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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05134/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 novembre 2020, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione con cui il 10 luglio 2020 il Tribunale di Viterbo, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, tra l'altro applicandogli la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale a pena espiata, di cui all'art. 86, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo quattro motivi di censura.

Con il primo è stata eccepita inosservanza delle norme processuali poste a pena di nullità per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., in ragione della mancata traduzione degli atti.

Per il ricorrente sarebbero nulli gli atti del presente giudizio per non essere stati tradotti in lingua comprensibile all'imputato - soggetto di nazionalità nigeriana ed alloglotta - ed in particolare per non essere stata effettuata la nomina di un interprete in sede di celebrazione dell'udienza di convalida dell'arresto, nel corso della quale al Sunday non era stato assicurato il rispetto delle previste garanzie difensive.

Ciò avrebbe influenzato l'intero svolgimento del processo, precludendo all'imputato di poter coadiuvare la difesa tecnica con l'apporto delle sue conoscenze specifiche.

Con il secondo motivo è stata dedotta identica violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. in ragione della mancata traduzione delle sentenze sia di primo che di secondo grado.

In coerenza con la precedente censura, il Sunday ha lamentato che la mancata traduzione degli atti decisori dei due giudizi di merito, prevista dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe leso i suoi diritti defensionali, precludendogli la possibilità di comprendere le accuse, elaborare le strategie difensive, presenziare attivamente al giudizio e relazionarsi liberamente ed efficacemente con il suo difensore.

Con la terza doglianza è stato eccepito vizio di motivazione, lamentandone la sua illogicità ed apparenza.

La sentenza gravata - al pari di quella di prime cure - non avrebbe, infatti, affrontato le specifiche questioni, dedotte in appello, relative alla mancanza di riferibilità al Suday della droga rinvenuta, nonché alla effettiva qualificazione della sostanza stupefacente sequestrata, così palesando un'evidente carenza di motivazione sul punto.

Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, non essendo stata espressa motivazione adeguata con riferimento alla pena in concreto applicatagli. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Con riguardo, in primo luogo, alla censura con cui il ricorrente ha dedotto la nullità degli atti processuali a seguito di mancata traduzione e nomina di un interprete in sede di convalida dell'arresto, con relativa violazione dei suoi diritti difensionali, il Collegio rileva, in termini antitetici, come risulti comprovato per tabulas che in data 23 gennaio 2020, nel corso della celebrazione dell'udienza di convalida, sia stata, invece, disposta la nomina un interprete, che ha provveduto a tradurre al Sunday l'oggetto dell'imputazione ascrittagli e di quanto riscontrato a suo carico.

Ciò appare aderente al principio espresso da parte di questa Corte per cui, a tutela delle garanzie defensionali dell'imputato allogotta, è sufficiente la nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti (così, tra le altre, Sez.

U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717-01).

Nel caso, infatti, di mancata traduzione della comunicazione inerente alle garanzie ed ai diritti difensivi, previsti dall'art. 386, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. — specificamente lamentata dal ricorrente in seno al proprio atto -, il diritto di difesa nei confronti dell'arrestato è comunque soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che, al pari di quanto avvenuto nel caso di specie, traduca le contestazioni e le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti, nonché dalla traduzione anche orale dell'ordinanza cautelare emessa all'esito della predetta udienza (cfr. Sez. 5, n. 11068 del 13/11/2017, Gvidiani, Rv. 272659-01).

3. Stessa infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la lamentata nullità derivante dalla mancata traduzione in una lingua comprensibile all'imputato delle due sentenze di merito.

Rispetto ad essa, infatti, è sufficiente ribadire, con valenza troncante, che tale omissione non integra un'ipotesi di nullità di rilievo ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa - qualora, come avvenuto nel caso in esame, sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del difensore e non siano stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione (Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016, dep. 2017, Zaroual, Rv. 269982-01).

Può, inoltre, aggiungersi che, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa.

4. Manifestamente infondata è la doglianza con cui il Sunday ha lamentato vizio di motivazione per non aver motivato la sentenza gravata, in punto di merito, in ordine alla mancanza di riferibilità all'imputato della droga rinvenuta, peraltro non effettivamente qualificata. [OSCURATO:PERSONA] rileva che l'indicata censura, così come prospettata, si palesa del tutto generica ed aspecifica, oltre che contraddetta dalla logicità e congruità con cui il giudice di seconde cure ha adeguatamente esplicato che «l'inversione della qualità di acquirente con quella di venditore proposta dal difensore del Sunday è fuori dalla realtà processuale né la difesa ha indicato le concrete ragioni per le quali il diretto e compiuto valore dimostrativo delle prove che attribuiscono il ruolo di venditore all'imputato dovrebbero avere invece dubbio significato (si veda in particolare quanto il difensore ha affermato circa le dichiarazioni, ritenute apoditticamente pretestuose, dello Scapigliati, definito, del tutto genericamente e senza concreta motivazione, inattendibile; si vedano inoltre il verbale di arresto della Compagnia CC di Viterbo del 22.1.2020 che indica nell'imputato il venditore ed in [OSCURATO:PERSONA] l'acquirente e le dichiarazioni dell'operante [OSCURATO:PERSONA])».

5. Priva di ogni fondamento, infine, è la censura con cui è stata eccepita la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al disposto trattamento sanzionatorio.

Anche in questo caso, infatti, è stata proposta una doglianza generica ed aspecifica, palesemente contraddetta dalla logicità ed adeguatezza con cui la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ha rappresentato le ragioni per cui ha ritenuto la congruità della pena concretamente applicata, osservando che essa, «attestata verso il minimo edittale, è equa e corrispondente ai criteri ex art. 133 c.p., in particolare alla personalità dell'imputato quale emerge dai suoi precedenti penali».

L'indicata motivazione prevede, pertanto, un chiaro riferimento alla norma dell'art. 133 cod. pen., dei cui parametri è evidente che il giudice di seconde cure abbia tenuto doverosamente conto, ai fini dell'effettuazione della sua valutazione.

Si tratta, dunque, di una (sia pur stringata) motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere censurata.

6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 novembre 2020, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione con cui il 10 luglio 2020 il Tribunale di Viterbo, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, tra l'altro applicandogli la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale a pena espiata, di cui all'art. 86, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo quattro motivi di censura. Con il primo è stata eccepita inosservanza delle norme processuali poste a pena di nullità per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., in ragione della mancata traduzione degli atti. Per il ricorrente sarebbero nulli gli atti del presente giudizio per non essere stati tradotti in lingua comprensibile all'imputato - soggetto di nazionalità nigeriana ed alloglotta - ed in particolare per non essere stata effettuata la nomina di un interprete in sede di celebrazione dell'udienza di convalida dell'arresto, nel corso della quale al Sunday non era stato assicurato il rispetto delle previste garanzie difensive. Ciò avrebbe influenzato l'intero svolgimento del processo, precludendo all'imputato di poter coadiuvare la difesa tecnica con l'apporto delle sue conoscenze specifiche. Con il secondo motivo è stata dedotta identica violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. in ragione della mancata traduzione delle sentenze sia di primo che di secondo grado. In coerenza con la precedente censura, il Sunday ha lamentato che la mancata traduzione degli atti decisori dei due giudizi di merito, prevista dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe leso i suoi diritti defensionali, precludendogli la possibilità di comprendere le accuse, elaborare le strategie difensive, presenziare attivamente al giudizio e relazionarsi liberamente ed efficacemente con il suo difensore. Con la terza doglianza è stato eccepito vizio di motivazione, lamentandone la sua illogicità ed apparenza. La sentenza gravata - al pari di quella di prime cure - non avrebbe, infatti, affrontato le specifiche questioni, dedotte in appello, relative alla mancanza di riferibilità al Suday della droga rinvenuta, nonché alla effettiva qualificazione della sostanza stupefacente sequestrata, così palesando un'evidente carenza di motivazione sul punto. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, non essendo stata espressa motivazione adeguata con riferimento alla pena in concreto applicatagli. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Con riguardo, in primo luogo, alla censura con cui il ricorrente ha dedotto la nullità degli atti processuali a seguito di mancata traduzione e nomina di un interprete in sede di convalida dell'arresto, con relativa violazione dei suoi diritti difensionali, il Collegio rileva, in termini antitetici, come risulti comprovato per tabulas che in data 23 gennaio 2020, nel corso della celebrazione dell'udienza di convalida, sia stata, invece, disposta la nomina un interprete, che ha provveduto a tradurre al Sunday l'oggetto dell'imputazione ascrittagli e di quanto riscontrato a suo carico. Ciò appare aderente al principio espresso da parte di questa Corte per cui, a tutela delle garanzie defensionali dell'imputato allogotta, è sufficiente la nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti (così, tra le altre, Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717-01). Nel caso, infatti, di mancata traduzione della comunicazione inerente alle garanzie ed ai diritti difensivi, previsti dall'art. 386, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. — specificamente lamentata dal ricorrente in seno al proprio atto -, il diritto di difesa nei confronti dell'arrestato è comunque soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che, al pari di quanto avvenuto nel caso di specie, traduca le contestazioni e le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti, nonché dalla traduzione anche orale dell'ordinanza cautelare emessa all'esito della predetta udienza (cfr. Sez. 5, n. 11068 del 13/11/2017, Gvidiani, Rv. 272659-01). 3. Stessa infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la lamentata nullità derivante dalla mancata traduzione in una lingua comprensibile all'imputato delle due sentenze di merito. Rispetto ad essa, infatti, è sufficiente ribadire, con valenza troncante, che tale omissione non integra un'ipotesi di nullità di rilievo ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa - qualora, come avvenuto nel caso in esame, sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del difensore e non siano stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione (Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016, dep. 2017, Zaroual, Rv. 269982-01). Può, inoltre, aggiungersi che, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa. 4. Manifestamente infondata è la doglianza con cui il Sunday ha lamentato vizio di motivazione per non aver motivato la sentenza gravata, in punto di merito, in ordine alla mancanza di riferibilità all'imputato della droga rinvenuta, peraltro non effettivamente qualificata. [OSCURATO:PERSONA] rileva che l'indicata censura, così come prospettata, si palesa del tutto generica ed aspecifica, oltre che contraddetta dalla logicità e congruità con cui il giudice di seconde cure ha adeguatamente esplicato che «l'inversione della qualità di acquirente con quella di venditore proposta dal difensore del Sunday è fuori dalla realtà processuale né la difesa ha indicato le concrete ragioni per le quali il diretto e compiuto valore dimostrativo delle prove che attribuiscono il ruolo di venditore all'imputato dovrebbero avere invece dubbio significato (si veda in particolare quanto il difensore ha affermato circa le dichiarazioni, ritenute apoditticamente pretestuose, dello Scapigliati, definito, del tutto genericamente e senza concreta motivazione, inattendibile; si vedano inoltre il verbale di arresto della Compagnia CC di Viterbo del 22.1.2020 che indica nell'imputato il venditore ed in [OSCURATO:PERSONA] l'acquirente e le dichiarazioni dell'operante [OSCURATO:PERSONA])». 5. Priva di ogni fondamento, infine, è la censura con cui è stata eccepita la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al disposto trattamento sanzionatorio. Anche in questo caso, infatti, è stata proposta una doglianza generica ed aspecifica, palesemente contraddetta dalla logicità ed adeguatezza con cui la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ha rappresentato le ragioni per cui ha ritenuto la congruità della pena concretamente applicata, osservando che essa, «attestata verso il minimo edittale, è equa e corrispondente ai criteri ex art. 133 c.p., in particolare alla personalità dell'imputato quale emerge dai suoi precedenti penali». L'indicata motivazione prevede, pertanto, un chiaro riferimento alla norma dell'art. 133 cod. pen., dei cui parametri è evidente che il giudice di seconde cure abbia tenuto doverosamente conto, ai fini dell'effettuazione della sua valutazione. Si tratta, dunque, di una (sia pur stringata) motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere censurata. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos
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