CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02576/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 26919 / 20 24 propost o da : [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale a llegata a l ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 26919/2024a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] GRADO DELLA SICILIAn. 3822/12/2024, depositata in data 14/5/2024; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 4 dicembre 202 5 ; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ( “il contribuente” ) , come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, proponeva formale ricorso avverso l’avviso di accertamento n. TY501BR00911, cron. 10913/2017, notificato il 10/10/2017, con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava ai fini Irpef una maggiore imposta di € 705,00, maggiori contributi previdenziali di € 528,00, maggiore Irap di € 117,00, maggiore Iva di € 507,00, irrogando la sanzione pecuniaria unica di € 1.248,00. Il giudice di primo grado, nel contraddittorio con l’ufficio, rigettò il ricorso. La sentenza fu confermata dalla CGT-2 della Sicilia. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione artt. 15 e 17 bis del d.lgs. n. 546/1992 e artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.”, il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cuiil giudice tributario a quo lo ha condannato alle spese di lite del giudizio comprensivedella maggiorazione per il procedimento di mediazione. r.g. n. 26919/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che nel secondo grado non è stata instaurata alcuna procedura di mediazione, sicchénessun importo a tale titolo risulta essere dovuto alla controparte. La Corte territoriale, rilevando che l’ufficio fiscale non ha svolto alcun procedimento di mediazione, non avrebbe dovuto condannare al rimborso di un’attività processuale di cui parte appellata non ha alcun diritto per non averne sopportato il costo. 1.1. Il motivo è fondato. Non vi è dubbio sul fatto che la liquidazione delle spese operata dal giudice di appello si riferisca al solo giudizio di secondo grado. Orbene, nell’ambito del giudizio di appello o preliminarmente ad esso la legge processuale allora vigente nonprevedeva alcun procedimento di mediazione, previsto invece , ratione temporis , dall’art. 17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992(abrogato dal d.lgs. n. 220 del 2023) solo con riferimento al giudizio di primo grado. Ne consegue che l’art. 15, comma 2 septies del d.lgs. n. 546 del 1992, vigenteratione temporis, si applicava solo alla liquidazione delle spese processualisostenute con riferimento al giudizio di primo grado. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver motivato il giudizio secondo il quale le eccepite nullità del processo notificatorio dell’avviso di accertamento sarebbero state sanate dal raggiungimento dello scopo. 3. Con il terzo motivo di ricorso , rubricato “Violazione o falsa applicazione art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver colto che la relata di notifica indicava un r.g. n. 26919/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] numero diverso rispetto a quello che identificava l’avviso di accertamento. 4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione art. 132, n. 4 cod. proc. civ. e art. 111, comma 6, Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione con riferimento all’eccezione secondo la quale le due relate, quella destinata al contribuente e quella prodotta dall’Ufficio fiscale, erano difformi e diverse tra di loro e difformi e diverse nel numero identificativo dell’atto accertativo, ed altresì nella data, nell’orario e nell’identità (nel cognome) del destinatario. 4.1. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono infondati. Questa Corte, con orientamento consolidato, afferma che i n caso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, con effetto ex tunc , la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.(ex m ultis , Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 16163 del 16/06/2025 , Rv. 675138 -01). Orbene, nel caso che ci occupa, non è stato nemmeno dedotto dal contribuente chel’avviso di accertamento a lui notificato è diverso da quello con il quale l’ufficio ha esercitato la pretesa impositiva, con la conseguenza che la sua tempestiva impugnazione ha comunque sanato tutti i vizi relativi al procedimento notificatorio. 5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione art. 42, comma 1 e 3, del DPR 600/1973 e art. 23 del r.g. n. 26919/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d.lgs n.82/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.”, il contribuente censura la sentenza impugnatanella parte in cui ha respinto l’eccezione diinvalidità dell’atto di delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento. Deduce il contribuente che l’atto di delega n. 60/2017 del 07/08/2017, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha delegato il funzionario alla firma sostitutiva, è stato sottoscritto digitalmente , ma depositato privo dell’attestato di conformità, sicché la Corte di Giustizia tributaria regionale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’atto di delega, e per l’effetto, la nullità dell’atto accertativo impugnato. 5.1. Il motivo è inammissibile. I requisiti di validità dell’avviso di accertamento, previsti nell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non possono essere sic et simpliciter applicati all’atto di delega di firma, che è un atto interno all’organizzazione burocratica della pubblica amministrazione, pur avente efficacia riflessa esterna, condizionando essa la validità dell’avviso di accertamento. Nel caso di specie, il giudice di appello ha accertato l’esistenza dell’atto di delega di firma dell’avviso di accertamento proveniente dal Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate, atto di delega di cui, comunque, il contribuente non ha disconosciuto la conformità all’originale informatico. 6. In conclusione, è fondato il primo motivo di ricorso, che per il resto è rigettato. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito modificando, come da dispositivo, la liquidazione delle spese del giudizio di appello. In virtù della parziale fondatezza del ricorso per cassazione, sussistono giusti motivi per compensare per un terzo le spese del presente r.g. n. 26919/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio, spese che per i restanti due terzi sono poste a carico del contribuentee liquidate in dispositivo. P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso, che per il resto rigetta. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida in euro quattrocento il compenso in favore dell’Agenzia delle Entrate a titolo di spese processuali per il giudizio di appello, oltre alle spese prenotate a debito. Compensa per un terzo le spese del giudizio di cassazione e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate controricorrente, dei restant