CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2021
Cassazione n. 46363/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale etneo aveva riconosciuto Francesco(Fusinato responsabile del delitto di truffa e, ritenuta la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile che aveva liquidato unitamente alle spese; 2. ricorre per cassazione il difensore del Fusinato lamentando che: 2.1 difetta la condizione di procedibilità in quanto la querela era stata sporta non già nei confronti di esso ricorrente ma nei confronti del titolare della carta di credito postale ricaricabile 4176310441146324 identificato in [OSCURATO:PERSONA]; 2.2 la identificazione del Fusinato come autore della condotta contestata è illogica ed in contrasto con le acquisizioni probatorie; 2.3 non risulta fornita alcuna indicazione circa la maturazione del termine prescrizionale intermedio calcolato anche tenendo conto della recidiva qualificata; segnala che il rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al giorno 9.3.2021 doveva comportare la sospensione del termine di prescrizione nei limiti di 60 giorni e non già, come affermato dalla Corte, per tutto il periodo del differimento; 2.4 la recidiva reiterata è stata illegittimamente applicata sia per non essere stata mai dichiarata la recidiva semplice sia, anche, per la mancata verifica dei suoi presupposti sostanziali quali richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte; 2.5 l'illegittima esclusione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. a fronte del modesto valore del pregiudizio patrimoniale cagionato su cui soltanto andava operata la relativa valutazione; 2.6 il difetto di motivazione sulla pena base indicata in anni 1 e mesi 4 di reclusione ovvero in termini molto distanti dal minimo edittale. 3. il difensore ha trasmesso una memoria difensiva insistendo, in particolare, sulla fondatezza del punto 3, del punto 4 e del punto 5 del ricorso principale. 4. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate. 4.1 Il primo motivo è infatti manifestamente infondato atteso che, ai sensi dell'art. 123 cod. pen., la querela ha effetto nei riguardi di chiunque risulti responsabile del reato e conserva la sua validità anche nel caso di erronea indicazione del colpevole da parte della parte offesa (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 7473 del 21/01/2014, Rv. 258882, PG in proc. Pisani; Sez. 4, Sentenza n. 42479 del 17/07/2009, Rv. 245457, P.M. in proc. Manetta). 4.2 II secondo motivo propone invece censure in fatto e reiterative di doglianze difensive già avanzate con l'atto di appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito risposte esaustive in fatto e corrette in diritto; si tratta di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 4.3 II terzo motivo è manifestamente infondato considerato che il fatto è del 2007 e che era stata riconosciuta ed applicata la contestata recidiva qualificata (reiterata, specifica ed infraquinquennale) che, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721, Saetta; Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, Lamirowski che, nel ribadire tale principio, ha inoltre escluso che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione). Non è perciò maturato - ad oggi - il termine di prescrizione massimo ma nemmeno quello "intermedio" tra le varie fasi dovendosi tener conto che, tra la data del commesso reato e quella della sentenza di primo grado (benché intervenuta soltanto nel 2018) vi sono stati ulteriori fatti o atti interruttivi tra quelli indicati dall'art. 160 comma 1 cod. pen.. 4.4 Il quarto motivo è precluso in quanto la recidiva non aveva formato oggetto di censura con l'atto di appello (cfr., Cass. Pen., 2, 17.2.2017 n. 13.826, Bolognese, resa per l'appunto in una fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado ma non contestata con i motivi di appello). 4.5 Manifestamente infondato è anche il quinto motivo: la Corte di Appello ha motivato sul carattere plurioffensivo della condotta di truffa tale da ledere non soltanto il patrimonio ma anche "la libertà e la integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto". In ogni caso ha segnalato (e sul punto il ricorso tace) che "neppure il danno patrimoniale può ritenersi tenue in considerazione anche della entità della somma versata dalla parte offesa a titolo di prezzo" (cfr., pag. 8 della sentenza impugnata). In tal modo la Corte di Appello, nell'escludere l'esistenza dei presupposti fattuali della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, si è conformata al principio, più volte ribadito in questa sede, secondo cui l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr., Cass. Pen., 2, 5.10.2017 n. 50.660, Calvio; Cass. Pen., 2, 22.3.2017 n. 30.264, Borriello; Cass. Pen., 4, 19.1.2017 n. 6.635, Sicu). 4.6 Altrettanto manifestamente infondato è il sesto motivo articolato sul trattamento sanzionatorio dal momento che la Corte ha stimato congrua la pena "avuto riguardo alle modalità particolarmente insidiose per la parte offesa ed il grave allarme della collettività verso reati (spesso di tipo seriale) contro il patrimonio perpetrati attraverso il sistema informatico" e, dunque, dando conto in maniera esaustiva dei criteri di valutazione desunti dal "catalogo" contenuto nell'art. 133 cod. pen.. In ogni caso, la pena detentiva era di gran lunga inferiore alla media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (cfr., Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA]) con conseguente adeguatezza della motivazione che si risolva in espressioni anche sintetiche del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento" (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro