CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6629/2026) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di evasione, commesso in due occasioni); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo dedotto in punto responsabilità è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie (e, segnatamente, l'improbabilità che il Maresciallo dei Carabinieri che ha constatato l'evasione possa essere riuscito a individuare correttamente il ricorrente, documentando l'evasione con fotografie scattate da distanza significativa e prive di data certa): la Corte territoriale ha motivatamente valutato l'attendibilità del testimone e ha osservato che, dalle fotografie prodotte (che documentano l'evasione e che risultano nitide e scattate da distanza ravvicinata), la figura del ricorrente è chiaramente riconoscibile; il motivo, pertanto, è teso a contestare, peraltro in modo del tutto generico, la valutazione delle fonti di prova effettuata dalla Corte territoriale con motivazione congrua, non manifestamente illogica; la sentenza impugnata è pertanto esente dal vizio di motivazione denunciato, che risulta inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di censure proposte nell'atto di appello e congruamente esaminate dalla sentenza di secondo grado; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P P.Q.MIN CANCELLER9A Sezione k./il 2 4 SET 2026 NRLITORt AMMINISTRATIV 1`.,)0t.