Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17702/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

lettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in via Viale B. Buozzi n. 107-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Salerno n. 5690/2019depositata il 01/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5644/2020Numero sezionale 3951/2026Numero di raccolta generale 17702/2026Data pubblicazione 03/06/20261.

La C.T.P. di Salerno accolse parzialmente il ricorso formulato daMaria [OSCURATO:PERSONA] avverso tre atti di contestazione delle sanzioniconseguenti alla mancata presentazione degli atti di aggiornamentocatastale susseguenti all’accertamento di immobili catastalmente noncensiti.L’accoglimento era fondato sulla rilevata non imputabilità allacontribuente del mancato accatastamento a suo nome in conseguenza delmancato perfezionamento, da parte del Comune di Vibonati, dellaprocedura di sdemanializzazione della strada comunale che impegnavaparte delle particelle oggetto di compravendita, propedeutica allastipulazione dell’atto notarile.2.

La decisione fu impugnata dall’Agenzia delle entrate, deducendo, tra lealtre cose, che l’obbligo di regolarizzazione discendeva direttamente dallanotifica di precedenti avvisi di accertamento non impugnati dallacontribuente, e l’appello fu parzialmente accolto.Questa la motivazione : “deve invero rilevarsi che la parte appellatanon adduce concreti e documentati elementi al fine di dimostrare che lasituazione dominicale del suolo sul quale insiste la strada comunale ostaalla regolarizzazione catastale degli immobili, insistenti su area diversa edi cui non è contestata l’appartenenza ad essa: ne consegue che lasentenza appellata, laddove ha aderito alla tesi difensiva dell’originariaricorrente , è meritevole di riforma, con il conseguente rigetto del ricorsodi primo grado.”3.

Avverso la predetta decisione è proposto ricorso affidato a duemotivi da [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5644/2020Numero sezionale 3951/2026Numero di raccolta generale 17702/2026Data pubblicazione 03/06/20261.

Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la produzionedocumentale allegata alla memoria dalla ricorrente, essendo stataeffettuata in violazione dell’art. 372 c.p.c..2.

Con la prima censura è dedotta la violazione dell’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo.Con la predetta doglianza si contesta la decisione per non aver presoin considerazione la deduzione di parte in forza della qualel’accatastamento dei fabbricati non dichiarati non era stata resa possibilein quanto i fondi erano attraversati da un relitto della ex strada comunaleSan Marco, conseguendone la impossibilità giuridica ed amministrativa diprocedere alla regolarizzazione catastale in ragione della diversa titolaritàdei beni che dovevano costituirne l’oggetto.

Tale situazione era stataaccertata ed illustrata dal tecnico nominato [OSCURATO:PERSONA].Tanto emergerebbe altresì dall’atto di appello dell’Agenzia ove si èaffermato che “il Comune era proprietario solo di una strada interclusa dalfondo della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli altri comproprietari sigg.ri DelMedico Francesco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].”Da tali circostanze discenderebbe la impossibilità di regolarizzarecatastalmente i fabbricati emersi dall’accertamento dell’Ufficio nonsussistendo la necessaria doppia conformità soggettiva ed oggettiva.Sicché il giudice “attraverso una motivazione apparente e, in ognicaso, non adeguata e non coerente con i dati e gli elementi acquisiti ingiudizio” non avrebbe considerato il fatto allegato dalla contribuente cheintegrerebbe una oggettiva impossibilità all’accatastamento dei fabbricatirilevati”.2.2.

Il motivo è inammissibile.

Deve premettersi che nel processotributario, la perizia depositata dalla parte, sia essa contribuente oAmministrazione finanziaria, prodotta, singolarmente o nel contesto discritti difensivi, ha il valore di allegazione difensiva a contenuto tecnico(Cass. Sez.

U., 03/06/2013, n. 13902; Cass., 27/12/2018, n. 33503;Numero registro generale 5644/2020Numero sezionale 3951/2026Numero di raccolta generale 17702/2026Data pubblicazione 03/06/2026Cass., 29/09/2017, n. 22965; Cass., 11/11/2011, n. 23590; Cass.,01/04/2016, n. 6351; Cass., 19/10/2016, n. 21132; Cass., 24/08/2017,n. 20347).

La stessa non è dotata di efficacia probatoria nemmenorispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato.

Non essendoprevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffattomezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari diogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidatoalla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non èobbligato in nessun caso a tenere conto (Cass., 27/12/2018, n. 33503).Infine, si è chiarito che la relazione di un perito stragiudiziale, dando luogoa dei semplici indizi, comporta che la sua omessa valutazione non possaassurgere al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo dellacontroversia (Cass., 09/04/2018, n. 826).Va, quindi, rimarcato che la censura di omesso esame di un fattodecisivo, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, deve concernere unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), cosìche l'omesso esame di elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesidifensive o argomenti probatori - non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez.

U., 7aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n.32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n.20721; Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881).

Nella specie sicensura la sentenza per non aver preso in considerazione degli argomentiprobatori e non un fatto storico, secondo i termini innanzi evidenziati conconseguente inammissibilità del motivo di ricorso.Numero registro generale 5644/2020Numero sezionale 3951/2026Numero di raccolta generale 17702/2026Data pubblicazione 03/06/2026Il giudice di merito non era, peraltro, tenuto a dare atto di averconsiderato ogni emergenza probatoria atteso che “ il giudice di merito èlibero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze diprove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso.Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che egli diaconto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tuttele tesi prospettate dalle parti.

È, infatti, necessario e sufficiente cheesponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti afondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica edadeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla” (ex multisCass. 29 gennaio 2025 n. 2052).Tanto è quanto avvenuto nella specie ove la C.T.R. ha affermato,all’esito della valutazione delle emergenze processuali: “deve inverorilevarsi che la parte appellata non adduce concreti e documentatielementi al fine di dimostrare che la situazione dominicale del suolo sulquale insiste la strada comunale osta alla regolarizzazione catastale degliimmobili, insistenti su area diversa e di cui non è contestatal’appartenenza ad essa: ne consegue che la sentenza appellata, laddoveha aderito alla tesi difensiva dell’originaria ricorrente , è meritevole diriforma, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.”3.

Con la seconda censura è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c.e dell’art. 115 c.p.c. per aver il giudice di merito invertito l’onereprobatorio, gravando sull’Agenzia l’onere di dimostrare il fondamento dellapropria pretesa laddove, nel caso di specie, l’appello era stato accoltoperché la contribuente non aveva provato che la situazione dominicale delsuolo sul quale insisteva la strada comunale ostava alla regolarizzazionecatastale degli immobili.Da ciò discenderebbe altresì la violazione dell’art. 115 c.p.c. perchél’Agenzia, nonostante le emergenze documentali prodotte dalla ricorrente,Numero registro generale 5644/2020Numero sezionale 3951/2026Numero di raccolta generale 17702/2026Data pubblicazione 03/06/2026non ne avrebbe contestato il contenuto, sicché la C.T.R. avrebbe dovutoprenderne atto e trarne le opportune conseguenze.3.1.

La censura è infondata.In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. siconfigura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravaresecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non ancheche il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.

Cass., 15 ottobre 2024,n. 26739).La ricorrente aveva dedotto l’esistenza di un fatto impeditivoall’accatastamento e, pertanto, era suo onere dimostralo.Non vi è quindi stata alcuna violazione della disposizione invocataquanto una diversa valutazione delle emergenze probatorie, ritenuteinidonee a dimostrare l’esistenza di un impedimento all’accatastamento.4.

In conclusione il ricorso è respinto.

Le spese di lite seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributounificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali cheliquida in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.Numero registro generale 5644/2020Numero sezionale 3951/2026Numero di raccolta generale 17702/2026Data pubblicazione 03/06/2026Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002.Così deciso in Roma, il 12 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in via Viale B. Buozzi n. 107-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Salerno n. 5690/2019depositata il 01/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5644/2020Numero sezionale 3951/2026Numero di raccolta generale 17702/2026Data pubblicazione 03/06/20261. La C.T.P. di Salerno accolse parzialmente il ricorso formulato daMaria [OSCURATO:PERSONA] avverso tre atti di contestazione delle sanzioniconseguenti alla mancata presentazione degli atti di aggiornamentocatastale susseguenti all’accertamento di immobili catastalmente noncensiti.L’accoglimento era fondato sulla rilevata non imputabilità allacontribuente del mancato accatastamento a suo nome in conseguenza delmancato perfezionamento, da parte del Comune di Vibonati, dellaprocedura di sdemanializzazione della strada comunale che impegnavaparte delle particelle oggetto di compravendita, propedeutica allastipulazione dell’atto notarile.2. La decisione fu impugnata dall’Agenzia delle entrate, deducendo, tra lealtre cose, che l’obbligo di regolarizzazione discendeva direttamente dallanotifica di precedenti avvisi di accertamento non impugnati dallacontribuente, e l’appello fu parzialmente accolto.Questa la motivazione : “deve invero rilevarsi che la parte appellatanon adduce concreti e documentati elementi al fine di dimostrare che lasituazione dominicale del suolo sul quale insiste la strada comunale ostaalla regolarizzazione catastale degli immobili, insistenti su area diversa edi cui non è contestata l’appartenenza ad essa: ne consegue che lasentenza appellata, laddove ha aderito alla tesi difensiva dell’originariaricorrente , è meritevole di riforma, con il conseguente rigetto del ricorsodi primo grado.”3. Avverso la predetta decisione è proposto ricorso affidato a duemotivi da [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5644/2020Numero sezionale 3951/2026Numero di raccolta generale 17702/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la produzionedocumentale allegata alla memoria dalla ricorrente, essendo stataeffettuata in violazione dell’art. 372 c.p.c..2. Con la prima censura è dedotta la violazione dell’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo.Con la predetta doglianza si contesta la decisione per non aver presoin considerazione la deduzione di parte in forza della qualel’accatastamento dei fabbricati non dichiarati non era stata resa possibilein quanto i fondi erano attraversati da un relitto della ex strada comunaleSan Marco, conseguendone la impossibilità giuridica ed amministrativa diprocedere alla regolarizzazione catastale in ragione della diversa titolaritàdei beni che dovevano costituirne l’oggetto. Tale situazione era stataaccertata ed illustrata dal tecnico nominato [OSCURATO:PERSONA].Tanto emergerebbe altresì dall’atto di appello dell’Agenzia ove si èaffermato che “il Comune era proprietario solo di una strada interclusa dalfondo della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli altri comproprietari sigg.ri DelMedico Francesco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].”Da tali circostanze discenderebbe la impossibilità di regolarizzarecatastalmente i fabbricati emersi dall’accertamento dell’Ufficio nonsussistendo la necessaria doppia conformità soggettiva ed oggettiva.Sicché il giudice “attraverso una motivazione apparente e, in ognicaso, non adeguata e non coerente con i dati e gli elementi acquisiti ingiudizio” non avrebbe considerato il fatto allegato dalla contribuente cheintegrerebbe una oggettiva impossibilità all’accatastamento dei fabbricatirilevati”.2.2. Il motivo è inammissibile. Deve premettersi che nel processotributario, la perizia depositata dalla parte, sia essa contribuente oAmministrazione finanziaria, prodotta, singolarmente o nel contesto discritti difensivi, ha il valore di allegazione difensiva a contenuto tecnico(Cass. Sez. U., 03/06/2013, n. 13902; Cass., 27/12/2018, n. 33503;Numero registro generale 5644/2020Numero sezionale 3951/2026Numero di raccolta generale 17702/2026Data pubblicazione 03/06/2026Cass., 29/09/2017, n. 22965; Cass., 11/11/2011, n. 23590; Cass.,01/04/2016, n. 6351; Cass., 19/10/2016, n. 21132; Cass., 24/08/2017,n. 20347). La stessa non è dotata di efficacia probatoria nemmenorispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendoprevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffattomezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari diogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidatoalla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non èobbligato in nessun caso a tenere conto (Cass., 27/12/2018, n. 33503).Infine, si è chiarito che la relazione di un perito stragiudiziale, dando luogoa dei semplici indizi, comporta che la sua omessa valutazione non possaassurgere al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo dellacontroversia (Cass., 09/04/2018, n. 826).Va, quindi, rimarcato che la censura di omesso esame di un fattodecisivo, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, deve concernere unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), cosìche l'omesso esame di elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesidifensive o argomenti probatori - non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n.32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n.20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). Nella specie sicensura la sentenza per non aver preso in considerazione degli argomentiprobatori e non un fatto storico, secondo i termini innanzi evidenziati conconseguente inammissibilità del motivo di ricorso.Numero registro generale 5644/2020Numero sezionale 3951/2026Numero di raccolta generale 17702/2026Data pubblicazione 03/06/2026Il giudice di merito non era, peraltro, tenuto a dare atto di averconsiderato ogni emergenza probatoria atteso che “ il giudice di merito èlibero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze diprove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso.Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che egli diaconto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tuttele tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente cheesponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti afondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica edadeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla” (ex multisCass. 29 gennaio 2025 n. 2052).Tanto è quanto avvenuto nella specie ove la C.T.R. ha affermato,all’esito della valutazione delle emergenze processuali: “deve inverorilevarsi che la parte appellata non adduce concreti e documentatielementi al fine di dimostrare che la situazione dominicale del suolo sulquale insiste la strada comunale osta alla regolarizzazione catastale degliimmobili, insistenti su area diversa e di cui non è contestatal’appartenenza ad essa: ne consegue che la sentenza appellata, laddoveha aderito alla tesi difensiva dell’originaria ricorrente , è meritevole diriforma, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.”3. Con la seconda censura è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c.e dell’art. 115 c.p.c. per aver il giudice di merito invertito l’onereprobatorio, gravando sull’Agenzia l’onere di dimostrare il fondamento dellapropria pretesa laddove, nel caso di specie, l’appello era stato accoltoperché la contribuente non aveva provato che la situazione dominicale delsuolo sul quale insisteva la strada comunale ostava alla regolarizzazionecatastale degli immobili.Da ciò discenderebbe altresì la violazione dell’art. 115 c.p.c. perchél’Agenzia, nonostante le emergenze documentali prodotte dalla ricorrente,Numero registro generale 5644/2020Numero sezionale 3951/2026Numero di raccolta generale 17702/2026Data pubblicazione 03/06/2026non ne avrebbe contestato il contenuto, sicché la C.T.R. avrebbe dovutoprenderne atto e trarne le opportune conseguenze.3.1. La censura è infondata.In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. siconfigura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravaresecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non ancheche il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. Cass., 15 ottobre 2024,n. 26739).La ricorrente aveva dedotto l’esistenza di un fatto impeditivoall’accatastamento e, pertanto, era suo onere dimostralo.Non vi è quindi stata alcuna violazione della disposizione invocataquanto una diversa valutazione delle emergenze probatorie, ritenuteinidonee a dimostrare l’esistenza di un impedimento all’accatastamento.4. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributounificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali cheliquida in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.Numero registro generale 5644/2020Numero sezionale 3951/2026Numero di raccolta generale 17702/2026Data pubblicazione 03/06/2026Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002.Così deciso in Roma, il 12 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17702/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris