CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 28947/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a geguente ORDINANZA sul ricorso 4662-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di ALCAMO; - intimato - avverso la sentenza n. 4310/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 03/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 4310/01/2019, depositata il 3 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della stessa contribuente contro l'avviso di liquidazione in materia di Ici, relativo all'anno d'imposta 2014, emesso dal Comune di Alcamo. Il Comune di Alcamo è rimasto intimato. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato memoria Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 87, legge n. 549 del 1995; 6, comma 1, legge n. 241 del 1990; 8 e 9 d.lgs. n. 23 del 2011 ed 11 d.lgs. n. 504 del 1992. Invero dal corpo del motivo si estraggono due distinte censure. Con la prima, da qualificarsi nella sostanza come formulata ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che erroneamente il giudice a quo ha confermato la statuizione in rito della CTP, che aveva dichiarato inammissibile, in quanto formulata in primo grado solo con le «memorie aggiuntive», e non già con il ricorso introduttivo, la denuncia dell'illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato, in quanto sottoscritto da funzionario dell'ente territoriale già trasferito, al momento della firma, ad altro ufficio e, pertanto, privo del potere di firmare l'atto. Ric. 2020 n. 04662 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- Assume invece la ricorrente che nelle memorie in questione, da ritenersi non "aggiuntive", ma meramente "illustrative", aveva soltanto «puntualizzato» ( dopo aver reperito copia dell'ordine di servizio dell'ente territoriale relativo alla destinazione del funzionario che aveva trascritto l'atto) le ragioni dell'illegittimità dell'avviso impugnato, del quale, nel ricorso introduttivo, aveva già denunciato la nullità per difetto di sottoscrizione. In parte qua, il motivo è inammissibile. Infatti la motivazione resa dalla CTR, come già quella adottata dalla CTP (per come riprodotta nella sentenza d'appello), poggia su due distinte rationes decidendi, entrambe di rito: una (« [...] valuta infruttuoso l'esame dei motivi tardivamente aggiunti dalla Crimi [...]») è quella, censurata nel ricorso, relativa alla inammissibilità del contenuto delle memorie in questione, in ordine alla questione del trasferimento del funzionario che ha sottoscritto l'atto impositivo; l'altra è quella attinente la genericità, a monte, del ricorso introduttivo, dichiarata dalla CTP in primo grado, con pronuncia in rito che la CTR ha ritenuto di non poter riesaminare, perché non attinta da specifica valutazione critica nell'appello (« [...] il Collegio non ritiene di esaminare le iniziali eccezioni proposte dalla stessa [Crimi] in quanto non reintrodotte nel presente con valutazione critica della decisione gravata»). Nella sostanza quindi, la lettura coordinata della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata evidenzia che ( a prescindere dalla formula impropria ed onnicomprensiva del «rigetto» utilizzata) il giudice ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità critica dei relativi motivi, rispetto al capo della sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo della Ric. 2020 n. 04662 sez. MT - ud. 22-06-2021 -3- contribuente, essendo generiche le motivazioni a sostegno di quest'ultimo. Tale statuizione è distinta e logicamente antecedente a quella relativa al contenuto ammissibile delle memorie depositate dalla contribuente in primo grado successivamente al ricorso, in quanto queste ultime, quale che ne sia il contenuto, presuppongono comunque necessariamente che il giudizio sia stato iniziato, a monte, con un atto di per sé sufficientemente specifico e comunque ammissibile. La mancata impugnazione, nei termini descritti, della predetta declaratoria di inammissibilità dell'appello, ha comportato quindi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente. Conseguenza di tale irrevocabilità è l'inammissibilità del ricorso, nella parte in cui censura la ritenuta inammissibilità delle memorie depositate dalla contribuente in primo grado, trattandosi di ratio decidendi, sempre in rito, distinta ed ulteriore, e comunque interamente assorbita dall'inammissibilità consolidata del ricorso iniziale. Vale infatti la pena ricordare che quando una decisione è basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, è onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020, ex plurimis). 1.1. All'interno dell'unico motivo la contribuente propone altresì una censura per violazione di legge, con riferimento ad una pluralità di norme che invoca per sostenere l'illegittimità dell'avviso di liquidazione controverso per difetto Ric. 2020 n. 04662 sez. MT - ud. 22-06-2021 -4- di sottoscrizione, derivante dalla sostenuta carenza di potere di firma del funzionario che lo ha sottoscritto. Il motivo, attinente il merito del ricorso, è interamente assorbito dalla decisione sulla precedente censura, ovvero dalla rilevazione dell'irrevocabilità della statuizione sull'inammissibilità del ricorso introduttivo. Peraltro il motivo sarebbe comunque inammissibile anche perché il giudice a quo, pronunciandosi in rito sull'inammissibilità dell'appello (e determinando la conferma dell'inammissibilità del ricorso introduttivo, oltre che della memoria successiva della contribuente, dichiarata in primo grado) ha esaurito la potestas decidendi e, pertanto, non ha provveduto, neppure implicitamente, sul merito della controversia. Infatti, è noto il principio (espresso da Cass. Sez.U. 30/10/2013, n. 24469) secondo cui, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandí sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (in senso conforme, tra le ultime, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 2155 del 01/02/2021; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Cass. 19/12/2017, n. 30393). Non vi è quindi nella sentenza impugnata una statuizione, neppure implicita, in ordine alle questioni sostanziali attinte dalla ricorrente con la censura per violazione di legge. 2. Nulla sulle spese, essendo rimasto intimato il Comune. P. Q. M. Ric. 2020 n. 04662 sez. MT - ud. 22-06-2021 -5- Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto. Così deciso in Roma, nella