CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 34017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 11/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 19/12/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Considerato che i motivo di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. sotto il profilo della carenza del requisito dell'arbitrarietà della condotta agita e l'altro la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulle pertinenti ragioni per cui la condotta della ricorrente è stata ritenuta correttamente arbitraria, sì come richiesto dalla norma ai fini della configurazione dei reato contestato e pag. 3 della sentenza impugnata sui motivi relativi al diniego di concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., ostandovi la natura permanente del reato contestato ed in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]