Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 30694/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18927 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18927 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA], (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M30 H224N) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47T14 H224I) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77R14 H224T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 651/2021,pubblicata in data 15 aprile 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 11 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di crediti iscritti a ruolo.

Ric. n. 18927/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 L’Emo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Bergamo.

Ricorre l’Emo, sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che la decisione impugnata fosse destinata ad essere cassata, con rinvio al giudice di primo grado.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

Ragioni della decisione

1. È pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo e unico grado.

Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., proposta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di credi- ti presso terzi, infatti, non ha partecipato, nei gradi di merito, il terzo pignorato (Ministero dell’Economia e delle F inanze - Dipartimento amministrazione generale del personale e dei servizi - D irezione centrale per la logistica e gli approvvigio- namenti), che non risulta del resto evocato dalla parte ricor- rente neanche in sede di legittimità.

Questa Corte, di recente, ha sancito, con decisione valida per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilatti- co, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecu- zione forzata (cd.

“progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Ric. n. 18927/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» , superando ogni precedente incertezza in proposito e chiaren- do, anzi, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli at- ti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sor- ta.

Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza»(per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del pre- cedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 – 01, nonché, con specifico riferi- mento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3 , Ordi- nanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) .

Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.

È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto del terzo pignorato a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la regolarità degli atti esecutivi e, quindi, la possibilità che al creditore venga definitivamente assegnato il credito pignora- to, con conseguente sua possibilità di agire in via esecutiva nei confronti del predetto terzo: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed imme- diata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo debitor debi- toris.

Ric. n. 18927/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Ne consegue che il presente giudizio si è svolto in mancanza un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nulli- tà, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con con- seguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, com- ma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 3973del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez.

U, Sentenza n. 3678del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866 del26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del30/01/2003, Rv. 560455 - 01 ).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessio- ne del procedimento al giudice di primo e unico grado.

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Bergamo, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magi- strato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: Ric. n. 18927/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata,con rinvio al Tribunale di Bergamo, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c..

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18927 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18927 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA], (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M30 H224N) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47T14 H224I) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77R14 H224T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 651/2021,pubblicata in data 15 aprile 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 11 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di crediti iscritti a ruolo. Ric. n. 18927/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 L’Emo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Bergamo. Ricorre l’Emo, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che la decisione impugnata fosse destinata ad essere cassata, con rinvio al giudice di primo grado. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo e unico grado. Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., proposta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di credi- ti presso terzi, infatti, non ha partecipato, nei gradi di merito, il terzo pignorato (Ministero dell’Economia e delle F inanze - Dipartimento amministrazione generale del personale e dei servizi - D irezione centrale per la logistica e gli approvvigio- namenti), che non risulta del resto evocato dalla parte ricor- rente neanche in sede di legittimità. Questa Corte, di recente, ha sancito, con decisione valida per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilatti- co, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecu- zione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Ric. n. 18927/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» , superando ogni precedente incertezza in proposito e chiaren- do, anzi, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli at- ti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sor- ta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza»(per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del pre- cedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 – 01, nonché, con specifico riferi- mento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3 , Ordi- nanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) . Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto del terzo pignorato a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la regolarità degli atti esecutivi e, quindi, la possibilità che al creditore venga definitivamente assegnato il credito pignora- to, con conseguente sua possibilità di agire in via esecutiva nei confronti del predetto terzo: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed imme- diata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo debitor debi- toris. Ric. n. 18927/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Ne consegue che il presente giudizio si è svolto in mancanza un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nulli- tà, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con con- seguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, com- ma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 3973del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866 del26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del30/01/2003, Rv. 560455 - 01 ). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessio- ne del procedimento al giudice di primo e unico grado. 2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Bergamo, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magi- strato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: Ric. n. 18927/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata,con rinvio al Tribunale di Bergamo, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.. Così d
Sentenza Cassazione n. 30694/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris