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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21768/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAcl-ato-a-v‘v-fse-a-i4eistafti*- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge diverse da quelle espressamente e tassativamente considerate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, nel delimitare le ipotesi di vizio legittimante il ricorso di legittimità in caso di sentenza resa ai sensi dell'art 444 e ss cod. proc. pen, ipotesi che non ricomprendono i rilievi critici addotti con l'odierna impugnazione - diretti a contrastare la motivazione adottata a sostegno dell'aumento per la continuazione esterna riconosciuta, in linea con il relativo concordato, con i fatti di cui alla sentenza resa sempre ai danni del prevenuto dal Tribunale di Messina in data 17 marzo 2021-, all'evidenza eccentrici rispetto ai limiti rassegnati dalla citata previsione normativa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAcl-ato-a-v‘v-fse-a-i4eistafti*- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge diverse da quelle espressamente e tassativamente considerate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, nel delimitare le ipotesi di vizio legittimante il ricorso di legittimità in caso di sentenza resa ai sensi dell'art 444 e ss cod. proc. pen, ipotesi che non ricomprendono i rilievi critici addotti con l'odierna impugnazione - diretti a contrastare la motivazione adottata a sostegno dell'aumento per la continuazione esterna riconosciuta, in linea con il relativo concordato, con i fatti di cui alla sentenza resa sempre ai danni del prevenuto dal Tribunale di Messina in data 17 marzo 2021-, all'evidenza eccentrici rispetto ai limiti rassegnati dalla citata previsione normativa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 gennaio 2
Sentenza Cassazione n. 21768/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris