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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 33514/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23717-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, con studio in Lecce; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce , depositata il 23/07/2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che questa Suprema Corte dichiari inammissibile l'istanza di regolamento di competenza; rilevato che: -l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento del Presidente della Seconda Sezione della Corte d'appello di Lecce depositato il 23/7/2020, con cui, rilevata la natura cautelare dell'istanza, è stata ha fissata l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi al collegio della sezione feriale per provvedere in merito alla suddetta istanza, sostenendo che sulla stessa avrebbe dovuto provvedere la sezione seconda nella composizione dei magistrati Romano, Brocca e Zuppetta ; -il PM ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza proposta da [OSCURATO:PERSONA] per carenza del requisito di cui all'articolo 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., trattandosi di ricorso cosiddetto "assemblato", composto da 92 pagine ma privo di sommaria esposizione dei fatti di causa, nel quale sono riprodotti integralmente ed acriticamente gli atti del giudizio instaurato per sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 670 cod. proc. civ., instaurato nel 2019 nell'ambito del giudizio successorio n.901- 1/2018 r.g. instaurato avanti alla Corte d'appello di Lecce; -il P.M. richiama la giurisprudenza secondo la quale è inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c. il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito - applicabile anche a detto mezzo di impugnazione - mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad esso faccia seguire Ric. 2020 n. 23717 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -2- una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione (cfr. anche Cass.20395/2009; id.1278/2020); considerato che: -l'istanza di regolamento di competenza in esame è inammissibile, oltre che per quanto rilevato dal P.M. in ordine alla tecnica redazionale, anche per la decisiva considerazione che l'assegnazione alla sezione feriale dell'istanza cautelare non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (cfr. Cass. 24656/2011; id. 21668/2013; id. 11448/2014); -nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile-2 il 10 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23717-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, con studio in Lecce; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce , depositata il 23/07/2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che questa Suprema Corte dichiari inammissibile l'istanza di regolamento di competenza; rilevato che: -l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento del Presidente della Seconda Sezione della Corte d'appello di Lecce depositato il 23/7/2020, con cui, rilevata la natura cautelare dell'istanza, è stata ha fissata l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi al collegio della sezione feriale per provvedere in merito alla suddetta istanza, sostenendo che sulla stessa avrebbe dovuto provvedere la sezione seconda nella composizione dei magistrati Romano, Brocca e Zuppetta ; -il PM ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza proposta da [OSCURATO:PERSONA] per carenza del requisito di cui all'articolo 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., trattandosi di ricorso cosiddetto "assemblato", composto da 92 pagine ma privo di sommaria esposizione dei fatti di causa, nel quale sono riprodotti integralmente ed acriticamente gli atti del giudizio instaurato per sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 670 cod. proc. civ., instaurato nel 2019 nell'ambito del giudizio successorio n.901- 1/2018 r.g. instaurato avanti alla Corte d'appello di Lecce; -il P.M. richiama la giurisprudenza secondo la quale è inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c. il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito - applicabile anche a detto mezzo di impugnazione - mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad esso faccia seguire Ric. 2020 n. 23717 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione (cfr. anche Cass.20395/2009; id.1278/2020); considerato che: -l'istanza di regolamento di competenza in esame è inammissibile, oltre che per quanto rilevato dal P.M. in ordine alla tecnica redazionale, anche per la decisiva considerazione che l'assegnazione alla sezione feriale dell'istanza cautelare non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (cfr. Cass. 24656/2011; id. 21668/2013; id. 11448/2014); -nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile-2 il 10 giugno 2
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