CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 624, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2) cod. pen.; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; laddove nel caso di specie la qualificazione giuridica del fatto - che il ricorso intende sovvertire nell'ipotesi di cui all'art. 626 commi 1 e 2 c.p. per asserito stato di bisogno - risulta vagliata dal giudice che ‘alla stregua della ricostruzione del fatto giunge alla decisione impugnata; né quanto si assume in ricorso emerge con evidenza dalla contestazione (Sez. 5 - , Sentenza n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842 - 01); Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.