utilizzatore, il quale è tenuto a dimostrare in giudizio l'esigenza alla quale si ricollega l'assunzione del lavoratore, esplicitando il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta (Cass.27 ottobre 2015, n. 21916; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23513.

5. Ebbene, nel caso di specie, il giudice di merito ha esaminato le ragioni giustificative dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo (“aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori”: così al terzo capoverso di pg. 4 della sentenza), rilevando la genericità dei fattori suindicati dalla lettura delle circostanze fattuali (agli ultimi due capoversi di pg. 4 della sentenza) e così pure dei contratti di somministrazione di lavoro (“motivi di carattere produttivo legati ad un temporaneo incremento dell’attività aziendale” ovvero “aumento temporaneo della produzione”), traendone un pari giudizio di difetto di specificità (al terzo capoverso di pg. 6 della sentenza).

La Corte partenopea ha così proceduto ad un corretto procedimento interpretativo della norma, esente dai vizi sia di violazione di legge, ossia di erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, sia di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851), dandone altresì adeguato conto.

8. Non si configura pertanto una corretta deduzione della denunciata violazione di norme di diritto né di CCNL, integrata da un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo.

Nel caso di specie, si tratta piuttosto di allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., sostanzialmente mascherante una denuncia soltanto nominale (e pertanto apparente) degli errores in iudicando la realtà di un vizio motivo, attraverso una diversa ricostruzione del fatto, inammissibile in sede di legittimità (Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).

8.1. Neppure è configurabile il vizio di omesso esame di una circostanza, individuata nella mancata ammissione della prova testimoniale: oltre che per il suo evidente riferimento ad una valutazione non integrante un “fatto storico” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 11 aprile 2017, n. 8253; Cass.29 ottobre 2018, n. 27415), peraltro pure esaminato con argomentazione adeguata e comprensibile (ai primi due capoversi di pg. 5 della sentenza), per la ricorrenza di un’ipotesi di “doppia conforme”, sussistente nel caso di specie, prevista dall’art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, nella quale il ricorrente in cassazione avrebbe dovuto, come invece il medesimo non ha fatto, per evitare l’inammissibilità prevista, indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandone la diversità tra loro (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994).

8.2. Infine, neppure sussistono le denunciate violazioni: né dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; non invece laddove oggetto di censura sia, come appunto nel caso di specie, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158); né dell’art. 115 c.p.c., ricorrente qualora si denunci che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola veicolata dalla disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di iniziativa propria, al di fuori dai poteri officiosi riconosciutigli (Cass. 12 aprile 2017, n. 9356).

9. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 32, quinto comma l. 183/2010, 1, tredicesimo comma l. 92/2012 e assenza di motivazione, per omessa pronuncia dalla Corte territoriale sul motivo principale di appello, relativo all’erroneo risarcimento del danno concesso dal primo giudice, per rinvio del dispositivo della sentenza alla motivazione, nella quale aveva affermato la spettanza al lavoratore delle retribuzioni fino al ripristino del rapporto a far data dal deposito del ricorso e condannato la società a corrispondere al lavoratore l’indennità omnicomprensiva, ai sensi dell’art. 32, quinto comma l. 183/2010, fino a tale data di deposito del ricorso: essendosi invece essa limitata all’esclusiva pronuncia sul motivo dedotto in via meramente subordinata.

10. il motivo è fondato.

11. È noto che ricorra omissione di pronuncia quando difetti il momento decisorio, per la completa mancanza del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; e ciò si verifica quando il giudice non decida su alcuni capi della domanda autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronunci solo nei confronti di alcune parti; il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra invece un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3388; Cass. 3 marzo 2020, n. 5730; Cass. 2 novembre 2021, n. 31100).

11.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha reso la pronuncia di esatta individuazione del risarcimento del danno attribuito dal Tribunale, di spettanza al lavoratore delle retribuzioni fino al ripristino del rapporto dal deposito del ricorso (come si evince dalla trascrizione del dispositivo, per rinvio alla motivazione: a pg. 21 del ricorso), sul presupposto della copertura dell’indennità omnicomprensiva, ai sensi dell’art. 32, quinto comma l. 183/2010, fino a tale ultima data (in realtà remunerante per intero il pregiudizio subito dal lavoratore per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio", decorrente dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione e non sino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio: Cass. 9 gennaio 2015, n. 151; Cass. 26 marzo 2019, n. 8385; Cass.18 gennaio 2021, n. 702), richiesta dalla società con il quarto motivo d’appello (come risultante dalla sua trascrizione dal secondo capoverso di pg. 22 al secondo di pg. 23 del ricorso), avendo pronunciato soltanto sulla subordinata domanda di riduzione dell’entità dell’indennità omnicomprensiva, liquidata in dodici mensilità (dal quart’ultimo capoverso di pg. 6 al primo di pg. 7 della sentenza).

12. Dalle argomentazioni sopra svolte discende allora l’accoglimento del terzo motivo, inammissibili i primi due, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

La C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 21932-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 16, presso lo studio Oggetto R.G.N. 21932/2018 Cron. Rep. Ud. 10/05/2022 PU dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7803/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/01/2018 R.G.N. 7074/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2018, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA].) avverso la sentenza di primo grado, di accertamento dell’irregolarità delle tipologie contrattuali adottate dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (prestatore di lavoro temporaneo presso il suo stabilimento di Marcianise nel periodo compreso tra giugno 2003 e luglio 2010, sulla base di oltre 100 contratti, comprese le proroghe, volta a volta di lavoro interinale ai sensi della legge 196/1997, a tempo determinato ai sensi del d.lgs. 368/2001, in somministrazione ai sensi del d.lgs. 276/2003 con causali giustificative varie) e di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione, con la condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento del danno in misura di dodici mensilità. 2. Come già il Tribunale, la Corte d’appello ha ritenuto “la successione” dei contratti tra le parti (senza considerare le relative proroghe: oltre sessanta dal primo stipulato il 12 giugno 2003 e fino al luglio 2010, con brevissimi intervalli di tempo non lavorati) “innaturale” e sintomatica, lungi dal comprovare la veridicità delle clausole (di tenore generico e indimostrate, anche tenuto conto di un’offerta probatoria generica e sostanzialmente irrilevante), della necessità dell’apporto del lavoratore ben oltre le ragioni temporanee indicate nei contratti. Sicché, ne ha accertato l’irregolarità e la conseguente instaurazione, fin dai primi contratti di fornitura di manodopera ai sensi della legge 196/1997 (in applicazione dell’art. 10, primo comma, operante il collegamento delle violazioni dell’art. 1, secondo, terzo, quarto e quinto comma alle conseguenze previste, in materia di intermediazione di manodopera, dalla legge 1369/1960) e quindi per i contratti di somministrazione ai sensi degli artt. 20 ss. della legge 276/2003 conclusi dal 10 gennaio 2005 fino al 2010, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla prima assunzione temporanea. 3. Essa ha dato, infine, conto della commisurazione dell’indennità risarcitoria nelle dodici mensilità suindicate, sulla base dei criteri indicati dall’art. 8 della legge 604/1966, con particolare riguardo agli elementi notori del numero dei dipendenti e delle dimensioni dell’azienda, oltre che dell’anzianità di servizio del lavoratore, di circa sette anni. 4. Con atto notificato il 17 luglio 2018, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso. 5. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, primo e secondo comma, 3, terzo comma, l. 196/1997, 20, quarto comma, 21, primo comma, lett. c) d.lgs. 276/2003, 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la genericità delle causali indicate nei contratti di fornitura di lavoro temporaneo e di somministrazione, senza alcuna effettiva spiegazione delle ragioni. 2. Con il secondo, essa deduce nullità della sentenza, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 132, 145, 420 c.p.c., in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale in base a motivi non comprensibili e motivazione apparente 3. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili. 4. Giova preliminarmente ribadire che, in tema di lavoro interinale, l'art. 1, secondo comma l. 196/1997 consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per le corrispondenti esigenze rientranti nelle categorie specificate dalla norma (e pertanto, nei casi: previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma), che il contratto di fornitura non può omettere di indicare, né rappresentare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsionenormativa; con la conseguenza che, ove la clausola sia indicata in termini generici, inidonei ad essere ricondotti ad una delle causali previste dal legislatore, il contratto è illegittimo e, in applicazione del disposto dell'art. 10 l. 196/1997, il rapporto si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore interponente (Cass.17 gennaio 2013, n. 1148; Cass. 27 aprile 2017, n. 10486; Cass. 8 marzo 2019, n. 6869). 4.1. Ancora in via preliminare, in tema di somministrazione di lavoro, ai sensi degli artt. 20 e ss. d.lgs. 276/2003, si producono analoghe conseguenze di nullità del contratto in caso, oltre che di mancanza di forma scritta, ai sensi dell’art. 21, ultimo comma d.lgs. cit., anche di omessa o generica indicazione della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore (Cass. 1 agosto 2014, n. 17540; Cass. 8 gennaio 2019, n. 197); e il controllo giudiziario sulle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione è limitato all'accertamento della loro esistenza, non potendo estendersi, ai sensi dell'art. 27, terzo comma d.lgs. cit., al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell'utilizzatore, il quale è tenuto a dimostrare in giudizio l'esigenza alla quale si ricollega l'assunzione del lavoratore, esplicitando il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta (Cass.27 ottobre 2015, n. 21916; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23513. 5. Ebbene, nel caso di specie, il giudice di merito ha esaminato le ragioni giustificative dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo (“aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori”: così al terzo capoverso di pg. 4 della sentenza), rilevando la genericità dei fattori suindicati dalla lettura delle circostanze fattuali (agli ultimi due capoversi di pg. 4 della sentenza) e così pure dei contratti di somministrazione di lavoro (“motivi di carattere produttivo legati ad un temporaneo incremento dell’attività aziendale” ovvero “aumento temporaneo della produzione”), traendone un pari giudizio di difetto di specificità (al terzo capoverso di pg. 6 della sentenza). La Corte partenopea ha così proceduto ad un corretto procedimento interpretativo della norma, esente dai vizi sia di violazione di legge, ossia di erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, sia di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851), dandone altresì adeguato conto. 8. Non si configura pertanto una corretta deduzione della denunciata violazione di norme di diritto né di CCNL, integrata da un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo. Nel caso di specie, si tratta piuttosto di allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., sostanzialmente mascherante una denuncia soltanto nominale (e pertanto apparente) degli errores in iudicando la realtà di un vizio motivo, attraverso una diversa ricostruzione del fatto, inammissibile in sede di legittimità (Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). 8.1. Neppure è configurabile il vizio di omesso esame di una circostanza, individuata nella mancata ammissione della prova testimoniale: oltre che per il suo evidente riferimento ad una valutazione non integrante un “fatto storico” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 11 aprile 2017, n. 8253; Cass.29 ottobre 2018, n. 27415), peraltro pure esaminato con argomentazione adeguata e comprensibile (ai primi due capoversi di pg. 5 della sentenza), per la ricorrenza di un’ipotesi di “doppia conforme”, sussistente nel caso di specie, prevista dall’art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, nella quale il ricorrente in cassazione avrebbe dovuto, come invece il medesimo non ha fatto, per evitare l’inammissibilità prevista, indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandone la diversità tra loro (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994). 8.2. Infine, neppure sussistono le denunciate violazioni: né dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; non invece laddove oggetto di censura sia, come appunto nel caso di specie, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158); né dell’art. 115 c.p.c., ricorrente qualora si denunci che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola veicolata dalla disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di iniziativa propria, al di fuori dai poteri officiosi riconosciutigli (Cass. 12 aprile 2017, n. 9356). 9. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 32, quinto comma l. 183/2010, 1, tredicesimo comma l. 92/2012 e assenza di motivazione, per omessa pronuncia dalla Corte territoriale sul motivo principale di appello, relativo all’erroneo risarcimento del danno concesso dal primo giudice, per rinvio del dispositivo della sentenza alla motivazione, nella quale aveva affermato la spettanza al lavoratore delle retribuzioni fino al ripristino del rapporto a far data dal deposito del ricorso e condannato la società a corrispondere al lavoratore l’indennità omnicomprensiva, ai sensi dell’art. 32, quinto comma l. 183/2010, fino a tale data di deposito del ricorso: essendosi invece essa limitata all’esclusiva pronuncia sul motivo dedotto in via meramente subordinata. 10. il motivo è fondato. 11. È noto che ricorra omissione di pronuncia quando difetti il momento decisorio, per la completa mancanza del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; e ciò si verifica quando il giudice non decida su alcuni capi della domanda autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronunci solo nei confronti di alcune parti; il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra invece un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3388; Cass. 3 marzo 2020, n. 5730; Cass. 2 novembre 2021, n. 31100). 11.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha reso la pronuncia di esatta individuazione del risarcimento del danno attribuito dal Tribunale, di spettanza al lavoratore delle retribuzioni fino al ripristino del rapporto dal deposito del ricorso (come si evince dalla trascrizione del dispositivo, per rinvio alla motivazione: a pg. 21 del ricorso), sul presupposto della copertura dell’indennità omnicomprensiva, ai sensi dell’art. 32, quinto comma l. 183/2010, fino a tale ultima data (in realtà remunerante per intero il pregiudizio subito dal lavoratore per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio", decorrente dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione e non sino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio: Cass. 9 gennaio 2015, n. 151; Cass. 26 marzo 2019, n. 8385; Cass.18 gennaio 2021, n. 702), richiesta dalla società con il quarto motivo d’appello (come risultante dalla sua trascrizione dal secondo capoverso di pg. 22 al secondo di pg. 23 del ricorso), avendo pronunciato soltanto sulla subordinata domanda di riduzione dell’entità dell’indennità omnicomprensiva, liquidata in dodici mensilità (dal quart’ultimo capoverso di pg. 6 al primo di pg. 7 della sentenza). 12. Dalle argomentazioni sopra svolte discende allora l’accoglimento del terzo motivo, inammissibili i primi due, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. P.Q.M. La C
Sentenza Cassazione n. 22782/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris