CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 settembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, in data 6 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui agli artt.110, 56 e 629 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto, elaborato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857), secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso; rilevato che, nel caso di specie, la minima partecipazione del ricorrente è stata esclusa con ampia motivazione, esente da contraddittorietà e manifesta illogicità (si vedano pag. 2 e 4, ove i giudici del merito hanno ritenuto che il contributo concorsuale del ricorrente fosse rilevante, avendo lo stesso, nell'ambio di una programmata divisione dei compiti, dettato i tempi della richiesta estorsiva, assumendo il ruolo di preposto alla condotta estorsiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ot