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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2024

Cassazione n. 25005/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8749 /201 8 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , imprenditore edile, rappresentat o e difes o dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: claudiograssi@pec.ordineavvocatica- tania.it)e domiciliat o presso l a Cancelleria della Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:avviso di accer- tamento– artt. 32 e 39 d.P.R.n.600/73 - II.DD. eIVA avversola sentenza n. 4008 / 1 8 /1 7 della [OSCURATO:PERSONA]- gionale della Sicilia, sez. staccata di Catania , depositata il 16.10.2017,non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva accolto l’appello dell’ Agenzia delle Entratecontro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diCatania n. 353 / 7 /1 1 con la quale il giudice aveva accolto il ricorso dell’imprenditore edile [OSCURATO:PERSONA] , avverso l’avviso di accerta- menton.

RJA01T100 252 /200 8 .

L’avviso veniva emesso per II.DD. e IVA2003 ex artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/73 a seguito di verifica fiscale conclusa con p.v.c. e interlocuzione con il contribuente ex art.12comma 7 l. n.212/2000 .

Venivano ritenuti non giustificati mo- vimentibancari, effettuati dal contribuente , dai su o i figli Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e dalle imprese collegate per complessivi euro533.600 che venivano qualificati ricavi non dichiarati .

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo ritenendo cheil contribuente avesse giustificato i prelevamenti bancari conte- stati.Il giudice d’appello riformava tale decisione, ritenendo fondato l’accertamento ex art.39 comma 1 d.P.R. n.600/1973 su gravi in- congruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dall’attività di impresa svolta , e operante la presunzione ex art.32 del medesimo decretocon riferimento alle movimentazioni bancarie contestate sui contidel contribuente e dei familiari , di cui il p.v.c. forni va evidenza eche [OSCURATO:PERSONA] non aveva giustificat o .

Avversotale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassa- zione, articolato in cinque censure, al quale l’Agenzia delle Entrate hareplicato con controricorso .

Consideratoche:1.

Il primo motivo proposto dal ricorre nte principale deduce la v io- lazionee falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7 e 12 , comma7, della legge 27/7/2000 n. 212, 3 della legge del 7/8/1990 n.241,in riferimento all’art. 360 , comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., per omessoesame delle idonee giustificazioni e osservazioni spedite alla AgenziaEntrate il 16/4/2008 in sede di attivazione del contradditto- rioendoprocedimentale, avendo il ricorrente enunciato e dimostrato inconcreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di con- traddittorio qualora questa fase fosse stata tempestivamente atti- vatadall’Ufficio al fine di addivenire ad un bonario componimento.

Il ricorrentesi duole inoltre del fatto che nell’atto di accertamento non sono specificati i motivi di rigetto delle osservazioni al p.v.c. 25/2/2008spedite il 16/4/2008.

1.1. La seconda censura del ricorso principale prospetta l’insuffi- cientee contraddittoria motivazione ex art. 360 , comma 1 , n. 5 , cod. proc. civ., in relazione agli artt. 7 e 12 comma 7 della legge 27/7/2000n. 212, 42 del d.P.R. 600/73 e 56 del d.P.R. 633/72, per omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di contrad- dittoriocon l’Ufficio. 2.I due motivi, connessi e relativi alla fase del contraddittorio pro- cedimentale,sono inammissibili per più concorrenti ragioni. 2.1.Innanzitutto, le due doglianze in disamina sono meramente for- malie generiche perché il ricorrente si duole del fatto che il giudice nonabbia preso posizione sulle giustificazioni di parte alle movimen- tazioni bancarie contestate senza neppure riportarne il contenuto concretoper dimostrare la decisività della prospettazione di parte. 2.3.In secondo luogo, l’avviso di accertamento, sia pure succinta- mente,dà conto dell’intervenuta interlocuzione ex art.12 comma 7 l.n.212/2000 con il contribuente e dunque anche della produzione difensiva avvenuta in quella fase, mentre l’Amministrazione non avevaalcun obbligo di accogliere in tutto o in parte la prospettazione delcontribuente e nemmeno di specificare i motivi del mancato ac- coglimento,essendo sufficiente dimostrare che ne ha tenuto conto, comeavvenuto. 2.3.In terzo luogo, entrambe le censure (la prima nella parte in cui siduole del fatto che nell’atto di accertamento non sono specificati i motivi di rigetto delle osservazioni al p.v.c. 25/2/2008 spedite il 16/4/2008e interamente il secondo motivo) sono prive di specificità ancheperché dirette a riproporre argomentazioni di merito già va- gliatedal giudice e da questi disattese, piuttosto che a censurare la sentenzadi appello.

Al proposito, la sentenza ha chiaramente affer- matoche le argomentazioni difensive non sono idonee a fornire una prova liberatoria dalle presunzioni gravi precise e concordanti di- scendenti dall’art.32 del d.P.R. n.600/73, determinate dai collega- menti economici tra le imprese di [OSCURATO:PERSONA] e dei figli e dalle incongruenze riscontrate nelle scritture contabili a fronte degli in- gentivalori oggetto di movimentazioni economica sui conti correnti lorointestati.

Il giudice ha accertato che non idonea è la giustifica- zione esposta dal contribuente , in quanto « dall’esame degli atti, svoltoda questa Commissione, non risulta che il contribuente abbia prospettato prove idonee a contrastare la legittimità della presun- zionedell’Ufficio (…) » (v. ultima p agina della sentenza).

2.4. Ancora, il secondo motivo propone un vizio motivazionale per insufficientee contraddittoria motivazione non utilmente introduci- bilein Cassazione nel quadro normativo applicabile alla fattispecie .

L’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertitocon modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha rifor- matoil testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica neiconfronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno suc- cessivoa quello di entrata in vigore della legge di conversione del decretoe, dunque, dall’11 settembre 2012.

La novella trova perciò applicazionenella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositatail 7 marzo 201 9 e, nel testo applicabile, il vizio motiva- zionale deve essere dedotto censurando l’ «omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motiva- zione»circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come pre- cedentementeprevisto dal “vecchio” n.5, con conseguente inammis- sibilitàdel motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadronormativo processuale (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 19881 del2014). 2.5.Infine, la seconda doglianza apoditticamente afferma che la va- lutazionedelle circostanze difensive avrebbe portato ad una ricostru- zionedei fatti diversa da quella accolta dal giudice di secondo grado , mala deduzione è generica non indicando neppure per sommi capi leconcrete giustificazioni, movimento per movimento bancario con- testato, di cui non si sarebbe tenuto conto e quindi, a maggior ra- gione, in che misura il contenuto concreto dell’atto impositivo avrebbepotuto essere differente con menomazione effettiva del di- rittodi difesa .

3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la v iolazione e falsa applicazioneart. 39 , comma 1 , lettera d) , del d.P.R. 600/73, e art. 32,commi 1 e 2 , del d.P.R. 600/73, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 5 , cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio,giacché l’accertamento dell’Ufficio non sarebbe un accerta- mentoanalitico induttivo fondato sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizionidi esercizio della specifica attività svolta.

Le asserite irre- golarità contabili riguarderebbero le scritture contabili della società conferenti,ma non quella della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], per cuil’accertamento sarebbe basato esclusivamente sui prelevamenti bancarieffettuati dai conti correnti intrattenuti presso il Banco di Si- cilia dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] per complessiv i euro 533.600 e versati nella Società a ristretta base familiare [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Quindi, si tratterebbe di un accertamento esclusivamente pre- suntivoex art. 32 , commi 1 e 2 , del d.P.R. 600/73 e art. 51 , comma 2, numero 2 , del d.P.R. 633/72, laddove è ammessa la giustifica- zionedei singoli prelevamenti bancari da parte del contribuente. 4.Il motivo è inammissibile.

4.1. La tecnica di formulazione del mezzo di impugnazione è con- traddittoria,facendo riferimento da un lato al paradigma della cen- sura motivazionale e, dall’altro, ad un contenuto di violazione di legge. 4.2.Il mezzo di impugnazione è inoltre generico e privo di specificità nelsuo contenuto.

L’affermazione secondo cui non vi sarebbe irre- golaretenuta delle scritture contabili in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e alla suaattività di impresa sconta innanzitutto il fatto che la sentenza si pronuncia esplicitamente sul punto affermando il contrario : « Nella fattispecie in esame i verificatori, operando ai sensi dell’art.39, comma 1, del d.P.R. n.600/73, hanno preso a base della verifica molteplici dati concreti e specifici (libri contabili (…)).

Da tali dati sonostate riscontrate le gravi incongruenze sopra richiamate (…) » , cfr.ultima pag. sentenza .

A fronte di ciò il ricorrente non indica in qualiatti difensivi di primo grado abbia introdotto la doglianza e poi l’abbiariproposta in appello.

A ben vedere comunque la prospetta- zioneè anche irrilevante, dal momento che la regolarità formale delle scritture non impedisce in alcun modo l’accertamento analitico in- duttivoe l’applicazione delle presunzioni di cui all’art.32 cit.. 4.3.In ogni caso, l’allegazione sulla scorta del quale viene prospet- tatauna riqualificazione dell’accertamento è priva di base, come si evincedalla lettura del p.v.c. richiamato dall’avviso e riprodotto dallo stessocontribuente in allegato al ricorso per Cassazione, ove si con- testano numerose violazioni sostanziali per omesse fatturazioni, omesse dichiarazioni di componenti positivi di reddito con riferi- mentoal contenuto delle scritture contabili sia per le II.DD. che per l’IVA,dichiarazioni infedeli ecc..

Si tratta di un compendio di elementi pienamente idonei a fondare l’accertamento ex art t . 32 e 3 9 del d.P.R. 600/73 nell’ambito del quale sono state disposte le indagini bancarie di cui all’ art. 32 commi 1 e 2 del d.P.R. 600/73 le quali, peraltro,costituiscono un mezzo istruttorio e non un’autonoma tipo- logiadi accertamento fiscale. 5.Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’ error in i u dicando , in relazioneall’art. 360 , comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ. , per falsa appli- cazione«delle presunzioni legali previste d a ll’art. 32 commi 1) e 2) d.P.R.600/73 e 51 comma 2) numero 2 d.P.R. 633/72 per omessa valutazionedelle prove e degli elementi risultanti dalle scritture con- tabili dell’impresa individuale in contabilità ordinaria. » .

Secondo il ricorrenteil giudice avrebbe omesso di valutare le prove documentali fomite dal ricorrente dalle quali emerge rebbe che tutti gli addebiti contabilizzatisono riferiti ad operazioni imponibili fatturate, essendo stata dimostrata provenienza e destinazione dei singoli preleva- menti. 6.Con il quinto motivo il ricorrente principale lamenta la v iolazione degliartt. 39 d.P.R. 600/73, 54 d.P.R. 633/72 e 2729 cod. civ., ai finidell’art. 360 , comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ. per non aver la CTR tenuto conto del fatto che l’Amministrazione finanziaria non aveva fornitola prova dei ricavi occulti contestati. 7.I motiv i, articolati secondo la medesima logica, sono di trattazione congiunta e sono inammissibil i , sia per la commistione di profili di violazionedi legge e di vizio di motivazione in punto di valutazione dellaprova, sia in quanto chiaramente dirett i ad ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti .

L a Corte di cassazione non è mai giudice delfatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicitàdella decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamenteil merito della causa.

Ne consegue che la parte non puòlimitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processualicontenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi lapropria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione de- gli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).Non vi sono ragioni per discostarsi da tale insegnamento nel casodi specie.8.Il ricorso è conclusivamente rigettato.

Le spese di lite sono rego- latecome da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8749 /201 8 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , imprenditore edile, rappresentat o e difes o dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: claudiograssi@pec.ordineavvocatica- tania.it)e domiciliat o presso l a Cancelleria della Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:avviso di accer- tamento– artt. 32 e 39 d.P.R.n.600/73 - II.DD. eIVA avversola sentenza n. 4008 / 1 8 /1 7 della [OSCURATO:PERSONA]- gionale della Sicilia, sez. staccata di Catania , depositata il 16.10.2017,non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva accolto l’appello dell’ Agenzia delle Entratecontro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diCatania n. 353 / 7 /1 1 con la quale il giudice aveva accolto il ricorso dell’imprenditore edile [OSCURATO:PERSONA] , avverso l’avviso di accerta- menton. RJA01T100 252 /200 8 . L’avviso veniva emesso per II.DD. e IVA2003 ex artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/73 a seguito di verifica fiscale conclusa con p.v.c. e interlocuzione con il contribuente ex art.12comma 7 l. n.212/2000 . Venivano ritenuti non giustificati mo- vimentibancari, effettuati dal contribuente , dai su o i figli Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e dalle imprese collegate per complessivi euro533.600 che venivano qualificati ricavi non dichiarati . Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo ritenendo cheil contribuente avesse giustificato i prelevamenti bancari conte- stati.Il giudice d’appello riformava tale decisione, ritenendo fondato l’accertamento ex art.39 comma 1 d.P.R. n.600/1973 su gravi in- congruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dall’attività di impresa svolta , e operante la presunzione ex art.32 del medesimo decretocon riferimento alle movimentazioni bancarie contestate sui contidel contribuente e dei familiari , di cui il p.v.c. forni va evidenza eche [OSCURATO:PERSONA] non aveva giustificat o . Avversotale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassa- zione, articolato in cinque censure, al quale l’Agenzia delle Entrate hareplicato con controricorso . Consideratoche:1. Il primo motivo proposto dal ricorre nte principale deduce la v io- lazionee falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7 e 12 , comma7, della legge 27/7/2000 n. 212, 3 della legge del 7/8/1990 n.241,in riferimento all’art. 360 , comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., per omessoesame delle idonee giustificazioni e osservazioni spedite alla AgenziaEntrate il 16/4/2008 in sede di attivazione del contradditto- rioendoprocedimentale, avendo il ricorrente enunciato e dimostrato inconcreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di con- traddittorio qualora questa fase fosse stata tempestivamente atti- vatadall’Ufficio al fine di addivenire ad un bonario componimento. Il ricorrentesi duole inoltre del fatto che nell’atto di accertamento non sono specificati i motivi di rigetto delle osservazioni al p.v.c. 25/2/2008spedite il 16/4/2008. 1.1. La seconda censura del ricorso principale prospetta l’insuffi- cientee contraddittoria motivazione ex art. 360 , comma 1 , n. 5 , cod. proc. civ., in relazione agli artt. 7 e 12 comma 7 della legge 27/7/2000n. 212, 42 del d.P.R. 600/73 e 56 del d.P.R. 633/72, per omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di contrad- dittoriocon l’Ufficio. 2.I due motivi, connessi e relativi alla fase del contraddittorio pro- cedimentale,sono inammissibili per più concorrenti ragioni. 2.1.Innanzitutto, le due doglianze in disamina sono meramente for- malie generiche perché il ricorrente si duole del fatto che il giudice nonabbia preso posizione sulle giustificazioni di parte alle movimen- tazioni bancarie contestate senza neppure riportarne il contenuto concretoper dimostrare la decisività della prospettazione di parte. 2.3.In secondo luogo, l’avviso di accertamento, sia pure succinta- mente,dà conto dell’intervenuta interlocuzione ex art.12 comma 7 l.n.212/2000 con il contribuente e dunque anche della produzione difensiva avvenuta in quella fase, mentre l’Amministrazione non avevaalcun obbligo di accogliere in tutto o in parte la prospettazione delcontribuente e nemmeno di specificare i motivi del mancato ac- coglimento,essendo sufficiente dimostrare che ne ha tenuto conto, comeavvenuto. 2.3.In terzo luogo, entrambe le censure (la prima nella parte in cui siduole del fatto che nell’atto di accertamento non sono specificati i motivi di rigetto delle osservazioni al p.v.c. 25/2/2008 spedite il 16/4/2008e interamente il secondo motivo) sono prive di specificità ancheperché dirette a riproporre argomentazioni di merito già va- gliatedal giudice e da questi disattese, piuttosto che a censurare la sentenzadi appello. Al proposito, la sentenza ha chiaramente affer- matoche le argomentazioni difensive non sono idonee a fornire una prova liberatoria dalle presunzioni gravi precise e concordanti di- scendenti dall’art.32 del d.P.R. n.600/73, determinate dai collega- menti economici tra le imprese di [OSCURATO:PERSONA] e dei figli e dalle incongruenze riscontrate nelle scritture contabili a fronte degli in- gentivalori oggetto di movimentazioni economica sui conti correnti lorointestati. Il giudice ha accertato che non idonea è la giustifica- zione esposta dal contribuente , in quanto « dall’esame degli atti, svoltoda questa Commissione, non risulta che il contribuente abbia prospettato prove idonee a contrastare la legittimità della presun- zionedell’Ufficio (…) » (v. ultima p agina della sentenza). 2.4. Ancora, il secondo motivo propone un vizio motivazionale per insufficientee contraddittoria motivazione non utilmente introduci- bilein Cassazione nel quadro normativo applicabile alla fattispecie . L’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertitocon modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha rifor- matoil testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica neiconfronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno suc- cessivoa quello di entrata in vigore della legge di conversione del decretoe, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova perciò applicazionenella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositatail 7 marzo 201 9 e, nel testo applicabile, il vizio motiva- zionale deve essere dedotto censurando l’ «omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motiva- zione»circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come pre- cedentementeprevisto dal “vecchio” n.5, con conseguente inammis- sibilitàdel motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadronormativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del2014). 2.5.Infine, la seconda doglianza apoditticamente afferma che la va- lutazionedelle circostanze difensive avrebbe portato ad una ricostru- zionedei fatti diversa da quella accolta dal giudice di secondo grado , mala deduzione è generica non indicando neppure per sommi capi leconcrete giustificazioni, movimento per movimento bancario con- testato, di cui non si sarebbe tenuto conto e quindi, a maggior ra- gione, in che misura il contenuto concreto dell’atto impositivo avrebbepotuto essere differente con menomazione effettiva del di- rittodi difesa . 3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la v iolazione e falsa applicazioneart. 39 , comma 1 , lettera d) , del d.P.R. 600/73, e art. 32,commi 1 e 2 , del d.P.R. 600/73, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 5 , cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio,giacché l’accertamento dell’Ufficio non sarebbe un accerta- mentoanalitico induttivo fondato sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizionidi esercizio della specifica attività svolta. Le asserite irre- golarità contabili riguarderebbero le scritture contabili della società conferenti,ma non quella della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], per cuil’accertamento sarebbe basato esclusivamente sui prelevamenti bancarieffettuati dai conti correnti intrattenuti presso il Banco di Si- cilia dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] per complessiv i euro 533.600 e versati nella Società a ristretta base familiare [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Quindi, si tratterebbe di un accertamento esclusivamente pre- suntivoex art. 32 , commi 1 e 2 , del d.P.R. 600/73 e art. 51 , comma 2, numero 2 , del d.P.R. 633/72, laddove è ammessa la giustifica- zionedei singoli prelevamenti bancari da parte del contribuente. 4.Il motivo è inammissibile. 4.1. La tecnica di formulazione del mezzo di impugnazione è con- traddittoria,facendo riferimento da un lato al paradigma della cen- sura motivazionale e, dall’altro, ad un contenuto di violazione di legge. 4.2.Il mezzo di impugnazione è inoltre generico e privo di specificità nelsuo contenuto. L’affermazione secondo cui non vi sarebbe irre- golaretenuta delle scritture contabili in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e alla suaattività di impresa sconta innanzitutto il fatto che la sentenza si pronuncia esplicitamente sul punto affermando il contrario : « Nella fattispecie in esame i verificatori, operando ai sensi dell’art.39, comma 1, del d.P.R. n.600/73, hanno preso a base della verifica molteplici dati concreti e specifici (libri contabili (…)). Da tali dati sonostate riscontrate le gravi incongruenze sopra richiamate (…) » , cfr.ultima pag. sentenza . A fronte di ciò il ricorrente non indica in qualiatti difensivi di primo grado abbia introdotto la doglianza e poi l’abbiariproposta in appello. A ben vedere comunque la prospetta- zioneè anche irrilevante, dal momento che la regolarità formale delle scritture non impedisce in alcun modo l’accertamento analitico in- duttivoe l’applicazione delle presunzioni di cui all’art.32 cit.. 4.3.In ogni caso, l’allegazione sulla scorta del quale viene prospet- tatauna riqualificazione dell’accertamento è priva di base, come si evincedalla lettura del p.v.c. richiamato dall’avviso e riprodotto dallo stessocontribuente in allegato al ricorso per Cassazione, ove si con- testano numerose violazioni sostanziali per omesse fatturazioni, omesse dichiarazioni di componenti positivi di reddito con riferi- mentoal contenuto delle scritture contabili sia per le II.DD. che per l’IVA,dichiarazioni infedeli ecc.. Si tratta di un compendio di elementi pienamente idonei a fondare l’accertamento ex art t . 32 e 3 9 del d.P.R. 600/73 nell’ambito del quale sono state disposte le indagini bancarie di cui all’ art. 32 commi 1 e 2 del d.P.R. 600/73 le quali, peraltro,costituiscono un mezzo istruttorio e non un’autonoma tipo- logiadi accertamento fiscale. 5.Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’ error in i u dicando , in relazioneall’art. 360 , comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ. , per falsa appli- cazione«delle presunzioni legali previste d a ll’art. 32 commi 1) e 2) d.P.R.600/73 e 51 comma 2) numero 2 d.P.R. 633/72 per omessa valutazionedelle prove e degli elementi risultanti dalle scritture con- tabili dell’impresa individuale in contabilità ordinaria. » . Secondo il ricorrenteil giudice avrebbe omesso di valutare le prove documentali fomite dal ricorrente dalle quali emerge rebbe che tutti gli addebiti contabilizzatisono riferiti ad operazioni imponibili fatturate, essendo stata dimostrata provenienza e destinazione dei singoli preleva- menti. 6.Con il quinto motivo il ricorrente principale lamenta la v iolazione degliartt. 39 d.P.R. 600/73, 54 d.P.R. 633/72 e 2729 cod. civ., ai finidell’art. 360 , comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ. per non aver la CTR tenuto conto del fatto che l’Amministrazione finanziaria non aveva fornitola prova dei ricavi occulti contestati. 7.I motiv i, articolati secondo la medesima logica, sono di trattazione congiunta e sono inammissibil i , sia per la commistione di profili di violazionedi legge e di vizio di motivazione in punto di valutazione dellaprova, sia in quanto chiaramente dirett i ad ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti . L a Corte di cassazione non è mai giudice delfatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicitàdella decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamenteil merito della causa. Ne consegue che la parte non puòlimitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processualicontenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi lapropria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione de- gli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).Non vi sono ragioni per discostarsi da tale insegnamento nel casodi specie.8.Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono rego- latecome da dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla
Sentenza Cassazione n. 25005/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris