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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22635/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla revoca dell'indulto riconosciuto con sentenza del Tribunale di Napoli in data 17/12/2007; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha, per quanto qui interessa, revocato il beneficio dell'indulto concesso a Francesco RAVOLO in relazione alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa inflitta con sentenza del Tribunale di Paola in data 2 febbraio 2005, irrevocabile il 18 luglio 2006, beneficio concesso con ordinanza del Tribunale di Paola in data 16 novembre 2006, rilevando che il condannato aveva subito, nel termine di legge, una condanna ad anni due di reclusione (sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 17 dicembre 2007).

2. [OSCURATO:PERSONA] RAVOLO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'articolo 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, perché, a seguito di provvedimento di rideterminazione della pena pronunciato dalla Corte d'appello di Napoli in data 24 aprile 2020, la sanzione inflitta con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 17 dicembre 2007 è stata ridotta ad anni uno e mesi sei di reclusione, cioè al di sotto del limite di legge per la revoca di diritto del beneficio dell'indulto.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Il giudice dell'esecuzione, nell'ordinare la revoca dell'indulto, non ha tenuto conto che il provvedimento preso a riferimento per l'applicazione della revoca di diritto prevista dall'articolo 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, ha concretamente irrogato una sanzione pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, inferiore a quella prevista dalla richiamata disposizione, sicché il provvedimento risulta, sotto tale profilo, viziato.

3.2. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito ed esaminando tutti i titoli in esecuzione, proceda a nuovo giudizio sulla domanda di revoca dell'indulto concesso con ordinanza del Tribunale di Paola in data 16 novembre 2006 a Francesco RAVOLO in relazione alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa inflitta con sentenza del Tribunale di Paola in data 2 febbraio 2005, irrevocabile il 18 luglio 2006.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla revoca dell'indulto riconosciuto con sentenza del Tribunale di Napoli in data 17/12/2007; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha, per quanto qui interessa, revocato il beneficio dell'indulto concesso a Francesco RAVOLO in relazione alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa inflitta con sentenza del Tribunale di Paola in data 2 febbraio 2005, irrevocabile il 18 luglio 2006, beneficio concesso con ordinanza del Tribunale di Paola in data 16 novembre 2006, rilevando che il condannato aveva subito, nel termine di legge, una condanna ad anni due di reclusione (sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 17 dicembre 2007). 2. [OSCURATO:PERSONA] RAVOLO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'articolo 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, perché, a seguito di provvedimento di rideterminazione della pena pronunciato dalla Corte d'appello di Napoli in data 24 aprile 2020, la sanzione inflitta con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 17 dicembre 2007 è stata ridotta ad anni uno e mesi sei di reclusione, cioè al di sotto del limite di legge per la revoca di diritto del beneficio dell'indulto. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Il giudice dell'esecuzione, nell'ordinare la revoca dell'indulto, non ha tenuto conto che il provvedimento preso a riferimento per l'applicazione della revoca di diritto prevista dall'articolo 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, ha concretamente irrogato una sanzione pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, inferiore a quella prevista dalla richiamata disposizione, sicché il provvedimento risulta, sotto tale profilo, viziato. 3.2. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito ed esaminando tutti i titoli in esecuzione, proceda a nuovo giudizio sulla domanda di revoca dell'indulto concesso con ordinanza del Tribunale di Paola in data 16 novembre 2006 a Francesco RAVOLO in relazione alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa inflitta con sentenza del Tribunale di Paola in data 2 febbraio 2005, irrevocabile il 18 luglio 2006. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. Così dec
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