CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 22528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.F.D. (C.U.I. 02WB2DZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Padova ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. 286 del 1998, per essersi trattenuto, senza giustificato motivo, sul territorio nazionale in violazione dell'ordine impartito in data 8 ottobre 2019 dal Questore di Padova, successivo al decreto di espulsione emesso in pari data dal Prefetto della stessa città. [OSCURATO:PERSONA] di merito - pronunciandosi sull'eccezione difensiva concernente la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in favore dell'imputato, in quanto effettuata presso lo studio del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia ma rinunciatario - dava atto che, in seguito alla corretta elezione di domicilio da parte dell'imputato presso lo studio di detto difensore, era stata ritualmente effettuata la notifica del decreto di citazione in giudizio, mentre la rinuncia al mandato era avvenuta in data successiva. Ciò che aveva consentito la celebrazione del processo in absentia dell'imputato, previa nomina di un difensore di ufficio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] avverso detta sentenza, a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], e deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione in punto di citazione dell'imputato nel giudizio dinanzi al Giudice di pace, siccome erroneamente eseguita mediante notifica presso il domicilio eletto del precedente difensore di fiducia rinunciante, avv. [OSCURATO:PERSONA]. La difesa lamenta la mancata doverosa verifica, preliminare alla valida instaurazione del processo in absentia, dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario dell'imputato, tale da far emergere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento. Richiama, a tal fine, il principio espresso da Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui «Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.(Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)».3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate il 20 gennaio 2023, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito espresse e va, pertanto, rigettato. 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace, nel respingere l'eccezione della difesa, si è mosso nell'alveo della consolidata giurisprudenza secondo cui la sola rinuncia al mandato difensivo non implica anche il venir meno dell'elezione di domicilio effettuata presso il difensore. Si afferma, infatti, che la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche, corrispondono a scopi diversi, sicché la revoca dell'una non comporta anche la revoca dell'altra, trattandosi di distinti istituti processuali, aventi diverso oggetto e finalità. Per la loro autonomia, il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa cessare gli effetti dell'elezione (o viceversa), senza un'espressa dichiarazione dell'interessato nella stessa forma con la quale essa è avvenuta, poiché l'elezione è un atto formale e tale deve essere anche l'atto di revoca, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla presunzione legale, non suscettibile di dimostrazione. contraria, che l'interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tratta (Sez.5, n. 5198 del 27/10/1999, dep.2020, Cattro, Rv. 215252; da ultimo Sez.3, n.3568 del 17/9/2018, dep. 2019, Rv. 274824). Più recentemente il tema è stato ulteriormente approfondito (Sez. 6, n. 44156 del 03/11/2021, P., Rv. 282265; Sez. 6, n. 30636 del 22/10/2020, Ojefon, Rv. 279847) e si è posto in rilievo come il principio di diritto espresso nei precedenti arresti, pienamente condivisibile, prenda in esame il diverso profilo della possibilità di far derivare dal venir meno del mandato difensivo anche l'elezione di domicilio, occorrendo ulteriormente approfondire se il rifiuto di accettare le notifiche - comunicata all'autorità procedente - determini l'impossibilità della notifica presso il domicilio eletto, sostanzialmente integrando un'ipotesi di inidoneità dell'elezione, eseguita nei confronti di un soggetto che, non essendo tenuto a ricevere l'atto, è pienamente legittimato a rifiutarlo; si è - per tale via - giunti all'affermazione del principio di diritto secondo cui «in tema di elezione di domicilio, il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del domiciliatario legittima la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario con il destinatario, rendendo l'elezione di domicilio inidonea allo scopo, con la conseguenza che, divenuta la notifica impossibile, deve procedersi mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o d'ufficio, ai sensi del comma 4 dell'articolo 161 cod. proc. pen.» (conf. Sez. I, n. 22073 del 9/4/2013, Perrone, Rv. 256082; Sez.4, n. 31658 del 20/5/2010, Rei, Rv. 248099)». 3. Applicando tali principi al caso di specie, laddove non v'è mai stato un espresso rifiuto da parte del difensore rinunciatario a fungere da domiciliatario, la semplice rinuncia al mandato non riverbera i propri effetti sull'originaria elezione di domicilio che resta, pertanto, idonea ad assolvere allo scopo proprio e, cioè, a garantire la regolarità e la conoscenza degli atti oggetto di notifica. Né su tale conclusione può incidere la rinuncia al mandato che, in quanto avvenuta successivamente alla notifica del decreto di citazione a giudizio, era suscettibile di operare esclusivamente pro futuro. 4. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i