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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 23791/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 08/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 648 cod. pen. (capo A) e 648 bis cod. pen. (capo B).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio, è inammissibile poiché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; ritenuto che i giudici di appello hanno ricostruito i profili di responsabilità dell'imputato con argomentazioni esaustive e prive di aporie logico-giuridiche (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza, ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto un'inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata; osservato, altresì, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd.

"doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ipotesi non verificatasi nella fattispecie in esame ove la Corte di appello ha basato la propria decisione sul compendio istruttorio già esaminato in primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/03/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 08/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 648 cod. pen. (capo A) e 648 bis cod. pen. (capo B). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio, è inammissibile poiché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; ritenuto che i giudici di appello hanno ricostruito i profili di responsabilità dell'imputato con argomentazioni esaustive e prive di aporie logico-giuridiche (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza, ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto un'inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata; osservato, altresì, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ipotesi non verificatasi nella fattispecie in esame ove la Corte di appello ha basato la propria decisione sul compendio istruttorio già esaminato in primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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