CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; uditi i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 23 giugno 2022, il Tribunale di Bologna ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero, riformando l'ordinanza di rigetto del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30 maggio 2022 e applicando congiuntamente le misure cautelari personali degli arresti domiciliari e del divieto temporaneo di contrattare con la [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti. 2. Avverso l'ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo di censura, si lamentano il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza del dolo e il travisamento della prova relativamente all'affermazione che gli imputati avrebbero concluso altre operazioni di fornitura di dispositivi di protezione individuale, già prima delle forniture oggetto del caso in esame. Relativamente alla presunta fornitura operata dai ricorrenti a favore della società [OSCURATO:PERSONA], questa non sarebbe mai avvenuta, essendosi limitato l'imputato ad indicare il suo contatto all'estero, senza tuttavia concludere con detta società alcuna operazione di vendita di mascherine, né di semplice intermediazione, e questo risulterebbe documentato nelle chat WhatsApp acquisite nel procedimento. Ad ulteriore conferma della completa estraneità del ricorrente in qualsivoglia operazione di fornitura con la [OSCURATO:PERSONA], deporrebbe il fatto che nessuna somma di denaro sarebbe mai stata pagata dalla società sopra menzionata a favore di [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al rapporto con [OSCURATO:PERSONA], la difesa sostiene che il ricorrente non avrebbe mai avuto alcun contatto diretto con lui, e che nessuna operazione sarebbe mai stata conclusa con AUSL a cui Bassi si era rivolto. 2.2. Con una seconda censura, si denunciano il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza del dolo ed il travisamento della prova. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'idea di stampare etichette del marchio CE sarebbe stata una conseguenza delle rassicurazioni sulla regolarità sostanziale della merce ottenute dall'intermediario Birnbaum, che avrebbe altre § inviato tramite mail copia del certificato CE e del [OSCURATO:PERSONA] relativamente a quei lotti di merce. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati legittimamente convinti che i prodotti avessero ottenuto la certificazione e che difettassero solo dell'etichetta CE sulle confezioni; e solo sulla base di tale convincimento avrebbero provveduto a far stampare le suddette etichette. La Corte territoriale sarebbe altresì incorsa in vari travisamenti delle risultanze istruttorie: sarebbe in primo luogo illogico sostenere che gli imputati avessero stampato quelle etichette al fine di eludere i controlli doganali, posto che sarebbe stato impossibile apporre etichette sulla merce prima del controllo doganale; in secondo luogo le etichette non sarebbero mai state utilizzate, poiché la merce non fu mai sdoganata e venne successivamente sequestrata dalla Guardia di Finanza di Trento. 2.3. Con un terzo motivo di ricorso, si censura la violazione dell'art. 273, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 640 e 356 cod. proc. pen. I giudici della libertà avrebbero omesso di considerare che il ricorrente aveva in più occasioni richiesto ai suoi intermediari esteri informazioni circa la congruità della merce e la presenza di tutte le certificazioni richieste, per poi solo successivamente procedere alla consegna della merce alla AUSL di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che quest'ultima fosse in grado di effettuare tutti i controlli necessari per garantire la conformità dei certificati e della documentazione tecnica. L'intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di non frodare in alcun modo l'ente pubblico risulterebbe dimostrata dalle numerose conversazioni intercettate, dalle quali si desumerebbe la costante volontà del ricorrente di reperire a qualunque costo dispositivi di protezione efficienti. La prospettazione difensiva troverebbe ulteriore riscontro nelle risultanze probatorie, dalle quali risulterebbe che, a seguito delle contestazioni formali relative ad alcuni lotti di merce consegnata alla AUSL, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe immediatamente lamentato tale difformità al Birnbaum dal quale aveva ottenuto un impegno alla sostituzione della merce medesima, che sarebbe infatti avvenuta; e tale circostanza non sarebbe stata adeguatamente presa in considerazione dal Tribunale. La buona fede del [OSCURATO:PERSONA], circa l'idoneità della merce acquistata, sarebbe altresì derivata dal fatto che tale merce avrebbe sempre superato i controlli doganali, ingenerando nel ricorrente la convinzione che le rassicurazioni ottenute circa la regolarità della merce fossero state ulteriormente confermate. Infine, il ricorrente avrebbe restituito alla AUSL la cifra di 1.247.418,00 euro, pari all'importo dalla stessa versato a titolo di i.v.a. sulla fornitura, e tale circostanza risulterebbe antitetica ad un comportamento frodatorio. 2.4. Con un quarto motivo di ricorso, si lamentano la violazione dell'art. 273, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 640 e 356, cod. pen., ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, con riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alle condotte asseritamente agevolative poste in essere dal Morini. La valutazione resa dal Tribunale circa le condotte poste in essere dal Morini sarebbe frutto di un'erronea interpretazione delle risultanze probatorie; questo, infatti, avrebbe: richiesto a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità di una delle mascherina al fine di procedere ad un esame di controllo prima di ordinare la merce; richiesto specifiche notizie circa il loro utilizzo in ambito sanitario; manifestato perplessità circa la qualità della merce; in più occasioni, attivato procedure di contestazione formale, richiedendo ai fornitori la sostituzione delle mascherine inutilizzabili. Morini, inoltre, sarebbe stato privo di un movente che potesse giustificare una dolosa intenzione di frodare l'ente da cui dipendeva. 2.5. Con una quinta doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 273, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 321 e 318, cod. pen., con riferimento alla natura corruttiva della dazione di una bicicletta e delle promesse di collaborazioni future in favore del Ragni. La conclusione a cui sarebbero giunti i giudici della libertà si porrebbe in evidente conflitto con le risultanze probatorie. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esclusivamente partecipato all'idea di [OSCURATO:PERSONA], maturata un anno prima dell'emergenza pandemica e condivisa a suo tempo con la moglie di Ragni, di regalare una bicicletta elettrica allo stesso in vista del suo pensionamento; e questo risulterebbe dalle chat WhatsApp acquisite agli atti. Relativamente alle promesse di collaborazioni future avanzate dai ricorrenti e accettate da Ragni, si sostiene che si trattasse di semplici ipotesi che non ebbero mai alcun seguito. 2.6. Con un sesto motivo di ricorso, si censura il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui si ritengono integrati i reati tributari imputati al ricorrente nonostante i risultati della consulenza tecnica versata in atti. Non vi sarebbe stata alcuna società di fatto tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] e nessuna risultanza istruttoria sarebbe in grado di confermare tale asserzione; la collaborazione tra i due soggetti sarebbe durata esclusivamente 4 mesi, essendosi esaurita al termine della stessa. Non sarebbe mai stato concluso dai ricorrenti alcun contratto di fornitura diverso da quello oggetto del procedimento in esame. Il Tribunale non avrebbe rilevato nulla circa la sussistenza dell'elemento soggettivo nei reati contestati, invece escluso dalla relazione tecnica, dalla quale risulterebbe che le presunte operazioni tributarie illecite contestate ai ricorrenti sarebbero state svantaggiose per gli stessi; pertanto non si ravviserebbe alcuna ragione per la quale il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto frodare il fisco. 2.7. In settimo luogo, si denuncia la violazione dell'art. 274 in relazione alla ritenuta sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione di reati. La valutazione operata dal Tribunale si sarebbe sviluppata su un piano puramente astratto, posto che i fatti sarebbero accaduti ormai a distanza di anni dalla richiesta della misura cautelare e si riferirebbero ad un contesto sociale ormai ampiamente alle spalle, visto il superamento dell'emergenza pandemica. Quanto ai rapporti con il Ragni, lo stesso sarebbe ormai in pensione da oltre due anni, e ciò gli precluderebbe lo svolgimento di pubbliche funzioni, determinando l'assenza di pericolo di reiterazione. La difesa ribadisce che nessuna operazione è mai stata conclusa dagli imputati né con la [OSCURATO:PERSONA] né con le AUSL che il Bassi aveva indicato quali potenziali acquirenti e che la mera conoscenza di intermediari internazionali non potrebbe integrare alcuna concretezza del pericolo di reiterazione dei reati; anche la possibilità che gli indagati possano avvicinare e trattare con pubblici funzionari sarebbe priva di concretezza, posto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai operato nel settore delle pubbliche forniture. Quanto alla spregiudicatezza degli indagati, questa non sussisterebbe, trattandosi di soggetti incensurati che hanno sempre agito regolarmente nell'ambito delle loro attività. 2.8. Con un ultimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 275 e 292 cod. proc. pen. in relazione alla proporzionalità delle misure applicate. Il Tribunale non avrebbe in alcun modo considerato il tempo trascorso dalla commissione dei reati, posto che ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponderebbe un affievolimento delle esigenze cautelari. L'applicazione congiunta delle misure cautelari personali oggetto di ricorso risulterebbe eccessivamente gravosa e sproporzionata, tenuto conto che la sola misura interdittiva della preclusione di qualunque attività contrattuale con la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari del caso di specie. Infine, il collegio territoriale avrebbe dovuto tenere in considerazione, ai fini della valutazione complessiva delle esigenze cautelari, l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, con particolare riferimento alle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi. 3. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 3.1. Con una prima censura, si deducono il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza del dolo in capo agli indagati e il travisamento della prova relativamente all'affermazione che gli stessi avrebbero applicato etichette con falso marchio CE. Le doglianze proposte dal ricorrente risultano analoghe a quelle già esaminate sub 2.2., da intendersi come richiamate. Il ricorrente sottolinea altresì che il pagamento alla tipografia sarebbe avvenuto con modalità pienamente tracciabili ad ulteriore prova della totale assenza di volontà dei ricorrenti di nascondere o dissimulare l'iniziativa e che le etichette fatte realizzare dallo stesso non sarebbero mai state utilizzate, poiché la merce sarebbe stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Trento. 3.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato relativamente alla sussistenza del dolo in capo agli indagati. La motivazione apparrebbe illogica laddove affermerebbe che, dalla sussistenza del dolo eventuale in capo al Morini, deriverebbe l'integrazione del dolo anche in capo agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'inadempimento degli obblighi di vigilanza e di controllo posti in essere dal Morini avrebbe inciso sull'elemento psicologico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avrebbero confidato nella correttezza dei controlli effettuati dal Morini anche alla luce del fatto che lo stesso aveva proposto molte contestazioni relative alla qualità della merce acquistata. 3.3. Con un terzo motivo di ricorso, si censura la violazione dell'art. 273, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 640 e 356 cod. pen., quanto alla gravità indiziaria in relazione all'elemento psicologico di detti reati. Il Tribunale del riesame non avrebbe considerato le conversazioni intercettate, dalle quali si desumerebbe la piena volontà dei ricorrenti di ottenere merce conforme agli standard qualitativi e di sicurezza richiesti. Si allegano le conversazioni con il Birnbaum e la Sabal, ove si chiederebbe ripetutamente di ricevere merce con ogni certificazione necessaria. 3.4. Con un quarto motivo di ricorso, si denuncia l'affermazione della sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla natura corruttiva della dazione di una bicicletta elettrica in favore del Ragni. Le doglianze risultano essere analoghe a quelle già delineate sub 2.5. Precisa inoltre il ricorrente come sussisterebbe tra lui e il Ragni un rapporto decennale di intima amicizia e di assidua frequentazione; in tale quadro, risulterebbe documentato agli atti del procedimento il fatto che il ricorrente intendesse regalare all'amico una bicicletta elettrica in vista dell'imminente pensionamento dello stesso, e che tale idea fosse maturata con molto anticipo rispetto ai fatti di cui in contestazione. 3.5. Con una quinta doglianza, si censura la motivazione del provvedimento impugnato laddove ritiene sussistenti i reati tributari contestati all'imputato nonostante le risultanze della consulenza tecnica versata in atti. Il Tribunale bolognese avrebbe omesso di considerare le risultanze della consulenza tecnica del dr. Bulgarelli, dalla quale risulterebbe che l'emissione di fatture inesistenti, sia ai fini IVA che IRPEF, sarebbe stata svantaggiosa per i presunti soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.6. Con un sesto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 274, cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione di reati. L'intervenuta cessazione del periodo di emergenza pandemica escluderebbe radicalmente ogni possibile ricaduta delinquenziale nel reato da parte del ricorrente, anche tenendo conto del fatto che l'intero quadro normativo in materia di appalti è radicalmente mutato, essendo decaduta la normativa emergenziale di deroga. Si sostiene anche che [OSCURATO:PERSONA] risulta aver cessato la propria attività lavorativa, essendo percettore di pensione anticipata. Le attività prodromiche all'aggiudicazione di nuove commesse richiamate dal Tribunale al fine di radicare il pericolo di reiterazione di reati apparrebbero in realtà iniziative imprenditoriali pienamente lecite ed episodi assolutamente neutri ai fini dell'applicazione delle misure cautelari richieste. Nelle numerose intercettazioni infatti, il ricorrente non celerebbe mai ai propri interlocutori che si tratta di dispositivi tecnologici non ancora dotati di certificazione CE, limitandosi ad auspicare una celere e tempestiva approvazione degli stessi anche per il mercato europeo. 3.7. In ultimo luogo, si lamenta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in punto di sussistenza delle esigenze cautelari. Sarebbero trascorsi 9 mesi dal deposito del dispositivo a quello del deposito della motivazione e ciò proverebbe la consapevolezza in capo ai giudici della libertà della insussistenza del periculum in mora e, dunque, di nessuna esigenza cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che la maggior parte delle censure sono inammissibili perché dirette, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). [OSCURATO:PERSONA]4-n maggior parte dei casi, a fronte della ricostruzione e della valutazione delleTterte ,skapgrello, i ricorrenti non offrono la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. 1.1. Deve ribadirsi, inoltre che, per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto- sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (ex plurimis, Sez. 2, n. 11992 del 10/04/2020; Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270071) 1.2. Deve poi ricordarsi, che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011). 1.3. Nell'approcciarsi alla disamina che seguirà, deve infine richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, 8 Jik consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321). 1.4. Con specifico riferimento all'interpretazione delle risultanze delle intercettazioni delle conversazioni ambientali e telefoniche, il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine indica altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). Inoltre, deve ricordarsi che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. E tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 1532 del 09/09/2020). 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1. Il primo motivo - con il quale si censurano il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza del dolo ed il travisamento della prova relativamente all'affermazione che gli stessi avrebbero concluso altre operazioni di fornitura di dispositivi di protezione individuale - è inammissibile. La doglianza omette di confrontarsi con il provvedimento impugnato, che ha chiarito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito dello scoppio dell'emergenza pandemica, hanno fatto ingresso nel settore della commercializzazione dei dispositivi medicali e di protezione individuale promuovendo e concludendo, in piena collaborazione tra loro, altri affari oltre alla fornitura in favore della AUSL di <7-2"‘ [OSCURATO:PERSONA] di cui all'imputazione; Co/pte territoriale spiega con logiche argomentazioni come sia emerso dalle indagini che gli imputati abbiano posto in essere una compartecipazione sostanziale ad affari inerenti l'importazione di dispositivi di protezione individuale già nel febbraio 2020, quando i due avevano trattato l'acquisto di mascherine per conto della società [OSCURATO:PERSONA]; società con la quale i due imprenditori hanno anche condiviso l'utilizzo di un aereo per importare i dispositivi che furono oggetto della fornitura all'AUSL di [OSCURATO:PERSONA]. Sempre sul piano indiziario, risulta altresì documentato, dalle chat WhatsApp oggetto dell'informativa della Guardia di Finanza, come vi siano stati contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale si era proposto di intraprendere, per conto dei ricorrenti, contatti con diverse AUSL del nord Italia al fine di "piazzare" i dispositivi importati. Allo stato degli atti di indagine, tale tentativo di intermediazione risulta effettivamente avvenuto essendo stato attivato un contatto con l'ospedale Sacco di Milano, con relativa spedizione di dispositivi di protezione all'ospedale medesimo, che tuttavia venivano respinti proprio a causa della loro inadeguatezza all'impiego in campo sanitario. Sempre secondo la corretta valutazione dell'ordinanza impugnata, gli affari intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] erano pienamente conosciuti da entrambi gli imputati, e ciò trova preciso riscontro nella chat WhatsApp, da cui emerge che dopo il contatto con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] informava [OSCURATO:PERSONA] del numero di dispositivi richiesti dall'ospedale milanese e della volontà dei relativi rappresentanti di attivare un incontro per poterne discutere. Altre attività di intermediazione relativa alla fornitura di mascherine risultano essere state poste in essere in favore della Regione Veneto e della [OSCURATO:PERSONA] di Trento. Come ampiamente anticipato, dunque, il ricorrente sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. 2.2. Il secondo motivo - con il quale si denunciano il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza del dolo in capo agli indagati ed il travisamento della prova relativamente all'affermazione che gli stessi avrebbero applicato etichette con falso marchio CE - è inammissibile. Il ricorrente, attraverso l'arbitraria selezione di elementi probatori, quali le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sabal e Birnbaum, tenta di contestare la motivazione del provvedimento impugnato, che risulta tuttavia ancorata alla logica e coerente valutazione di risultanze probatorie, dalle quali risulta inequivocabilmente che gli imputati fossero a conoscenza della non conformità alle pattuizioni e dell'inadeguatezza tecnica dei dispositivi consegnati alla AUSL di [OSCURATO:PERSONA]. Il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 640, commi primo e secondo, n. 1), cod. pen., risulta - allo stato degli atti - pienamente integrato, posto che, in tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziare la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto e il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020). I giudici della libertà ripercorrono ogni aspetto fattuale della vicenda in esame, spiegando come gli imputati avessero fornito alla AUSL di [OSCURATO:PERSONA] documentazione contraffatta, costituita dalle false etichette CE apposte sui dispositivi importati, fatte fabbricare da [OSCURATO:PERSONA], che ne condivideva le immagini con il [OSCURATO:PERSONA], per poi procedere congiuntamente all'apposizione delle stesse sui dispositivi giunti dalla Cina che ne erano privi, al fine di evitare che detti dispositivi venissero bloccati a seguito dei controlli doganali. Nell'ordinanza si evidenzia che la messaggistica WhatsApp mostra le criticità attinenti al fatto che i dispositivi non fossero provvisti né di marchiatura CE né dei requisiti tecnici necessari ad ottenerla; criticità che erano pienamente conosciute dagli imputati sin dal primo giorno di trattativa. Ma questo non aveva fermato i ricorrenti che, agendo illegalmente, erano convinti di poter "aggiustare" la documentazione di accompagnamento certificante i requisiti richiesti attraverso la falsificazione della documentazione stessa; attività che è stata effettivamente posta in essere in relazione al terzo carico di mascherine importate dalla Cina e destinate alla AUSL di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha correttamente ritenuto integrati gli indizi del reato in esame, posto che, in tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto ad ingenerare l'errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di casualità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020). Né possono valere a sostegno della prospettazione difensiva inesistenti massime di esperienza, quale quella secondo cui l'agente si comporta sempre razionalmente, con avvedutezza e nel modo per lui più conveniente.2.3. La terza doglianza - con la quale si censura la violazione dell'art. 273, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 640 e 356 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria circa l'elemento psicologico dei reati - è inammissibile. Il Tribunale ha sottolineato come gli esiti delle indagini abbiano fornito gravi indizi della consapevolezza e della volontà degli imputati di cedere alla AUSL di [OSCURATO:PERSONA] dispositivi inidonei, non disponendo gli stessi della documentazione certificante le specifiche tecniche delle stesse e avendo inviato dapprima documentazione del tutto priva di validità e, infine, documentazione falsa. Il Tribunale ha correttamente escluso la buona fede degli imputati nella gestione della fornitura di cui trattasi, essendo il dolo del reato già comunque evidenziato dall'avere essi, come risulta dal quadro probatorio, millantato la possibilità di fornire una prestazione, così ottenendo la relativa commessa e l'anticipata remunerazione, alla quale sin dall'origine non avevano alcuna certezza di poter adempiere. La circostanza che l'imputato avesse restituito la merce contestata e la somma di euro 1.247.418,00, è stata - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - adeguatamente presa in considerazione del Tribunale, che ha spiegato come si trattasse della sostituzione di una minima parte delle forniture consegnate alla AUSL di [OSCURATO:PERSONA], riferendosi esclusivamente a quei lotti che palesavano una inutilizzabilità totale in ambito sanitario; la restituzione alla AUSL della cifra sopra richiamata è invece del tutto ininfluente, posto che si tratta di un'operazione di mera retrocessione di quanto incassato ai fini i.v.a., necessariamente dovuta all'azienda sanitaria successivamente alla modifica legislativa intervenuta per tale settore. 2.4. La quarta censura - con la quale si lamentano la violazione dell'art. 273, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 640 e 356, cod. pen., ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alle condotte asseritamente agevolative poste in essere dal Morini - è inammissibile. Anche questa doglianza si limita a prospettare una diversa lettura delle risultanze probatorie, senza tuttavia intaccare in alcun modo la logicità delle argomentazioni utilizzate dai giudici di secondo grado. Le condotte poste in essere dal Morini sono state ricostruite compiutamente e si è spiegato come questi abbia oggettivamente agevolato la buona riuscita dell'affare illecito posto in essere dai ricorrenti: omettendo ogni controllo sulla affidabilità dei fornitori ed omettendo di segnalare l'inadeguatezza della documentazione ricevuta, da lui immediatamente rilevata già prima del pagamento anticipato di cui alla prima fattura del 09/03/2020; sollecitando il pagamento della successiva fattura emessa in data 16/03/2020 da [OSCURATO:PERSONA] relativa ai dispositivi da importare dalla Cina; affermando che le mascherine erano fornite della necessaria certificazione comunitaria; invitando la AUSL ad "agire in fiducia" non avendo egli stesso ricevuto la documentazione di accompagnamento. Sempre il Morini ometteva di segnalare, all'arrivo della prima parte dei dispositivi il 30/03/2020, le caratteristiche non conformi degli stessi, se non per un piccolo lotto, essendo questo costituito da meri prodotti antipolvere. Alla luce della ricostruzione operata dal Tribunale appare logicamente delineato, a livello indiziario, il ruolo svolto dal Morini quale agevolatore degli indagati nel compimento del loro proposito criminoso. Deve infatti ricordarsi che il funzionario pubblico può concorrere nel reato di truffa ai danni dell'ente pubblico, laddove - come nel caso di specie - ponga in essere condotte omissive costituite dalla violazione degli obblighi di controllo e vigilanza previsti dalla legge (Sez. 2, n. 25 del 04/01/2022). 2.5. Il quinto motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione dell'art. 273, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 321 e 318, cod. pen., con riferimento alla natura corruttiva della dazione di una bicicletta e delle promesse di collaborazioni future in favore del Ragni - è inammissibile. L'ordinanza impugnata evidenzia che, [OSCURATO:PERSONA], medico all'epoca dei fatti in servizio presso la AUSL di [OSCURATO:PERSONA] con la qualifica di dirigente sanitario, è la persona che risulta aver presentato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla stessa AUSL quali possibili fornitori di dispositivi di protezione individuale, garantendone l'affidabilità. La condotta del Ragni di agevolazione e tutela degli interessi degli imputati risulta essere emersa dalle indagini, in particolare dalla captazione delle mail inviate dallo stesso, dalle quali risulta che avesse difeso l'operato dei due imprenditori anche fornendo, nella piena consapevolezza dei gravi e non giustificabili inadempimenti, false informazioni in ordine all'adeguatezza tecnica dei dispositivi importati, sia ai colleghi, sia alla stampa locale. Correttamente il Tribunale valorizza il fatto che lo stesso soggetto ha svolto, successivamente alla conoscenza del procedimento penale da parte degli imputati e a seguito della richiesta degli stessi, attività di indagine interna alla AUSL per individuare il possibile denunciante; infine risulta dalle indagini che il Ragni abbia rivelato ai due imprenditori informazioni su tempistiche e politiche di approvvigionamento dei vaccini da parte dell'azienda sanitaria, così da favorirne le iniziative commerciali in concorrenza con l'ente pubblico. La ricostruzione di tali condotte non risulta compiutamente contestata dalla difesa dei ricorrenti con il ricorso per cassazione. Relativamente all'attività delittuosa posta in essere dal Ragni, le contestazioni difensive si limitano agli argomenti volti a ricondurre la dazione della bicicletta elettrica a motivi del tutto personali e connessi all'imminente pensionamento del Ragni oltre che al difetto di proporzionalità tra il valore del bene conferito con quello dell'affare illecito favorito; argomento quest'ultimo presupponente la parimenti addotta irrilevanza delle ulteriori utilità promesse, in quanto relative ad affari che in concreto non risultano essersi realizzati. Il Tribunale spiega, con argomentazione coerente e immune da vizi logici, che l'argomento difensivo volto a ricondurre la dazione della bicicletta nell'ambito dei rapporti personali tra le parti si scontra con quanto emerso dagli atti, dai quali risulta inequivocabilmente che la bicicletta in esame fu pagata anche da [OSCURATO:PERSONA] e non solo da [OSCURATO:PERSONA], l'unico realmente legato da un rapporto di amicizia con il Ragni; e tale acquisto avvenne nell'ambito del contesto di affari sopra delineato. Di valore assolutamente preminente ai fini della valutazione indiziaria della vicenda in esame risulta essere la conversazione intercorsa tra i due imputati, ove gli stessi concordano che il medico si era "meritato" tale regalo. Quanto alla supposta assenza di proporzionalità tra il valore della bicicletta di cui trattasi, pari a poche migliaia di euro, con quello dell'affare relativo alla fornitura di mascherine, pari a diversi milioni di euro, il rilievo del ricorrente non si confronta con quanto emerso dalle indagini e correttamente ricostruito dal Tribunale, circa le ulteriori utilità promesse dai due imprenditori al Ragni, relative a contatti e progetti condivisi di affari utili ad attribuire al medico prestigio professionale ed importanti utilità economiche. Né esclude la riconducibilità alla fattispecie corruttiva di cui trattasi la circostanza che dette utilità non si siano in concreto realizzate, data l'accettazione della relativa promessa da parte di Ragni, come emerge dalle risultanze investigative. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che, in tema di corruzione, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s'inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione, ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio (Sez. 6, n. 51765 del 13/07/2018). 2.6. La sesta censura - con la quale si denuncia il vizio della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui si ritengono integrati i reati tributari imputati al ricorrente nonostante le risultanze della consulenza tecnica versata in atti - è inammissibile. Il motivo in esame risulta essere carente di specificità, giacché il rilevato contrasto con le risultanze della consulenza tecnica versata in atti non prende in alcun modo in considerazione la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha chiarito che, a partire dallo scoppio della pandemia, gli imputati hanno fatto ingresso nel settore della commercializzazione dei dispositivi medicali e di protezione individuale, promuovendo e concludendo, come si è già spiegato in precedenza, altri affari oltre a quello oggetto del pendente giudizio. Il Tribunale ha evidenziato la sussistenza di molteplici indici rilevatori dell'esistenza di una società di fatto tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA], come la ripartizione dei guadagni e delle perdite, oltre che la collaborazione nell'esercizio delle attività e la costituzione di un fondo comune. In particolare, dalle conversazioni intercettate, è emersa la sussistenza di tre fatture emesse dalle ditte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di quelle di [OSCURATO:PERSONA], tutte relative a pretese consulenze e coincidenti temporalmente con le date in cui la AUSL di [OSCURATO:PERSONA] risultava aver effettuato i bonifici in favore della ditta del [OSCURATO:PERSONA] in pagamento della fornitura dei dispositivi di protezione individuale di cui all'imputazione. Tali operazioni venivano giustificate con la dicitura "saldo" o "fatture" e venivano inserite dal [OSCURATO:PERSONA] nella contabilità della propria ditta individuale per poi essere usate quali elementi passivi nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2020, come emerso dagli accertamenti sul punto svolti dalla Guardia di Finanza. Dalle conversazioni intercettate tra i due imprenditori, il tribunale ha correttamente ricostruito come [OSCURATO:PERSONA] dettasse a [OSCURATO:PERSONA] le modalità di compilazione delle fatture di cui all'imputazione provvisoria, sottolineando l'opportunità di muovere denaro tra il proprio conto corrente e quello dell'altro imprenditore per eludere i controlli. In questo quadro indiziario, la prospettazione difensiva, nella parte in cui esclude la configurabilità dell'elemento soggettivo, richiamando le risultanze della consulenza tecnica versata in atti, non può in alcun modo essere valutata, vista l'astrattezza dei presupposti presi in considerazione. 2.7. Il settimo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione dell'art.274 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione di reati - è infondato. È necessario premettere che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto di reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto di reato oggetto della contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, Rv. 274403). Con motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, l'ordinanza impugnata ha evidenziato il pericolo di reiterazione dei reati sulla base della spregiudicatezza dimostrata dagli indagati nel profittare di una drammatica emergenza sanitaria per gettarsi in un settore di affari, di cui avevano colto le potenzialità in termini di sicuro profitto, ma nel quale non avevano nessuna esperienza e competenza, dimostrandosi incuranti del grave rischio per la salute pubblica della fornitura, ad un ente pubblico del servizio sanitario nazionale, di dispositivi di protezione individuale inadeguati allo scopo e del tutto privi delle specifiche tecniche normativamente richieste in termini di sicurezza. In precedenza, si è già sottolineato come la vicenda oggetto del presente giudizio non abbia costituito l'unico affare in cui gli indagati risultano essersi cimentati nel settore medicale, poiché dalle indagini è emerso il loro coinvolgimento in altre analoghe vicende e ciò determina - secondo la corretta valutazione del Tribunale - la sussistenza di un attuale e concreto pericolo che, in caso di nuove e allettanti possibilità di guadagno, gli indagati possano adoperare la medesima disinvoltura nella gestione dell'attività imprenditoriale; e questo, anche con riguardo agli aspetti fiscali. Il provvedimento impugnato ha altresì fatto buon governo del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. peri., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex plurimis, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991). Infatti, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Rv. 282767). Sul punto, l'ordinanza logicamente evidenzia che l'intervenuto pensionamento di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto irrilevante ai fini di escludere l'attualità del pericolo reiterativo, giacché dalle indagini è ampiamente emerso come i contatti dei ricorrenti all'interno di enti pubblici non si siano limitati alla figura dello stesso Ragni. Inoltre, lo svolgimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di attività all'interno del settore caseario non può in alcun modo essere valorizzato in senso positivo, tenuto conto che lo stesso, già prima delle vicende di cui trattasi, operava in tale settore, ma ciò non gli ha impedito di allontanarsi da tale ambito imprenditoriale, per cimentarsi illecitamente in altri ambiti in cui non aveva alcuna competenza. Inoltre, entrambi gli indagati hanno pienamente dimostrato di disporre di molteplici utili contatti con intermediari operanti a livello internazionale e dotati della stessa flessibilità e spregiudicatezza dimostrata dai ricorrenti. Népuò essere dato seguito alle asserzioni difensive circa la possibilità che gli imputati possano usufruire, se condannati, di regimi sanzionatori alternativi alla reclusione, trattandosi di mere ipotesi che non tengono conto del complesso dell'imputazione. 2.8. L'ultimo motivo di ricorso — con il quale si lamenta la violazione degli artt.275 e 292 cod. proc. pen. in relazione alla proporzionalità delle misure cautelari — è infondato. Dall'ordinanza impugnata emerge come l'applicazione congiunta della misura degli arresti domiciliari di cui all'art. 284, cod. proc. pen., e del divieto temporaneo di contrattare con la [OSCURATO:PERSONA] di cui all'art. 289-bis, cod. proc. pen. per la durata di anni uno, si sia resa assolutamente necessaria alla luce dell'articolato quadro indiziario, che delinea una molteplicità di reati particolarmente gravi, denotanti una notevole capacità criminale in capo agli imputati. In questo quadro, la misura del divieto temporaneo di contrattare con la [OSCURATO:PERSONA] non può considerarsi in alcun modo sufficiente, posta la necessità di garantire effettivamente l'isolamento degli indagati con i contatti e gli ambienti connessi ai loro ambiti di operatività; esigenza che può essere soddisfatta esclusivamente applicando anche la più stringente misura coercitiva degli arresti domiciliari. Secondo la corretta valutazione del Tribunale, la sola applicazione congiunta delle misure cautelari personali di cui trattasi può limitare la possibilità per gli indagati di coltivare rapporti, anche a mezzo di incontri personali, con altri imprenditori da un lato, e con soggetti a vario titolo operanti in pubbliche amministrazioni dall'altro.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo motivo - con il quale si censurano il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza del dolo in capo agli indagati e il travisamento della prova relativamente all'affermazione che gli stessi avrebbero applicato etichette con falso marchio CE - è inammissibile. Valgono sul punto le considerazioni già svolte sub 2.2., da intendersi come richiamate. 3.2. Il secondo motivo di doglianza - con il quale si si lamenta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato relativamente alla sussistenza del dolo in capo agli indagati - è inammissibile. Valgono relativamente alle condotte poste in essere dal Morini le considerazioni già svolte sub 2.4., da intendersi come richiamate, alle quali può aggiungersi che va escluso che il comportamento del dipendente dell'azienda sanitaria possa aver inciso sull'elemento psicologico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, secondo quanto ben evidenziato dall'ordinanza impugnata, essi erano già pienamente a conoscenza dell'inadeguatezza dei dispositivi all'impiego in ambito sanitario e della totale assenza di certificazioni attestanti la conformità alle norme comunitarie. Va poi ribadito che gli stessi hanno profittato delle condotte omissive agevolatrici poste in essere dal Morini, sfruttandole al fine di ottenere un ingiusto arricchimento a danno dell'ente pubblico. 3.3. La terza censura - con la quale si denuncia la violazione dell'art. 273, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 640 e 356 cod. pen. nell'affermare la sussistenza della gravità indiziaria in relazione all'elemento psicologico di detti reati - è inammissibile. Valgono sul punto le considerazioni già svolte sub 2.2. e 2.3., da intendersi come richiamate. 3.4. Il quarto motivo di ricorso - con il quale si censura l'affermazione della sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla natura corruttiva della dazione di una bicicletta elettrica in favore del Ragni - è inammissibile. È sufficiente richiamare sul punto quanto già argomentato sub 2.5. 3.5. La quinta censura - con la quale si lamenta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, laddove ritiene sussistenti i reati tributari contestati all'imputato nonostante le risultanze della consulenza tecnica versata in atti - è inammissibile, in forza di quanto già affermato sub 2.6. 3.6. Il sesto motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione dell'art. 274, cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione di reati - è infondato. Valgono sul punto le considerazioni già svolte sub 2.7. 3.7. L'ultimo motivo di ricorso - con il quale si lamenta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in punto di sussistenza delle esigenze cautelari - è anch'esso infondato. Valgono sul punto le considerazioni già svolte sub 2.7. e 2.8, cui deve aggiungersi l'ulteriore rilievo dell'assoluta genericità della censura che fa perno sulla circostanza che la redazione della motivazione del provvedimento impugnato abbia necessitato un considerevole arco temporale. Tale circostanz