CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06351/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha esposto le ragioni per cui non ha ravvisato elementi passibili di favorevole apprezzamento (chiarendo in maniera congrua, logica ed analitica le ragioni per cui non ha ritenuto di valorizzare il comportamento del ricorrente, in particolare, correttamente osservando che la collocazione risalente nel tempo dei suoi precedenti non costituisca un elemento idoneo a sostenere la concessione delle attenuanti, negando che l'imputato abbia tenuto un atteggiamento effettivamente collaborativo ed evidenziando che le sue ammissioni sono intervenute quando già vi erano l'evidenza della sua responsabilità; cfr. pure Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01); e tale iter non può dirsi ritualmente censurato dal ricorso che finisce col perorare un diverso apprezzamento qui non consentito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dell'a ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i