CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43540/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUNALE di L'AQUILA, sez. riesame misure cautelari. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari, ha confermato l'ordinanza con la quale il g.i.p. del Tribunale di Chieti aveva applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali od imprenditoriali, perché gravemente indiziato di colpevolezza dei reati di partecipazione, con ruolo di promotore, ad associazione per delinquere aggravata, autoriciclaggio e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti), deducendo carenza di autonoma valutazione da parte del g.i.p. in ordine al quadro indiziario valorizzato, con conseguente nullità dell'ordinanza genetica e di quella impugnata, nonché carenza "di prova diretta" e totale travisamento delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e degli esiti dei servizi di O.C. valorizzati, ed infine, quanto alle ritenute esigenze cautelari, per omessa considerazione della personalità dell'indagato e della notevole distanza nel tempo dei fatti ascrittigli. Conclude chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza nella parte in cui conferma l'applicazione in danno dell'indagato della misura cautelare degli arresti domiciliari, nonostante detta misura sia stata nelle more revocata, onde precostituirsi titolo per una successiva richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Motivi della decisione Il ricorso, presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, e comunque manifestamente infondati, ex art. 606, comma 3, stesso codice, è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha, infatti, esaurientemente evidenziato che il g.i.p. ha autonomamente valutato gli elementi indiziari posti dal p.m. a fondamento della richiesta di emissione di misure cautelari de qua (f. 5 s. dell'ordinanza impugnata, indicando plurimi elementi che confermano la ritenuta autonomia delle valutazioni del g.i.p.). Inoltre, il g.i.p. ed il Tribunale hanno correttamente ritenuto integrato il necessario quadro indiziario in ordine a tutti i reati provvisoriamente contestati, in presenza di plurimi ed inconfutabili elementi (f. 6 ss. dell'ordinanza impugnata), desunti (anche per quanto specificamente riguarda il ruolo di promotore ascri& all'indagato nell'ambito dell'enucleato sodalizio) da un elevato numero di significative conversazioni, incensurabilmente interpretate, e valorizzando altresì gli esiti degli espletati servizi di pedinamento e monitoraggio, oltre a quanto emergente dalla documentazione tratta in sequestro; trattasi di un compendio che integra di per sé il necessario quadro indiziario, anche a prescindere dalle - a loro volta inequivocabili, nonché puntualmente riscontrate dagli ulteriori elementi acquisiti - dichiarazioni spontanemente rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di WC& verifica ispettiva, che il Tribunale ha ritenuto utilizzabili nella presente fase, proprio in considerazione della loro spontaneità, richiamando un orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 8604 del 05/11/2020, dep. 2021, Rv. 280905), che il collegio condivide e ribadisce, secondo il quale, in materia di attività ispettive e di vigilanza, a partire dal momento in cui è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, l'art. 350 cod. proc. pen. rientra tra le disposizioni di rito di cui è necessario garantire l'osservanza, ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che le dichiarazioni spontanee dell'indagato nel luogo e nell'immediatezza del fatto sono utilizzabili ai sensi del comma 7 del predetto art. 350, a differenza di quelle rese su richiesta o sollecitazione degli inquirenti, delle quali, invece, è vietata qualunque utilizzazione, in base ai commi 5 e 6 della medesima disposizione. Per quanto, infine, riguarda le valutazioni riguardanti l'esistenza di esigenze cautelari e la scelta della misura degli arresti donniciliari come misura atta a neutralizzarle, il Tribunale (ff. 10 s.) ha desunto l'esistenza di un elevato pericolo di recidiva valorizzando la professionalità con la quale erano state reiterate le condotte accertate per un ampio lasso di tempo (almeno nel biennio 2017 - 2019: i contatti che preludevano all'emissione della falsa fatturazione pure in contestazione erano attivi ancora nel novembre 2019: cfr. f. 11 dell'ordinanza impugnata), "mediante la realizzazione di un giro vorticoso di società, il reperimento di numerosi prestanome, il riciclaggio di milioni di euro rivenienti da delitto", che la misura applicata risultava allo stato a stento idonea a neutralizzare. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 19/10/2021 Il Consigliere estensore