Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:745
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 novembre 2007 – Commissione / Lussemburgo
(causa C‑263/07)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Trasposizione scorretta – Direttiva 96/61/CE – Art. 9, n. 4 – Art. 13, n. 1 – Allegato I – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Nozioni di “ricorso alle migliori tecniche disponibili” e di “riesame periodico delle condizioni dell’autorizzazione all’utilizzo
degli impianti”»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 14)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Trasposizione scorretta degli artt. 9, n. 4, e 13, n. 1, nonché dell’allegato I, della direttiva
del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26)
– Nozioni di ricorso alle «migliori tecniche disponibili» e di «riesame periodico» delle condizioni di un’autorizzazione all’utilizzo
degli impianti industriali
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo correttamente recepito gli artt. 9, n. 4, e 13, n. 1, nonché l’allegato I della direttiva
del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, non ha adempiuto
gli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.