CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02956/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05KAH39 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,32,À Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ella era stata ritenuta responsabile del delitto di furto con strappo; letta e valutata la memoria difensiva pervenuta via PEC il 6 novembre 2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della Dumitru; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine, rispettivamente, all'analisi della documentazione prodotta dalla difesa in appello con cui si contestava l'identificazione dell'imputata come autrice del reato e alla ritenuta sufficienza del riconoscimento operato dalla persona offesa, siano entrambi non consentiti in sede di legittimità, risolvendosi in mere doglianze in punto di fatto volte a una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha correttamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui si censura la carenza motivazionale in ordine al diniego dei benefici di legge - è manifestamente infondato, dal momento che, sul punto, il provvedimento impugnato ha offerto una motivazione del tutto adeguata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 di