CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 08526/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso la sentenza in epigrafe del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla pena di mesi sei di arresto, sostituita ex art. 53 I. 24 novembre 1981, n.689 con quella dell'ammenda di euro 9.000,00, è stato proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questo ufficio, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come reclamo, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.