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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21749/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su censure manifestamente infondate e,in particolare,perchè per un verso contesta la legittimazione della persona offesa costituitasi parte civile confondendo il piano inerente alla presunta fondatezza nel merito della pretesa civilistica che nel caso ha costituito il presupposto fondante della condotta penale contestata al prevenuto, con quello correlato alla lesione della posizione soggettiva del soggetto che, quale controparte del relativo contenzioso civilistico, ha subito l'arbitraria condotta anticipatoria p (-ealizzativa del diritto assertivamente vantato) posta in essere dal ricorrente e, per altro verso, perché, intervenuta, dopo la sentenza di condanna di primo grado, l'estinzione del reato per prescrizione, non precisa per quali ragioni la lettura in senso esclusivamente civilistico della condotta in fatto realizzata dal ricorrente, accertata in fatto dal giudice di primo grado, nel caso dovrebbe portare ad escluderne la responsabilità funzionale al risarcimento dei danni da liquidare innanzi al competente giudice civile; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su censure manifestamente infondate e,in particolare,perchè per un verso contesta la legittimazione della persona offesa costituitasi parte civile confondendo il piano inerente alla presunta fondatezza nel merito della pretesa civilistica che nel caso ha costituito il presupposto fondante della condotta penale contestata al prevenuto, con quello correlato alla lesione della posizione soggettiva del soggetto che, quale controparte del relativo contenzioso civilistico, ha subito l'arbitraria condotta anticipatoria p (-ealizzativa del diritto assertivamente vantato) posta in essere dal ricorrente e, per altro verso, perché, intervenuta, dopo la sentenza di condanna di primo grado, l'estinzione del reato per prescrizione, non precisa per quali ragioni la lettura in senso esclusivamente civilistico della condotta in fatto realizzata dal ricorrente, accertata in fatto dal giudice di primo grado, nel caso dovrebbe portare ad escluderne la responsabilità funzionale al risarcimento dei danni da liquidare innanzi al competente giudice civile; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 20
Sentenza Cassazione n. 21749/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris