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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:308
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0753 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 16 aprile 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto di credito – Azioni di restituzione – Termine di prescrizione dell’azione del professionista – Circostanze che possono giustificare che non si tenga conto della scadenza del termine di prescrizione – Principio di effettività – Principio della certezza del diritto – Principio di proporzionalità – Diritto di accesso a un giudice – Arricchimento senza causa» Nella causa C‑753/24 [Rzepacz] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 30 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] Oszczędności [OSCURATO:PERSONA] S.A. contro [OSCURATO:PERSONA] e MS, LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] Oszczędności [OSCURATO:PERSONA] S.A., da P. Haiduk, M. Romanowski e M. Woźniak, adwokaci; – per MS e MS, da W. Budzewski e M. Chęcińska, adwokaci; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), nonché dei principi di effettività, di proporzionalità, di certezza del diritto e del diritto di accesso a un giudice. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] Oszczędności [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «PKO [OSCURATO:PERSONA]»), istituto bancario, e, dall’altro, MS e MS, due consumatori, in merito al recupero di un credito derivante dall’invalidità di un contratto di mutuo a causa delle clausole abusive in esso contenute.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 4 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto polacco 5 Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz.

U. del 2024, posizione 1061), nella versione applicabile al procedimento principale (il prosieguo: il «codice civile»): «Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso, in particolare, che le disposizioni nulle di un atto giuridico siano sostituite da pertinenti disposizioni di legge». 6 L’articolo 117, paragrafi 1 e 2 1 , di tale codice prevede quanto segue: «1.

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, i diritti aventi natura patrimoniale sono soggetti a prescrizione. (…) 2 1 .

Decorso il termine di prescrizione, non può pretendersi l’adempimento del diritto di credito spettante nei confronti del consumatore». 7 L’articolo 117 1 , paragrafi 1 e 2, di detto codice così dispone: «1.

In casi eccezionali il giudice, dopo aver valutato gli interessi delle parti, può non tener conto del decorso del termine di prescrizione di un diritto di credito nei confronti del consumatore se ciò è imposto da ragioni di equità.

2. Nell’esercizio del potere di cui al paragrafo 1, il giudice dovrebbe considerare in particolare: 1) la durata del termine di prescrizione; 2) la durata del periodo intercorrente tra la scadenza del termine di prescrizione e il momento in cui viene fatto valere il diritto di credito; 3) la natura delle circostanze che hanno causato il mancato esercizio del diritto di credito da parte dell’avente diritto, compresa l’incidenza del comportamento del debitore sul ritardo dell’avente diritto nell’esercizio del diritto». 8 Ai sensi dell’articolo 118 del medesimo codice: «Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di sei anni, mentre per i diritti a prestazioni periodiche e i diritti connessi allo svolgimento di un’attività economica è di tre anni.

Tuttavia, il termine di prescrizione scade l’ultimo giorno dell’anno civile, a meno che il termine di prescrizione non sia inferiore a due anni». 9 L’articolo 385 1 , paragrafo 1, del codice civile prevede quanto segue: «Le clausole dei contratti conclusi con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora configurino i loro diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave violazione dei loro interessi (clausole illecite).

Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco». 10 L’articolo 405 di tale codice così dispone: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a restituirne il valore». 11 Ai sensi dell’articolo 410, paragrafi 1 e 2, di detto codice: «1.

Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita.

2. Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 12 Nel novembre 2007 MS e MS hanno stipulato con il dante causa della PKO [OSCURATO:PERSONA] un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero (CHF), in esecuzione del quale la banca ha versato loro un importo di 333000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 76000). 13 Nel 2017 i due consumatori hanno presentato un reclamo, seguito da un’azione giudiziaria, contro la PKO [OSCURATO:PERSONA], facendo valere che il contratto era invalido a causa di clausole abusive in esso contenute.

Con sentenza del 30 giugno 2023, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) ha dichiarato nullo il contratto e ha condannato la PKO [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di un importo equivalente alla totalità delle rate versate dai consumatori, maggiorato degli interessi legali di mora, ossia PLN 241416,34 (circa EUR 55591). 14 Il 29 dicembre 2021 la PKO [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), giudice del rinvio, un’azione diretta a ottenere che, qualora il contratto di mutuo fosse dichiarato nullo nell’ambito dell’azione, ancora pendente, promossa dai consumatori, questi ultimi fossero condannati a restituirle il capitale del mutuo erogato, maggiorato degli interessi legali di mora. 15 I consumatori chiedono il rigetto di tale domanda sostenendo che l’azione della PKO [OSCURATO:PERSONA] è prescritta, tenuto conto della scadenza del termine triennale di prescrizione previsto all’articolo 118 del codice civile.

Essi ritengono che tale termine decorra dalla data di notifica alla PKO [OSCURATO:PERSONA] del reclamo o dell’atto introduttivo del giudizio diretto a ottenere l’invalidità del contratto di mutuo, cosicché il credito di quest’ultima è prescritto al più tardi dal 31 dicembre 2020. 16 Il giudice del rinvio spiega che l’esistenza del credito della PKO [OSCURATO:PERSONA] non è messa in dubbio, dal momento che l’invalidità del contratto di mutuo comporta, in particolare, l’obbligo per le parti del contratto di restituire reciprocamente tutte le prestazioni fornite. 17 Esso si chiede, tuttavia, se, nel caso di specie, le circostanze del procedimento principale possano giustificare che non si tenga conto della scadenza del termine di prescrizione del credito della PKO [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla regola di equità di cui all’articolo 117 1 del codice civile. 18 Secondo tale giudice, la formulazione molto generica di tale disposizione, che conferisce al giudice un ampio margine di discrezionalità per decidere se la domanda di un professionista fondata su un credito prescritto possa essere accolta, solleverebbe, da un lato, dubbi circa la sua conformità all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce dei principi di effettività e di certezza del diritto.

Infatti, i consumatori si troverebbero nell’incertezza quanto alla questione se il credito del professionista sia considerato prescritto dal giudice nazionale o, in caso contrario, se ad essi possano essere imputati interessi di mora e spese processuali.

Così, tali consumatori potrebbero essere indotti a rinunciare a far valere i diritti loro conferiti dalla direttiva 93/13. 19 Dall’altro lato, l’impossibilità per il professionista di recuperare integralmente il capitale versato in esecuzione di un contratto di mutuo invalido a causa della presenza di clausole abusive, gli causerebbe una perdita eccessiva e sproporzionata rispetto all’obiettivo di tutela del consumatore e potrebbe essere considerata una violazione del diritto di tale professionista di accedere a un giudice, quale previsto all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 20 Per quanto riguarda le circostanze che possono essere prese in considerazione al fine di decidere se non si debba tener conto della scadenza del termine di prescrizione, ai sensi dell’articolo 117 1 , paragrafo 2, del codice civile, il giudice del rinvio sottolinea che il procedimento giudiziario avviato dai consumatori è durato diversi anni, precisamente dal 2017 al 2024, ponendo così la PKO [OSCURATO:PERSONA] in una situazione di incertezza quanto all’esito di quest’ultimo.

Inoltre, fino al 2019, la PKO [OSCURATO:PERSONA] poteva attendersi che il contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale rimanesse in vigore dopo la soppressione della clausola abusiva, poiché è solo a seguito della sentenza della Corte del 3 ottobre 2019, Dziubak, ( C‑260/18 , EU:C:2019:819 ), che la giurisprudenza nazionale avrebbe dichiarato che una clausola relativa al rischio di cambio contenuta in un contratto di mutuo indicizzato in una valuta estera ne definisce l’oggetto principale, cosicché la sua soppressione comporta l’invalidità del contratto di mutuo nel suo complesso. 21 In tali circostanze il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13], nonché i principi di effettività, di proporzionalità, di certezza del diritto e il diritto di adire un giudice, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consenta al giudice nazionale di tener conto di un credito, caduto in prescrizione, di un professionista nei confronti di un consumatore a titolo di rimborso di prestazioni indebite eseguite in base ad un contratto dichiarato nullo a causa delle clausole contrattuali abusive ivi contenute, qualora ciò sia imposto da ragioni di equità o dai principi di convivenza sociale».

Sulla questione pregiudiziale 22 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice nonché dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una norma di diritto interno che consente a un giudice nazionale, in circostanze eccezionali e qualora ciò sia imposto da ragioni di equità, di accogliere la domanda di un professionista diretta a ottenere la restituzione, da parte del consumatore, di prestazioni erogate a quest’ultimo in applicazione di un contratto di mutuo invalido a causa di clausole abusive in esso contenute, sebbene il termine di prescrizione del credito di tale professionista per la restituzione di tali prestazioni sia scaduto. 23 L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di provvedere a fornire, nei loro ordinamenti giuridici nazionali, mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. 24 A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi.

Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) [sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 60 e giurisprudenza citata]. 25 Secondo una giurisprudenza parimenti costante, una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può produrre effetti nei confronti del consumatore.

Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una siffatta clausola deve, in linea di principio, avere come conseguenza il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, dando, in particolare, fondamento alla restituzione dei benefici che il professionista abbia indebitamente acquisito a discapito del consumatore, avvalendosi di tale clausola abusiva [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 65 e giurisprudenza citata].

Lo stesso vale quando il carattere abusivo di una o più clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista comporti non solo la nullità di tali clausole, ma anche l’invalidità di tale contratto nella sua interezza [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 66 e giurisprudenza citata]. 26 Tale obiettivo del ripristino della situazione di diritto e di fatto che sarebbe stata quella di tale consumatore in assenza della clausola abusiva deve essere perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che esige che la normativa nazionale che attua tale diritto non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti (sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑321/22 , EU:C:2023:911 , punto 85 e giurisprudenza citata). 27 Orbene, tale principio di proporzionalità sarebbe violato se la restitutio in integrum dovesse essere esclusa nei confronti del professionista.

Pertanto, l’obbligo di restituzione, conseguente all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, deve essere reciproco, e la banca non può, tuttavia, chiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione del medesimo contratto nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento [v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2023, mBank (Dichiarazione del consumatore), C‑140/22 , EU:C:2023:965 , punto 62 e giurisprudenza citata]. 28 Peraltro, l’effetto restitutorio connesso all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, che giustifica la domanda dell’istituto bancario di cui al punto 27 della presente sentenza, consente di assicurare che la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non comporti un arricchimento senza causa del consumatore (v., per analogia, sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04 , EU:C:2006:461 , punto 94 ). 29 Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che la lunga durata del procedimento avviato dai consumatori al fine di ottenere l’invalidità del contratto di mutuo e il mutamento dell’orientamento della giurisprudenza nazionale quanto all’incidenza della soppressione della clausola abusiva relativa al rischio di cambio in un contratto di mutuo indicizzato in una valuta estera sulla validità di tale contratto nel suo insieme potrebbero dar luogo a una violazione del diritto del professionista di accedere a un giudice e possono quindi costituire, ai sensi della norma di equità di cui all’articolo 117 1 del codice civile, circostanze eccezionali che gli consentono di accogliere la domanda di restituzione della PKO [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto della scadenza del termine di prescrizione del credito di quest’ultima. 30 In tale contesto, e alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti da 25 a 28 della presente sentenza, non si può ritenere che la regola di equità di cui all’articolo 117 1 del codice civile, nella misura in cui consente di evitare l’arricchimento senza causa del consumatore, sia, in quanto tale, incompatibile con il diritto dell’Unione. 31 È vero che, a priori , l’applicazione di tale regola di equità potrebbe nuocere alla prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici nella misura in cui il debitore rimane nell’incertezza quanto alla possibilità che il credito del professionista, nonostante la scadenza del termine di prescrizione relativo a tale credito, possa essere eccezionalmente considerato non prescritto. 32 Tuttavia, il principio della certezza del diritto non può essere interpretato nel senso che esso osta a una norma di diritto nazionale secondo la quale spetta al giudice nazionale ponderare gli interessi delle parti nel procedimento al fine di decidere, in circostanze eccezionali e qualora ciò sia imposto da ragioni di equità, di non tener conto della scadenza del termine di prescrizione, purché tale ponderazione sia effettuata sulla base di criteri oggettivi previsti dalla legge, che il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione, quali, nel caso di specie, la durata del termine di prescrizione, la durata del periodo che intercorre tra la scadenza del termine di prescrizione e la presentazione della domanda, e la natura delle circostanze che hanno indotto il creditore a non far valere il proprio credito, compresa l’incidenza del comportamento del debitore sul ritardo con cui il creditore ha fatto valere il proprio credito. 33 Occorre tuttavia precisare che l’applicazione, da parte del giudice nazionale competente, di tale regola di equità in materia di clausole contrattuali abusive deve essere esercitata nel rispetto del principio di effettività, affinché l’esercizio dei diritti conferiti al consumatore dalla direttiva 93/13 non risulti eccessivamente difficile o praticamente impossibile. 34 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che modalità procedurali che comportano costi troppo elevati per il consumatore potrebbero avere come conseguenza che quest’ultimo sia dissuaso dall’intervenire utilmente nella difesa dei propri diritti dinanzi al giudice adito dal professionista (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, Caixabank, C‑385/20 , EU:C:2022:278 , punto 54 ). 35 Ciò si verificherebbe, in particolare, qualora, nell’ambito del recupero, da parte del professionista, del proprio credito, il cui termine di prescrizione è tuttavia scaduto, il consumatore sia costretto a sopportare spese, quali spese processuali o onorari di avvocato, in misura tale da impedire o rendere eccessivamente difficile l’esercizio effettivo dei diritti conferitigli dalla direttiva 93/13. 36 In tale contesto, è importante rammentare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando metodi di interpretazione riconosciuti dal medesimo, al fine di garantire la piena efficacia di una direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenza del 27 novembre 2025, Gryczara, C‑746/24 , EU:C:2025:925 , punto 60 ). 37 Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice e dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, a una norma di diritto interno che consente a un giudice nazionale, in circostanze eccezionali e qualora ciò sia imposto da ragioni di equità, di accogliere la domanda di un professionista diretta a ottenere la restituzione, da parte del consumatore, di prestazioni erogate a quest’ultimo in applicazione di un contratto di mutuo invalido a causa di clausole abusive in esso contenute, sebbene il termine di prescrizione del credito di tale professionista per la restituzione di tali prestazioni sia scaduto, a condizione che, nell’applicazione di tale norma, detto giudice adotti tutte le misure necessarie al fine garantire che l’esercizio dei diritti conferiti al consumatore da tale direttiva non sia reso eccessivamente difficile o praticamente impossibile.

Sulle spese 38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice nonché dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano, in linea di principio, a una norma di diritto interno che consente a un giudice nazionale, in circostanze eccezionali e qualora ciò sia imposto da ragioni di equità, di accogliere la domanda di un professionista diretta a ottenere la restituzione, da parte del consumatore, di prestazioni erogate a quest’ultimo in applicazione di un contratto di mutuo invalido a causa di clausole abusive in esso contenute, sebbene il termine di prescrizione del credito di tale professionista per la restituzione di tali prestazioni sia scaduto, a condizione che, nell’applicazione di tale norma, detto giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire che l’esercizio dei diritti conferiti al consumatore da tale direttiva non sia reso eccessivamente difficile o praticamente impossibile.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0753 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 16 aprile 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto di credito – Azioni di restituzione – Termine di prescrizione dell’azione del professionista – Circostanze che possono giustificare che non si tenga conto della scadenza del termine di prescrizione – Principio di effettività – Principio della certezza del diritto – Principio di proporzionalità – Diritto di accesso a un giudice – Arricchimento senza causa» Nella causa C‑753/24 [Rzepacz] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 30 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] Oszczędności [OSCURATO:PERSONA] S.A. contro [OSCURATO:PERSONA] e MS, LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] Oszczędności [OSCURATO:PERSONA] S.A., da P. Haiduk, M. Romanowski e M. Woźniak, adwokaci; – per MS e MS, da W. Budzewski e M. Chęcińska, adwokaci; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), nonché dei principi di effettività, di proporzionalità, di certezza del diritto e del diritto di accesso a un giudice. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] Oszczędności [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «PKO [OSCURATO:PERSONA]»), istituto bancario, e, dall’altro, MS e MS, due consumatori, in merito al recupero di un credito derivante dall’invalidità di un contratto di mutuo a causa delle clausole abusive in esso contenute. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 4 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». Diritto polacco 5 Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 2024, posizione 1061), nella versione applicabile al procedimento principale (il prosieguo: il «codice civile»): «Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso, in particolare, che le disposizioni nulle di un atto giuridico siano sostituite da pertinenti disposizioni di legge». 6 L’articolo 117, paragrafi 1 e 2 1 , di tale codice prevede quanto segue: «1.   Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, i diritti aventi natura patrimoniale sono soggetti a prescrizione. (…) 2 1 .   Decorso il termine di prescrizione, non può pretendersi l’adempimento del diritto di credito spettante nei confronti del consumatore». 7 L’articolo 117 1 , paragrafi 1 e 2, di detto codice così dispone: «1.   In casi eccezionali il giudice, dopo aver valutato gli interessi delle parti, può non tener conto del decorso del termine di prescrizione di un diritto di credito nei confronti del consumatore se ciò è imposto da ragioni di equità. 2.   Nell’esercizio del potere di cui al paragrafo 1, il giudice dovrebbe considerare in particolare: 1) la durata del termine di prescrizione; 2) la durata del periodo intercorrente tra la scadenza del termine di prescrizione e il momento in cui viene fatto valere il diritto di credito; 3) la natura delle circostanze che hanno causato il mancato esercizio del diritto di credito da parte dell’avente diritto, compresa l’incidenza del comportamento del debitore sul ritardo dell’avente diritto nell’esercizio del diritto». 8 Ai sensi dell’articolo 118 del medesimo codice: «Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di sei anni, mentre per i diritti a prestazioni periodiche e i diritti connessi allo svolgimento di un’attività economica è di tre anni. Tuttavia, il termine di prescrizione scade l’ultimo giorno dell’anno civile, a meno che il termine di prescrizione non sia inferiore a due anni». 9 L’articolo 385 1 , paragrafo 1, del codice civile prevede quanto segue: «Le clausole dei contratti conclusi con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora configurino i loro diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave violazione dei loro interessi (clausole illecite). Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco». 10 L’articolo 405 di tale codice così dispone: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a restituirne il valore». 11 Ai sensi dell’articolo 410, paragrafi 1 e 2, di detto codice: «1.   Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita. 2.   Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione». Procedimento principale e questione pregiudiziale 12 Nel novembre 2007 MS e MS hanno stipulato con il dante causa della PKO [OSCURATO:PERSONA] un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero (CHF), in esecuzione del quale la banca ha versato loro un importo di 333000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 76000). 13 Nel 2017 i due consumatori hanno presentato un reclamo, seguito da un’azione giudiziaria, contro la PKO [OSCURATO:PERSONA], facendo valere che il contratto era invalido a causa di clausole abusive in esso contenute. Con sentenza del 30 giugno 2023, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) ha dichiarato nullo il contratto e ha condannato la PKO [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di un importo equivalente alla totalità delle rate versate dai consumatori, maggiorato degli interessi legali di mora, ossia PLN 241416,34 (circa EUR 55591). 14 Il 29 dicembre 2021 la PKO [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), giudice del rinvio, un’azione diretta a ottenere che, qualora il contratto di mutuo fosse dichiarato nullo nell’ambito dell’azione, ancora pendente, promossa dai consumatori, questi ultimi fossero condannati a restituirle il capitale del mutuo erogato, maggiorato degli interessi legali di mora. 15 I consumatori chiedono il rigetto di tale domanda sostenendo che l’azione della PKO [OSCURATO:PERSONA] è prescritta, tenuto conto della scadenza del termine triennale di prescrizione previsto all’articolo 118 del codice civile. Essi ritengono che tale termine decorra dalla data di notifica alla PKO [OSCURATO:PERSONA] del reclamo o dell’atto introduttivo del giudizio diretto a ottenere l’invalidità del contratto di mutuo, cosicché il credito di quest’ultima è prescritto al più tardi dal 31 dicembre 2020. 16 Il giudice del rinvio spiega che l’esistenza del credito della PKO [OSCURATO:PERSONA] non è messa in dubbio, dal momento che l’invalidità del contratto di mutuo comporta, in particolare, l’obbligo per le parti del contratto di restituire reciprocamente tutte le prestazioni fornite. 17 Esso si chiede, tuttavia, se, nel caso di specie, le circostanze del procedimento principale possano giustificare che non si tenga conto della scadenza del termine di prescrizione del credito della PKO [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla regola di equità di cui all’articolo 117 1 del codice civile. 18 Secondo tale giudice, la formulazione molto generica di tale disposizione, che conferisce al giudice un ampio margine di discrezionalità per decidere se la domanda di un professionista fondata su un credito prescritto possa essere accolta, solleverebbe, da un lato, dubbi circa la sua conformità all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce dei principi di effettività e di certezza del diritto. Infatti, i consumatori si troverebbero nell’incertezza quanto alla questione se il credito del professionista sia considerato prescritto dal giudice nazionale o, in caso contrario, se ad essi possano essere imputati interessi di mora e spese processuali. Così, tali consumatori potrebbero essere indotti a rinunciare a far valere i diritti loro conferiti dalla direttiva 93/13. 19 Dall’altro lato, l’impossibilità per il professionista di recuperare integralmente il capitale versato in esecuzione di un contratto di mutuo invalido a causa della presenza di clausole abusive, gli causerebbe una perdita eccessiva e sproporzionata rispetto all’obiettivo di tutela del consumatore e potrebbe essere considerata una violazione del diritto di tale professionista di accedere a un giudice, quale previsto all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 20 Per quanto riguarda le circostanze che possono essere prese in considerazione al fine di decidere se non si debba tener conto della scadenza del termine di prescrizione, ai sensi dell’articolo 117 1 , paragrafo 2, del codice civile, il giudice del rinvio sottolinea che il procedimento giudiziario avviato dai consumatori è durato diversi anni, precisamente dal 2017 al 2024, ponendo così la PKO [OSCURATO:PERSONA] in una situazione di incertezza quanto all’esito di quest’ultimo. Inoltre, fino al 2019, la PKO [OSCURATO:PERSONA] poteva attendersi che il contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale rimanesse in vigore dopo la soppressione della clausola abusiva, poiché è solo a seguito della sentenza della Corte del 3 ottobre 2019, Dziubak, ( C‑260/18 , EU:C:2019:819 ), che la giurisprudenza nazionale avrebbe dichiarato che una clausola relativa al rischio di cambio contenuta in un contratto di mutuo indicizzato in una valuta estera ne definisce l’oggetto principale, cosicché la sua soppressione comporta l’invalidità del contratto di mutuo nel suo complesso. 21 In tali circostanze il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13], nonché i principi di effettività, di proporzionalità, di certezza del diritto e il diritto di adire un giudice, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consenta al giudice nazionale di tener conto di un credito, caduto in prescrizione, di un professionista nei confronti di un consumatore a titolo di rimborso di prestazioni indebite eseguite in base ad un contratto dichiarato nullo a causa delle clausole contrattuali abusive ivi contenute, qualora ciò sia imposto da ragioni di equità o dai principi di convivenza sociale». Sulla questione pregiudiziale 22 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice nonché dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una norma di diritto interno che consente a un giudice nazionale, in circostanze eccezionali e qualora ciò sia imposto da ragioni di equità, di accogliere la domanda di un professionista diretta a ottenere la restituzione, da parte del consumatore, di prestazioni erogate a quest’ultimo in applicazione di un contratto di mutuo invalido a causa di clausole abusive in esso contenute, sebbene il termine di prescrizione del credito di tale professionista per la restituzione di tali prestazioni sia scaduto. 23 L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di provvedere a fornire, nei loro ordinamenti giuridici nazionali, mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. 24 A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) [sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 60 e giurisprudenza citata]. 25 Secondo una giurisprudenza parimenti costante, una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può produrre effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una siffatta clausola deve, in linea di principio, avere come conseguenza il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, dando, in particolare, fondamento alla restituzione dei benefici che il professionista abbia indebitamente acquisito a discapito del consumatore, avvalendosi di tale clausola abusiva [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 65 e giurisprudenza citata]. Lo stesso vale quando il carattere abusivo di una o più clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista comporti non solo la nullità di tali clausole, ma anche l’invalidità di tale contratto nella sua interezza [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 66 e giurisprudenza citata]. 26 Tale obiettivo del ripristino della situazione di diritto e di fatto che sarebbe stata quella di tale consumatore in assenza della clausola abusiva deve essere perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che esige che la normativa nazionale che attua tale diritto non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti (sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑321/22 , EU:C:2023:911 , punto 85 e giurisprudenza citata). 27 Orbene, tale principio di proporzionalità sarebbe violato se la restitutio in integrum dovesse essere esclusa nei confronti del professionista. Pertanto, l’obbligo di restituzione, conseguente all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, deve essere reciproco, e la banca non può, tuttavia, chiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione del medesimo contratto nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento [v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2023, mBank (Dichiarazione del consumatore), C‑140/22 , EU:C:2023:965 , punto 62 e giurisprudenza citata]. 28 Peraltro, l’effetto restitutorio connesso all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, che giustifica la domanda dell’istituto bancario di cui al punto 27 della presente sentenza, consente di assicurare che la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non comporti un arricchimento senza causa del consumatore (v., per analogia, sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04 , EU:C:2006:461 , punto 94 ). 29 Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che la lunga durata del procedimento avviato dai consumatori al fine di ottenere l’invalidità del contratto di mutuo e il mutamento dell’orientamento della giurisprudenza nazionale quanto all’incidenza della soppressione della clausola abusiva relativa al rischio di cambio in un contratto di mutuo indicizzato in una valuta estera sulla validità di tale contratto nel suo insieme potrebbero dar luogo a una violazione del diritto del professionista di accedere a un giudice e possono quindi costituire, ai sensi della norma di equità di cui all’articolo 117 1 del codice civile, circostanze eccezionali che gli consentono di accogliere la domanda di restituzione della PKO [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto della scadenza del termine di prescrizione del credito di quest’ultima. 30 In tale contesto, e alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti da 25 a 28 della presente sentenza, non si può ritenere che la regola di equità di cui all’articolo 117 1 del codice civile, nella misura in cui consente di evitare l’arricchimento senza causa del consumatore, sia, in quanto tale, incompatibile con il diritto dell’Unione. 31 È vero che, a priori , l’applicazione di tale regola di equità potrebbe nuocere alla prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici nella misura in cui il debitore rimane nell’incertezza quanto alla possibilità che il credito del professionista, nonostante la scadenza del termine di prescrizione relativo a tale credito, possa essere eccezionalmente considerato non prescritto. 32 Tuttavia, il principio della certezza del diritto non può essere interpretato nel senso che esso osta a una norma di diritto nazionale secondo la quale spetta al giudice nazionale ponderare gli interessi delle parti nel procedimento al fine di decidere, in circostanze eccezionali e qualora ciò sia imposto da ragioni di equità, di non tener conto della scadenza del termine di prescrizione, purché tale ponderazione sia effettuata sulla base di criteri oggettivi previsti dalla legge, che il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione, quali, nel caso di specie, la durata del termine di prescrizione, la durata del periodo che intercorre tra la scadenza del termine di prescrizione e la presentazione della domanda, e la natura delle circostanze che hanno indotto il creditore a non far valere il proprio credito, compresa l’incidenza del comportamento del debitore sul ritardo con cui il creditore ha fatto valere il proprio credito. 33 Occorre tuttavia precisare che l’applicazione, da parte del giudice nazionale competente, di tale regola di equità in materia di clausole contrattuali abusive deve essere esercitata nel rispetto del principio di effettività, affinché l’esercizio dei diritti conferiti al consumatore dalla direttiva 93/13 non risulti eccessivamente difficile o praticamente impossibile. 34 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che modalità procedurali che comportano costi troppo elevati per il consumatore potrebbero avere come conseguenza che quest’ultimo sia dissuaso dall’intervenire utilmente nella difesa dei propri diritti dinanzi al giudice adito dal professionista (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, Caixabank, C‑385/20 , EU:C:2022:278 , punto 54 ). 35 Ciò si verificherebbe, in particolare, qualora, nell’ambito del recupero, da parte del professionista, del proprio credito, il cui termine di prescrizione è tuttavia scaduto, il consumatore sia costretto a sopportare spese, quali spese processuali o onorari di avvocato, in misura tale da impedire o rendere eccessivamente difficile l’esercizio effettivo dei diritti conferitigli dalla direttiva 93/13. 36 In tale contesto, è importante rammentare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando metodi di interpretazione riconosciuti dal medesimo, al fine di garantire la piena efficacia di una direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenza del 27 novembre 2025, Gryczara, C‑746/24 , EU:C:2025:925 , punto 60 ). 37 Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice e dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, a una norma di diritto interno che consente a un giudice nazionale, in circostanze eccezionali e qualora ciò sia imposto da ragioni di equità, di accogliere la domanda di un professionista diretta a ottenere la restituzione, da parte del consumatore, di prestazioni erogate a quest’ultimo in applicazione di un contratto di mutuo invalido a causa di clausole abusive in esso contenute, sebbene il termine di prescrizione del credito di tale professionista per la restituzione di tali prestazioni sia scaduto, a condizione che, nell’applicazione di tale norma, detto giudice adotti tutte le misure necessarie al fine garantire che l’esercizio dei diritti conferiti al consumatore da tale direttiva non sia reso eccessivamente difficile o praticamente impossibile. Sulle spese 38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice nonché dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano, in linea di principio, a una norma di diritto interno che consente a un giudice nazionale, in circostanze eccezionali e qualora ciò sia imposto da ragioni di equità, di accogliere la domanda di un professionista diretta a ottenere la restituzione, da parte del consumatore, di prestazioni erogate a quest’ultimo in applicazione di un contratto di mutuo invalido a causa di clausole abusive in esso contenute, sebbene il termine di prescrizione del credito di tale professionista per la restituzione di tali prestazioni sia scaduto, a condizione che, nell’applicazione di tale norma, detto giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire che l’esercizio dei diritti conferiti al consumatore da tale direttiva non sia reso eccessivamente difficile o praticamente impossibile. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.