Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 18095/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 10/06/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trani in data 10/02/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; Rilevato che il predetto motivo tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti (sconfessata - peraltro - dalle emergenze processuali, dal dato normativo e da consolidata giurisprudenza di legittimità), mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento con motivazione esposta alle pagg. 2 e ss. della sentenza; osservato, inoltre, che il ricorrente nemmeno si confronta con le valutazioni svolte dai giudici del merito: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - facendo specifico riferimento alla comprovata e piena rispondenza del rame rinvenuto nella disponibilità del prevenuto con quello asportato precedentemente nei locali del palazzetto dello sport di [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla circostanza per cui il CONESE non sia stato in grado di produrre alcuna documentazione comprovante il legittimo possesso del rame, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere e avendo addirittura tentato la fuga alla vista degli operanti - ha ritenuto provata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, compreso quello psicologico, così conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; il dolo di ricettazione, inoltre, ricorre nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515).

In tal modo, d'altro canto, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/01/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 10/06/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trani in data 10/02/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; Rilevato che il predetto motivo tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti (sconfessata - peraltro - dalle emergenze processuali, dal dato normativo e da consolidata giurisprudenza di legittimità), mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento con motivazione esposta alle pagg. 2 e ss. della sentenza; osservato, inoltre, che il ricorrente nemmeno si confronta con le valutazioni svolte dai giudici del merito: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - facendo specifico riferimento alla comprovata e piena rispondenza del rame rinvenuto nella disponibilità del prevenuto con quello asportato precedentemente nei locali del palazzetto dello sport di [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla circostanza per cui il CONESE non sia stato in grado di produrre alcuna documentazione comprovante il legittimo possesso del rame, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere e avendo addirittura tentato la fuga alla vista degli operanti - ha ritenuto provata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, compreso quello psicologico, così conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; il dolo di ricettazione, inoltre, ricorre nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515). In tal modo, d'altro canto, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18095/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris