CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02883/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso n. 12823/21 propost o da -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - e da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]:specializzandi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell’Università e della ricerca scientifica; Ministero della Salute ; Ministero dell’economia; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 4.11.2020 n. 5445; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero ad una scuola di specializzazione post laureamdopo il 1991 (due di essi nel 1991).Nel 2014convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio dell’importo di lire 21.500.000, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257; -) tale importo non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE. Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria, quantificata in euro 20.000 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazioneper ciascuno degli attori. 2. La domanda fu rigettata sia in primo (Trib. Roma 3.1.2017 n. 22) che in secondo grado (App. Roma 4.11.2020 n. 5445). La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione: - da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su quattro motivi (notificato per primo, e quindi da qualificare come ricorso principale); -dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe, con ricorso unitario fondato su due motivi (notificato per secondo, e quindi da qualificare come ricorso incidentale). [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsoGriner. Col primo motivo il ricorrente principale denuncia l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui avrebbe “escluso che la ritardata attuazione di una Direttiva comunitaria (o comunque ritardato adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria), non comporti un obbligo dello Stato a risarcire il danno cagionato a quei soggetti che hanno subìto un pregiudizio economico, che non avrebbero subito se l’attuazione fosse stata tempestiva”. Col secondo motivo la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui avrebbe escluso “a fronte della ritardata attuazione di normativa comunitaria, sussista una responsabilità di natura contrattuale in capo allo Stato, per condotta non antigiuridica, derivante dall’inadempimento di un’obbligazione di fonte legale”. Col terzo motivo il ricorrente principale censura la sentenza d’appello nella parte in cui avrebbe giustifica to il ritardo dello Stato nell’attuazione delle Direttive 75/362 e 75/363 “allegando che la discrezionalità insita nell’opera di attuazione consentirebbe al legislatore di spalmare nel tempo gli effetti di una riforma, tenendo conto delle esigenze di bilancio dello Stato”. Col quarto motivo il ricorrente denuncia che la sentenza d’appello, oltre a contenere un passaggio incomprensibile al terzo rigo di pag. 7, avrebbe rigettato la domanda tenendo conto unicamente “ del contesto giuslavoristico”, e senza “considerare il fatto che il danno cagionato dalla ritardata attuazione di una Direttiva consiste nella perdita di chance di ottenere quei benefici connessi al miglior trattamento economico che il danneggiato non ha goduto e che avrebbe goduto in caso di attuazione tempestiva, fondamentali per consentirgli di fruire del percorso formativo della Scuola di specializzazione libero da “preoccupazioni esistenziali”. 1.1. I primi tre motivi di ricorso sono manifestamente inammissibili ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 c.p.c.. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampia motivazione, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10. 2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L -, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 –01). 1.2. Reputa opportuno il Collegio aggiungere che il ricorrente principale , là dove denuncia ripetute violazioni del diritto comunitario, muove da un assunto postulato più che dimostrato: e cioè che se il legislatore avesse dato tempestiva attuazione alla Direttiva 82/76, il compenso che lo Stato gli avrebbe corrisposto sarebbe stato comunque superiore a quello che sarà stabilito a partire dal 2006. Ma lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri. Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantumdovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione. Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermatoche: a) il rapporto dei frequentanti le scuole di specializzazione prima del 2007 non è equiparabile al rapporto di lavoro subordinato (Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 13.10.2023; Sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Sez. lav. 22.9.2009, n. 20403; Sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670; Sez. lav. (ord.) 1.4.2021, n. 9103); b) il diritto comunitario non ha imposto agli Stati membri alcun vincolo circa la misura della remunerazione dovuta agli specializzandi in medicina (Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023). 1.3. Il quarto motivo del ricorso principale resta assorbito. Infatti una volta formatosi il giudicato interno - per effetto del rigetto dei primi tre motivi di ricorso - sulla insussistenza di un “illecito comunitario” da parte dello S tato italiano, diventa irrilevante discorrere di “danni” di qualsiasi sorta. 2. Il primo motivo del ricorso Aguzzi ed all.. Col primo motivo i ricorrentiincidentali (successivi) sostengono che la borsa di studio da essi percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione non poteva ritenersi una “remunerazione adeguata”; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni caso, quand’anche l’importo della borsa di studio fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento. 2.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. , per le ragioni già indicate al § 1.1 che precede. 3. Il secondo motivo del ricorsoAguzzi ed all. Col secondo motivo del ricorso incidentale è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli odierni ricorrent i alla corresponsione dell’indicizzazione annuale e dell’adeguamento triennale della borsa di studio percepita durante la scuola di specializzazione. 3.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 c.p.c.. Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che: a) gli iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all’anno 2007non vantano alcun diritto all’adeguamento della borsa di studio in base al tasso d’inflazione programmato (ex permultis, Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n.24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023); b) gli iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all’anno 2007 non vantano alcun diritto all’adeguamento triennale della borsa di studio (ex permultis, Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023). 4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorsoprincipale e quello successivo; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se