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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42020/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato, è generico, perché evita di confrontarsi con gli elementi posti a base della cd doppia conforme di condanna (l'imputato è stato riconosciuto dal teste oculare e dalla P.G. che ha visionato le videoriprese, v. pag. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato, è generico, perché evita di confrontarsi con gli elementi posti a base della cd doppia conforme di condanna (l'imputato è stato riconosciuto dal teste oculare e dalla P.G. che ha visionato le videoriprese, v. pag. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/
Sentenza Cassazione n. 42020/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris