CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 35115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 05/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Treviso in data 13/09/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è aspecifico poiché meramente reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in ordine all'assenza di elementi comprovanti un coinvolgimento di terzi nella manomissione dei chilometraggio delle vetture ed alle particolari modalità delle condotte poste in essere dal prevenuto). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere del tutto generico, non è consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i