CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 36240/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ì Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare il primo, che si sostanzia ( malgrado il vizio di motivazione prospettato letteralmente in rubrica) in una addotta violazione di legge ( sotto il versante della inoffensività della condotta e della assenza del dolo), perché manifestamente infondato ( risultando incontroverso in fatto il premeditato allontanamento non autorizzato del ricorrente dalla Comunità presso la quale era sottoposto gli arresti domiciliari); il secondo, afferente la determinazione del trattamento punitivo e la mancata applicazione delle attenuanti atipiche, perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( del resto il ricorso, avuto riguardo alle generiche, escluse anche in ragione dei precedenti, pure specifici del ricorrente, manca anche di indicare gli elementi positivi pretermessi dal motivare della Corte territoriale) Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]