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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 12582/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2096-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro - intimati - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1766/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 02096 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -2- Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si opponevano al precetto intimato da [OSCURATO:PERSONA] esponendo che: il titolo giudiziale azionato era costituito da una sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato i precettati, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di una somma di denaro; prima della notificazione dell'intimazione era invece intervenuto pagamento da ritenersi satisfattivo perché, pur essendo avvenuto per una somma inferiore a quella statuita nella menzionata sentenza, si aggiungeva ad altro pagamento effettuato in ottemperanza a un decreto ingiuntivo, "sub iudice" in quanto opposto ma provvisoriamente esecutivo e ottenuto per la medesima "causa petendi", relativa alla stessa fattura; si costituiva [OSCURATO:PERSONA] controdeducendo che in sede di opposizione a precetto non si potevano dedurre fatti estintivi del credito azionato allegati in sede di presupposta cognizione, e ritenuti dal giudice di quella, come nella fattispecie, tardivamente esposti in comparsa conclusionale; il giudice dell'opposizione a precetto accoglieva la domanda per intervenuto pagamento estintivo, condannando altresì il Timpano al pagamento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata; la Corte di appello, adita dal soccombente in prime cure, accoglieva in parte il gravame, osservando che: la sentenza del Tribunale di Bologna azionata esecutivamente era stata in parte modificata in appello, accertando la natura parziaria dell'obbligazione, e dunque vincolando i Zecchi ciascuno per la propria quota ereditaria; le spese di primo grado di quel giudizio, pure oggetto di precetto, erano state compensate; per il resto l'opposizione a precetto era infondata poiché il pagamento in discussione, avvenuto lo stesso giorno dell'udienza di precisazione delle conclusioni della causa di prime cure esitata nel titolo giudiziale azionato, non era stato accertato in sede d'interposto appello, prima del passaggio in giudicato che, quindi, ostava a ogni diverso rilievo in sede latamente esecutiva; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; resistono e ricorrono in via incidentale Chiara e [OSCURATO:PERSONA] con un motivo; le parti depositavano memorie (ultima quella di parte resistente del 14 gennaio 2022 depositata in via telematica); la trattazione processuale è stata differita con ordinanza interlocutoria n. 8486 del 2021 di questa Corte; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, secondo comma, 112, 345, 480, 615, cod. proc. civ., in uno all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché la Corte di appello avrebbe errato dando rilevanza a circostanze non menzionate nell'opposizione a precetto e derivanti dalla successiva riforma parziale del titolo giudiziale azionato; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112, cod. proc. civ., in uno all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché la Corte di appello avrebbe errato nel compensare nella misura della metà le spese di giudizio, condannando il deducente al residuo, a fronte della maggiore soccombenza degli opponenti e appellati, sia in ordine alla responsabilità per lite temeraria sia in ordine alla mancata estinzione dell'obbligazione; con il motivo unico di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 24 Cost. poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non si era trattato di pagamento avvenuto in corso di causa ma in base a titolo esecutivo non solo differente, seppure con identità di "causa petendi" "petitum" e parti, ma altresì non esaminato dal giudice del relativo merito presupposto, per di più con illecito frazionamento della correlativa pretesa sostanziale; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il Collegio, dando atto dell'intervento di Cass., Sez.

U., 21/09/2021, n. 25478, all'esito dell'ordinanza interlocutoria di cui in parte narrativa, ritiene necessario rinviare alla pubblica udienza in relazione ai profili nomofilattici inerenti al principio espresso da Cass., 04/02/2020, n. 3716; P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso il 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] cri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2096-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro - intimati - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1766/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 02096 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si opponevano al precetto intimato da [OSCURATO:PERSONA] esponendo che: il titolo giudiziale azionato era costituito da una sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato i precettati, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di una somma di denaro; prima della notificazione dell'intimazione era invece intervenuto pagamento da ritenersi satisfattivo perché, pur essendo avvenuto per una somma inferiore a quella statuita nella menzionata sentenza, si aggiungeva ad altro pagamento effettuato in ottemperanza a un decreto ingiuntivo, "sub iudice" in quanto opposto ma provvisoriamente esecutivo e ottenuto per la medesima "causa petendi", relativa alla stessa fattura; si costituiva [OSCURATO:PERSONA] controdeducendo che in sede di opposizione a precetto non si potevano dedurre fatti estintivi del credito azionato allegati in sede di presupposta cognizione, e ritenuti dal giudice di quella, come nella fattispecie, tardivamente esposti in comparsa conclusionale; il giudice dell'opposizione a precetto accoglieva la domanda per intervenuto pagamento estintivo, condannando altresì il Timpano al pagamento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata; la Corte di appello, adita dal soccombente in prime cure, accoglieva in parte il gravame, osservando che: la sentenza del Tribunale di Bologna azionata esecutivamente era stata in parte modificata in appello, accertando la natura parziaria dell'obbligazione, e dunque vincolando i Zecchi ciascuno per la propria quota ereditaria; le spese di primo grado di quel giudizio, pure oggetto di precetto, erano state compensate; per il resto l'opposizione a precetto era infondata poiché il pagamento in discussione, avvenuto lo stesso giorno dell'udienza di precisazione delle conclusioni della causa di prime cure esitata nel titolo giudiziale azionato, non era stato accertato in sede d'interposto appello, prima del passaggio in giudicato che, quindi, ostava a ogni diverso rilievo in sede latamente esecutiva; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; resistono e ricorrono in via incidentale Chiara e [OSCURATO:PERSONA] con un motivo; le parti depositavano memorie (ultima quella di parte resistente del 14 gennaio 2022 depositata in via telematica); la trattazione processuale è stata differita con ordinanza interlocutoria n. 8486 del 2021 di questa Corte; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, secondo comma, 112, 345, 480, 615, cod. proc. civ., in uno all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché la Corte di appello avrebbe errato dando rilevanza a circostanze non menzionate nell'opposizione a precetto e derivanti dalla successiva riforma parziale del titolo giudiziale azionato; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112, cod. proc. civ., in uno all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché la Corte di appello avrebbe errato nel compensare nella misura della metà le spese di giudizio, condannando il deducente al residuo, a fronte della maggiore soccombenza degli opponenti e appellati, sia in ordine alla responsabilità per lite temeraria sia in ordine alla mancata estinzione dell'obbligazione; con il motivo unico di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 24 Cost. poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non si era trattato di pagamento avvenuto in corso di causa ma in base a titolo esecutivo non solo differente, seppure con identità di "causa petendi" "petitum" e parti, ma altresì non esaminato dal giudice del relativo merito presupposto, per di più con illecito frazionamento della correlativa pretesa sostanziale; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il Collegio, dando atto dell'intervento di Cass., Sez. U., 21/09/2021, n. 25478, all'esito dell'ordinanza interlocutoria di cui in parte narrativa, ritiene necessario rinviare alla pubblica udienza in relazione ai profili nomofilattici inerenti al principio espresso da Cass., 04/02/2020, n. 3716; P.Q.M. La Corte rinvia alla pubblica udienza. Così deciso il 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] cri
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