CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28683/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/06/2023 dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Napoli, in data 16/01/2022, con la quale MARIGLIANO Luigi era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973. 2. Ricorre per cassazione il MARIGLIANIO, a mezzo del proprio difensore, deducendo con unico motivo la nullità conseguente alla mancata trasmissione al difensore, nel giudizio di appello, delle conclusioni presentate dal Procuratore Generale (conclusioni che erano state inviate dalla Cancelleria ad un difensore omonimo, nonostante quello effettivamente nominato dal VIARIGLIANO avesse presentato appello con carta intestata recante il corretto indirizzo di posta elettronica). 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, aderendo all'orientamento giurisprudenziale che ritiene la nullità sanata dalla mancata deduzione con il primo atto utile, individuato dal deposito delle proprie conclusioni. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica alle conclusioni del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Non è controverso il fatto che la comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale, nel giudizio di appelli°, sia stata trasmessa non già al difensore del MARIGLIANO, ma ad altro avvocato omonimo: altrettanto certo è il fatto che l'indirizzo mail corretto, relativo al difensore del ricorrente, era agevolmente desumibile, tra l'altro, anche dalla carta intestata utilizzata per la redazione dei motivi di appello, che in calce riporta appunto l'indirizzo pec corretto (indirizzo che nella prima parte è "domenicodlerosa1", evidentemente proprio allo scopo di distinguere l'avvocato nominato dal MARIGLIANO da altro omonimo difensore). 2.1. Il Procuratore Generale ha peraltro sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso, aderendo all'indirizzo interpretativo secondo cui «nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina ,emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., ch tal che deve c:onsiderarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione» (cfr. Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898 - 01). Ritiene peraltro il Collegio di aderire all'opposto, maggioritario indirizzo interpretativo, secondo cui «nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile con ricorso per cassazione, ex art. 180 cod. proc. pen., anche dal difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire, trattandosi di nullità al cui verificarsi la parte non ha assistito, non soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901 - 01. Nello stesso senso, cfr. Sez. 2, n. 47308 del 11/10/2023, B., Rv. 285349 - 01, alla quale si rimanda per ulteriori richiami giurisprudenziali, secondo la quale «nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire»; da ultimo, cfr. anche Sez. 3, n. 5660 del 19/10/2023, dep. 2024, Braidich). 2.2. La fondatezza di tale seconda opzione interpretativa emerge dal fatto che, come si è visto, la tesi contraria fa espressamente leva sul comma 2 dell'art.182 cod. proc. pen., ai sensi del quale "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181, commi 2, 3 e 4". In particolare, nella prospettiva che qui si contesta, la formulazione delle conclusioni nel giudizio di appello cartolare costituirebbe il termine ultimo per proporre l'eccezione, trattandosi del "primo atto successivo di partecipazione al procedimento 'cartolare" (cfr. la sentenza n. 27880 del 2023, cit.). Tale ricostruzione non può in alcun modo essere condivisa. 2.2.1. Deve osservarsi, in primo luogo, che nel caso di specie difetta il presupposto indispensabile per applicare la disposizione qui richiamata, costituito dal fatto che la parte "abbia assistito" alla nullità. invero pacifico che «in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale» (Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 - 01). Deve pertanto escludersi che il difensore, al quale non sia stata notificata la requisitoria scritta del P.M., "abbia assistito" ad una nullità, essendo la partecipazione del P.G. solo eventuale. In altri termini, il fatto che la requisitoria sia stata invece formulata dal rappresentante dell'accusa, ma sia stata ignorata dalla difesa perchè inviata ad un indirizzo errato, non può in alcun modo radicare l'onere, in capo al difensore, di attivarsi deducendo la nullità con la presentazione delle conclusioni entro il quinto giorno antecedente l'udienza, ai sensi dell'art. 23- bis d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. dalla I. n. 176 del 2020. 2.2.2. Al di là di tale pur assorbente rilievo, deve inoltre osservarsi che appare condivisibile quanto sostenuto in linea più generale, nell'ambito dell'indirizzo maggioritario (cfr. in particolare la sentenza n. 47308 del 2023, pag. 5 seg. della motivazione), in ordine al fatto che proprio le particolari connotazioni strutturali del rito cartolare non consentono di ritenere che - ai fini che qui interessano - la parte "assista" ad una nullità. Si è in particolare osservato che l'applicazione del comma 2 dell'art. 182 cod. proc. pen. non costituisce un mero adattamento della disposizione alla particolare struttura del procedimento cartolare, ma una vera e propria applicazione analogica di una disposizione avente natura chiaramente derogatoria, rispetto alla regola generale della deducibilità delle nullità a regime intermedio dettata dall'art. 180 cod. proc. pen. (ai sensi del quale le nullità verificatesi nel giudizio non sono rilevabili nè deducibili dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo). In tale condivisibile prospettiva, il vi.zio processuale che qui rileva - certamente riconducibile alla categoria delle nullità generali a regime intermedio, per violazione delle prerogative in tema di intervento dell'imputato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 lett. c, e 180, cod. proc. pen. - deve essere ricondotta alla regola generale di cui all'ultima parte del già richiamato comma 2 dell'art. 182. Trattandosi di nullità verificatasi nel corso del giudizio di appello, la sua deduzione con il ricorso per cassazione - come avvenuto nel caso di specie - deve essere considerata tempestiva. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.MI. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Na