CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06256/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.24928-2022 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesoda gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e ALESSANDRO TOZZIgiusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso la sentenza n. 1143 /202 2 della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO, depositata l’11 / 3 /202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prop on e ricorso, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di Agenzia delle entrate riscossione avverso la sentenza n. in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avversocartella esattoriale e relativo estratto di ruolo. Agenzia delle entrate riscossione si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione. Ilricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. C on unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 2953 c.c., nonché dell’art. 5, comma 51, D.Lvo n. 953/1982 p er avere i Giudici d’appello erroneamente respinto il ricorso del contribuente «sul presupposto che la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento del tributo (atto prodromico alla cartella) abbia comportato la trasformazione deltermine di prescrizione da triennale a decennale». 1.2. La doglianza non può trovare accoglimento. 1.3.Versandosi unicamente in tema di impugnativa di estratto di ruolo e della relativ a cartell a di pagamento, la verifica dell’ammissibilità dell’opposizione non può prescindere dall’incidenza sulla vicenda della novella apportata dall’art. 3 bisdel d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215). 1.4. Detta disposizione ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l’introduzione del comma 4 bis, rubricato «non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» e così formulato: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 1.5. Sulla corretta esegesi di questa norma sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata». 1.6. I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: - l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; - l’interesse ad agire costituisce una condizione del l’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;-la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire. 1.7. Su tale ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo. qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio». 1.8. Nel caso in esame, parte ricorrente, originaria opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta. 1.9. A tanto consegue che pronunciandosi sul ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo del contribuente, relativamente ad estratto di ruolo e relativ a cartell a esattoriale, dichiarato inammissibile perché la domanda non poteva essere originariamente proposta. 2. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti, essendo in corso di giudizio sopravvenuto lo ius superveniens e la conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità. P.Q.M La Corte,dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenu