CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 30047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 17905-2017 proposto da: R.F.I. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] DI1900 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 590/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/03/2017 R.G.N. 995/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunziando in sede di riassunzione da Cass. n. 4259/2012, respinto il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] italiana s.p.a. ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], ricorrente principale in riassunzione, all'inquadramento nella ottava categoria (coordinatore/quadro) di cui al D.M. n. 1085/1985 e del c.c.n.l. ferrovieri 1990/1992, con decorrenza 12.5.1991, e condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al detto inquadramento e alla corresponsione delle somme dovute per differenze stipendiali, oltre accessori; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che TIIJ 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2095 cod. civ. e dell'art. 2 legge n. 190/1985, del Decreto ministeriale 14.5.1985 n. 1085 e del c.c.n.l. Ferrovieri 1990/1992 nonché dell'art. 2013, secondo periodo; richiamate le declaratorie sia legali che contrattuali di riferimento in relazione al periodo dedotto, la circostanza che i profili professionali dei ferrovieri sono stati disciplinati dal DM 1085/1985, in vigore sino al settembre 1991, e successivamente dal c.c.n.l. le cui declaratorie sono state integrate dalle previsioni dell'Accordo sindacale del 26 luglio 1991, censura la sentenza impugnata per non avere, nel riconoscere il diritto del lavoratore al superiore inquadramento, verificato gli elementi essenziali a tal fine necessari e specificato i tratti differenziali fra le mansioni proprie del profilo attribuito dalla datrice di lavoro e quelle della superiore categoria (quadri) rivendicata, così incorrendo nella violazione dell'art. 2095 cod. civ. e dell'art. 2 legge n. 190/1985; la violazione dell'art. 2103 cod. civ., nel testo all'epoca vigente, è prospettata con riferimento all'epoca di maturazione del diritto al superiore inquadramento in relazione al periodo di svolgimento delle mansioni superiori a tal fine previsto dai contratti collettivi; 2. con il secondo motivo di ricorso deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti; la sentenza impugnata non aveva considerato la attività di ripartitore svolta dal Maccarone e da questi posta a base del diritto al superiore inquadramento, in relazione al D.M. n. 1085/1985 ed al c.c.n.l. Ferrovieri 1991/1992, come integrato dall'Accordo sindacale del 26 luglio 1991, con riferimento alle declaratorie professionali ivi contenute; evidenzia, in particolare, che il DM 1085/1985 collocava l'attività di ripartitore nell'ambito della 5^ e 6^ categoria - Tecnico specializzato - afferente al profilo professionale di [OSCURATO:PERSONA] e che anche in base all'Accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA] la figura tipica del ripartitore rientrava nell'Area dei Tecnici di livello 5°, 6 °e 7° e non nell'Area quadri ; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti rappresentato dalla riconducibilità dell'attività di ripartitore nel livello di inquadramento attribuito dalla società, come confermato dalla prova orale; 4. preliminarmente deve essere respinta la eccezione di parte controricorrente che ha dedotto la inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della tacita acquiescenza prestata alla sentenza impugnata, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la quale aveva dato esecuzione alla sentenza impugnata ed effettuato il pagamento delle somme dovute in base alla stessa; al fine dell'acquiescenza si richiede, infatti, che la parte interessata abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, volontà che per costante giurisprudenza della Suprema Corte non è ravvisabile nella mera esecuzione spontanea della sentenza trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (Cass. 34539/2021, Cass.2138572012, Cass. 18187/2007); 5. le ulteriori eccezioni formulate dalla parte controricorrente sono assorbite dal rigetto del ricorso; 6. invero il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata, richiamate le prove testimoniali, ha ritenuto la compatibilità dell'attività espletata dal Maccarone con quella tipica dell'ottava categoria rivendicata, alla luce delle declaratorie previste dalle fonti previgenti l'entrata in vigore del c.c.n.I.; a tal fine ha evidenziato le caratteristiche delle mansioni svolte, in particolare sotto il profilo dell'ambito di discrezionalità esplicato, del coordinamento, della facoltà di rappresentanza dell'ente ecc. ( v. sentenza, pagg. 6 e 7, punto 11); lo sviluppo delle argomentazioni alla base dell'accertamento del diritto al superiore inquadramento è coerente con le indicazioni di questa Corte la quale ha chiarito che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v. , tra le altre, Cass. n. 30580/2019, Cass. n. 18934/2016, Cass. n. 8589/2015);6.1. parte ricorrente non si confronta specificamente con tale ricostruzione ma affida le proprie doglianze essenzialmente a brani della sentenza di primo grado, intrinsecamente inidonei ad offrire contezza delle violazioni di diritto ascritte alla Corte di merito in quanto valorizzano esclusivamente il dato formale rappresentato dall'inquadramento del Maccarone quale ripartitore, senza investire validamente l'accertamento alla base del decisum della sentenza emessa in sede di rinvio, in relazione alle concrete caratteristiche dei compiti affidati al lavoratore ed ai profili ritenuti qualificanti al fine del riconoscimento dell'ottava categoria ; la deduzione di violazione dell'art. 2103 cod. civ. è inammissibile in quanto, seppure corretta in linea di principio, non risulta in concreto sorretta dalla indicazione della eventuale previsione del contratto collettivo in tesi destinata a determinare la posticipazione della data di acquisizione del diritto alle superiori mansioni fissata dal giudice di merito al maggio 1991, a fronte del dato, peraltro pacifico, che il posto ricoperto era vacante; 7. il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto pur formalmente denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo non sono articolati in conformità dell'attuale formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. alla stregua del quale l'omesso esame deve avere riguardo ad un fatto, nel senso di fatto storico - fenomenico, di rilevanza decisiva, evocato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. , ( ex plurimis Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); le censure formulate infatti si sostanziano nella prospettazione di un diverso apprezzamento valutativo circa la riconducibilità delle mansioni in concreto espletate a quelle della ottava categoria riconosciuta (secondo motivo) ed in una inammissibile richiesta di rivalutazione della prova orale ( terzo motivo), attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio motivazionale e quindi nell'ambito dei rigorosi limiti del testo attualmente vigente dell'art. 360, comma 1,n. 5 cod. proc. civ., in concreto non osservati; 8. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; 9. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 1.400,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric