CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04-11-2020 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza in data 4 novembre 2020 con la quale la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma di quella emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nuoro in data 6 febbraio 2019, esclusa l'applicazione delle attenuanti generiche, ha rideterminato, per quanto qui interessa, la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di dieci anni e giorni venti di reclusione ed euro 34.000 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Ai ricorrenti sono stati contestati reati commessi in violazione della legge sugli stupefacenti, in violazione della legge sulle armi e quattro reati di rapina tentata pluriaggravata al Rocca nonché i reati in violazione della legge sugli stupefacenti al Pireddu. 2. I ricorsi, presentati dai difensori di fiducia, sono stati affidati ai seguenti motivi. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] impugna con sei motivi. 2.1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge processuale e vizio di motivazione. Assume che, con i motivi di appello, aveva eccepito la nullità della perizia disposta in data 22 gennaio 2020, stante la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta ex ufficio ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., sul rilievo che l'ordinanza della Corte d'appello, in violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., aveva, senza che fosse stata motivata l'assoluta necessità del contributo istruttorio per la decisione, sopperito, disponendo la perizia, ad una carenza strutturale della sentenza di primo grado. Sostiene che pertanto siffatta decisione si pone in netto contrasto con la prevalente giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui esclude la possibilità di disporre l'integrazione probatoria per colmare lacune nel merito in casi di giudizio abbreviato non condizionato. Aggiunge inoltre che la perizia, disposta dal Giudice d'appello, avrebbe comunque provato l'insussistenza del fatto attribuito al ricorrente, in quanto: a) la sostanza detenuta non era oppio (ma tutt'al più monoacetilmorfina); b) il quantitativo non era indeterminato (bensì come attestato dal perito a pag. 99 della sentenza il corpo di reato era costituito da 17,5 grammi di solido scuro parzialmente in grumi e, nello specifico, "2,09 grammi di principio attivo di monoacetilmofina").Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe neppure peritato di argomentare se tale sostanza fosse inserita nelle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, posto che con decreto 11 giugno 2012 erano state inserite le sole sostanze denominate 6- monoacetilmorfina e 3-monoacetilmorfina quali derivati mono-esterei della morfina. 2.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale e processuale nonché vizio di motivazione in relazione all'ordinanza del 22 gennaio 2020, con la quale la Corte d'appello aveva disposto perizia sulla sostanza stupefacente in sequestro. Osserva il ricorrente che, nell'ambito del procedimento in oggetto (p.p. nr. 2195/18 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro) risultava che: - non era mai stato disposto alcun sequestro ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; - non era stato acquisito il corpo del reato nel corso del rito abbreviato (incardinato a seguito di giudizio immediato) ed esso non era stato allegato al fascicolo ai sensi dell'art. 454, comma 2, cod. proc. pen. Lo stupefacente in oggetto era, invece, corpo del reato di altro procedimento penale (nr. 398/19 mod. 7), pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ed iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si era proceduto al sequestro, e tale fascicolo non era stato acquisito nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Il perito dava atto, nella sua relazione, che la perizia era avvenuta sul corpo del reato relativo al p.p. nr. 398/19 mod. 7 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro. Rileva il ricorrente come fosse evidente che la Corte d'appello di Cagliari, sezione di Sassari, avesse utilizzato, ai fini della deliberazione, prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo quanto disposto dall'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen. Aggiunge come la Corte di merito avesse altresì omesso di motivare, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. sulla necessità di tale incombente istruttorio affermando laconicamente "ritenuta l'assoluta necessità di procedere a tale incombente istruttorio". Osserva che il rito abbreviato, come prova contratta, era stato scelto dall'imputato anche in ragione dell'assenza di prova sulla natura dell'ipotizzata sostanza stupefacente, tant'è che, per colmare tale assenza di prova, la Corte di appello aveva disposto perizia sul campione di stupefacente relativo ad altro procedimento e ciò facendo illegittimamente e senza dispiegare le ragioni di tale scelta. Non solo, ma la Corte territoriale aveva, a torto, rigettato la questione preliminare, relativa alla nullità della perizia, invalidità eccepita sul rilievo che il macchinario utilizzato per la verifica del principio attivo dovesse essere sottoposto a taratura periodica ai fini della validità e piena attendibilità della perizia per la verifica del principio attivo, in quanto l'art. 3 del decreto del MISE del 21 aprile 2017, n. 93 dispone espressamente che "Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi: a) verificazione periodica; b) controlli casuali o a richiesta; c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea". 2.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e processuale nonché vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di fornire adeguata motivazione circa il raggiungimento della prova della responsabilità del ricorrente in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di cui ai capi 1, 6, 7, 18 e 20. Sostiene che il giudice di appello avrebbe convalidato il giudizio di responsabilità su una serie di intercettazioni, il cui tenore era stato ritenuto sufficiente (sin dal giudice di primo grado) a fondare il convincimento che riguardassero episodi di detenzione e cessione di stupefacenti, pur in assenza di qualsivoglia sequestro operato ai danni del prevenuto. Osserva che, per costante giurisprudenza in tema di spaccio, a fronte di una vasta mole di intercettazioni ("droga parlata") senza riscontro (sequestri, identificazione di acquirenti finali, riscontro in concreto delle somme trasferite) è richiesto al giudice un rigoroso onere motivazionale. Tanto più che la Corte di merito non aveva ritenuto configurabile il fatto di lieve entità ai sensi del d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, pur riconoscendo che la sostanza stupefacente fosse di pessima qualità. La sentenza impugnata non avrebbe dunque spiegato in base a quali elementi fosse possibile sostenere che la sostanza, di pessima qualità, avesse capacità drogante tale da integrare l'ipotesi delittuosa ritenuta con la condanna. La Corte di merito, inoltre, non si peritava di argomentare, in ordine alla valutazione della prova, come nelle condotte ascritte al ricorrente fosse ravvisabile un unico fatto di reato e non una pluralità di reati in concorso formale. [OSCURATO:PERSONA], infatti, erano stati contestati una pluralità di reati, asseritamente compiuti in un arco temporale ben delimitato (dal 17 novembre 2017 al 28 dicembre 2017), nonostante la giurisprudenza di legittimità avesse più volte affermato il principio che, con riferimento al caso della detenzione di sostanze eterogenee integranti la fattispecie di lieve entità, deve considerarsi un unico fatto di reato e non di una pluralità di reati in concorso formale. Conseguentemente la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non sarebbe di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 essendo necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione, al fine di determinare o meno la lieve entità del fatto. 2.1.4. Con il quarto motivo il ricorrente prospetta violazione della legge penale e processuale nonché vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe rigettato i plurimi, precisi e circostanziati motivi di doglianza enunciati dalla difesa in relazione ai capi (14, 15, 16, 17) aventi ad oggetto quattro tentativi di rapina pluriaggravata, compiuti dal ricorrente stesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] dal 6 gennaio 2018 al 6 febbraio 2019 senza tuttavia fornire adeguata e rigorosa motivazione. Evidenzia come, nell'atto di appello, il ricorrente avesse eccepito che dell'esistenza del soggetto passivo non esistesse agli atti alcuna contezza, non essendosi premurata la Procura di acquisire un certificato anagrafico in atti, né di escuterla a SIT né di provare la sua esistenza in vita. Afferma, a tal proposito, che la Corte di merito a pag. 103 ha sostenuto che "sebbene non sia stato acquisito il certificato di residenza e anagrafico della P. O. tuttavia nella CNR si fa espresso riferimento all'identificazione del Melis da parte della [OSCURATO:PERSONA]", senza tuttavia far specifico riferimento ad esso (ovvero all'attività di identificazione, del [OSCURATO:PERSONA], perché non vi è mai stata) ma assumendo come vero il fatto, pur non essendo rinvenibile negli atti del processo alcuna identificazione del predetto [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] se non a carte 162 della relazione della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Nuoro ove si affermava "per ivi eseguire un sopralluogo presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] /- [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10". Obietta il ricorrente come non vi fosse mai stata una "identificazione" nel senso tecnico del termine, e neppure esistendo un qualsiasi atto (certificato di nascita o di residenza) che attestasse l'esistenza di tale signore. Osserva che, ai fini della ritenuta sussistenza del tentativo di rapina, sarebbe stato necessario non tanto il mero enunciato riportato nella CNR ("[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10") quanto piuttosto l'identificazione del soggetto da parte degli operanti, o quantomeno l'acquisizione della relativa certificazione presso il comune di nascita/residenza. Aggiunge poi come, nella ricostruzione operata dalla Corte d'appello (la quale affermava unicamente a pag. 14 che "nel caso in esame come già individuato dal giudice di prime cure, le rapine non venivano portate a termine solo in forza di eventi esterni, indipendenti dalla volontà degli agenti"), mancasse ogni valutazione non solo a riguardo degli atti esecutivi veri e propri, ma anche a quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facessero fondatamente ritenere che gli agenti, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, avessero iniziato ad attuarlo e che l'azione avesse la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarebbe stato commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla loro volontà. Conclude che, in tutti i casi contestati al ricorrente, non erano mai stati realizzati atti da cui sarebbe potuto originare il meccanismo causale capace di produrre l'evento (rapina). Ed infatti, non vi era stata minaccia alla persona, né vi era stata violenza alle cose (contatore o lucchetti), risultando persistente, in ogni caso, la desistenza volontaria, che, come noto, presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto. 2.1.5. Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità e al diniego delle attenuanti generiche. Rileva che, fermo restando le sollevate eccezioni in ordine alla nullità della perizia (e conseguente inutilizzabilità della stessa), si sarebbe dovuto riconoscere il reato autonomo di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nelle condotte di modesta e non rilevante detenzione di sostanze stupefacenti; e nelle condotte di cessione a consumatori finali, anche continuative, effettuate con rudimentale organizzazione di mezzi e di persone, non essendo risultata una diretta partecipazione ad attività organizzative di rilevante pericolosità. Aggiunge inoltre che la Corte territoriale aveva accolto l'appello del PM con il quale si censurava la applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che fosse erroneo il meritevole approccio del giudice di primo grado, che aveva ritenuto di riconoscere la sussistenza delle attenuanti generiche, al fine di adeguare all'effettivo disvalore la pena edittale prevista dal primo comma dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. Osserva il ricorrente che, al fine di disapplicare la concessione di tali attenuanti, la Corte di merito ha affermato (pag. 105) che "gli elementi indicati in sentenza (ovvero i capi di imputazione contestati al Rocca) gravano negativamente contro l'imputato". Obietta il ricorrente come tale motivazione sia peraltro erronea giacché il Giudice di primo grado aveva ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., stimate prevalenti sulla contestata recidiva non sic et simpliciter, aggiungendo peraltro che la pena prevista dal primo comma dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 era manifestamente eccessiva ed incongrua rispetto a quella prevista per la fattispecie di cui al quinto comma della medesima norma. Al contrario la Corte d'appello, discostandosi sensibilmente dal minimo edittale (stabilito in sei anni a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 40 del 23 gennaio 2019) ed in assenza di motivazione (violazione dell'art. 132 cod. pen.) ha ritenuto congrua una pena di anni otto e C 27.000,00 in relazione al capo 1 (detenzione e cessione di oppio, sostanza che neppure dalla perizia espletata ha ritenuto essere tale). 2.1.6. Con il sesto motivo il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Ricorda come le Sezioni unite abbiano affermato la compatibilità della rivendicata circostanza attenuante con i fatti di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti ed osserva come la sentenza impugnata non superi, sotto il profilo sanzionatorio, i rilievi difensivi dedotti nei motivi d'appello incorrendo in un difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione - attesi i parametri più significativi dell'art. 133 del cod. pen. - delle attenuanti generiche, da concedersi in misura congrua, secondo i criteri del giusto processo sul minimo della pena base per il reato di cui al capo 1) con l'aumento minimo per la continuazione e sensibile riduzione della pena inflitta. Non condivisibile sarebbe poi il trattamento sanzionatorio, giustificato sul rilievo della gravità del fatto, desumibile dalle modalità dell'azione e dalla particolare intensità del dolo, in quanto tale ipotesi, ad avviso del ricorrente, sarebbe del tutto priva di consistenza ontologica e di tenuta inferenziale risolvendosi in una mancanza di motivazione. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] impugna con due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e processuale nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, all'assorbimento dei reati contestati ai capi 6) e 18) nonché in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni. Dopo aver riportato lo stato della giurisprudenza di legittimità quanto ai requisiti necessari per configurare il fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e dopo aver riepilogato le doglianze sollevate con i motivi di appello, il ricorrente osserva come, a fronte delle articolate censure mosse alla sentenza di primo grado illustrate nei motivi di impugnazione e sviluppate in sede di discussione orale e di memoria difensiva, la Corte territoriale non si sia con esse in alcun modo confrontata omettendo qualsivoglia motivazione al fine di spiegarne la infondatezza ed emergendo ciò non solo dal punto di vista logico- argomentativo, ma perfino da quello meramente grafico. Aggiunge che l'unico argomento della sentenza riferibile (anche) alla sua posizione e ai suoi motivi d'appello sarebbe rappresentato solo dal primo capoverso di pag. 105 (preceduto dalla mera esposizione del dato normativo per cui «il fatto di lieve entità [...] deve essere apprezzato considerando i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la qualità e quantità delle sostanze stupefacenti») del seguente tenore: «Nel caso di specie il dato ponderale come risultato dalla perizia svolta in questo grado nonché quello relativo agli episodi della droga parlata, la molteplicità delle cessioni escludono la sussistenza del fatto di lieve entità come invocato da entrambi i difensori». Osserva il ricorrente come si tratti di una affermazione apodittica e autoreferenziale composta da tre righe, senza alcuna analisi, neppure generica, dei motivi di doglianza avanzati dalla sua difesa e senza alcuna valutazione critica delle argomentazioni del provvedimento impugnato censurate con l'atto di appello. Per giunta, il sopra denunciato simulacro di motivazione sarebbe riferito indistintamente alle posizioni del Rocca e del Pireddu, nonostante la loro abissale differenza sol che si confronti il numero e la gravità delle imputazioni elevate in materia di stupefacenti (a prescindere dalle imputazioni per reati tipologicannente diversi formulate nei confronti del solo Rocca). Infine, evidenzia che la violazione dell'obbligo di motivazione da parte del Giudice di seconde cure, in merito alle doglianze concernenti la qualificazione giuridica dei reati a lui contestati come fatti non di lieve entità, ha consentito al medesimo di non prendere in considerazione un'altra questione sollevata dalla difesa in sede di seconda discussione orale e con memoria scritta in atti. Infatti, alla luce della sentenza a Sezioni unite Cavallo, era stata eccepita l'inutilizzabilità patologica ex artt. 270, comma 1, e 191, commi 1-2, c.p.p. delle intercettazioni telefoniche e ambientali poste a fondamento della sentenza di condanna appellata e, per l'effetto, erano state integrate le conclusioni formulate con l'atto d'appello e in sede di prima udienza di discussione, con richiesta di assoluzione del ricorrente da tutti i reati contestati, ai sensi dell'art.129, comma 1, cod. proc. pen., per insussistenza dei fatti. Osserva come l'immotivato disconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, che costituisce un reato autonomo per cui non è consentito l'arresto obbligatorio in flagranza, abbia permesso alla Corte di merito, in ragione della nota giurisprudenza di legittimità sulla motivazione implicita, di omettere la valutazione della eccepita inutilizzabilità patologica delle captazioni telefoniche e ambientali e della conseguente richiesta assolutoria ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., con ulteriore pregiudizio per il diritto di difesa.2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Egli ricorda di aver interposto appello anche per censurare la eccessività della pena comminata con la sentenza di primo grado. Nell'atto di appello aveva evidenziato come i medesimi argomenti illustrati in relazione al riconoscimento della lievità del fatto, comprovati tanto dagli atti d'indagine quanto dalle produzioni documentali della difesa, rilevassero non solo per l'applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., correttamente ritenute dal Giudice di prime cure e non incompatibili con il fatto di lieve entità, bensì anche per escludere l'applicazione della contestata recidiva reiterata, stante la natura facoltativa della circostanza ex art. 99, comma 4, cod. pen. A quest'ultimo proposito, da un lato, aveva rilevato che, contrariamente a quanto per errore risulta ancora nel capo d'imputazione n. 20 (ma non negli altri), non viene in questione una recidiva specifica, poiché il ricorrente non ha precedenti in materia di stupefacenti; errore reiterato anche nel dispositivo della sentenza gravata, ove la Corte d'appello ha proceduto all'aumento della pena base per «la recidiva specifica infraquinquennale». Dall'altro, aveva sottolineato che i precedenti penali da cui era gravato sono, per lo più, risalenti nel tempo e non di particolare gravità, come risulta dal certificato del casellario giudiziale in atti. Anche su questo punto, la Corte territoriale non ha speso, ad avviso del ricorrente, una sola parola per confutare le argomentazioni difensive, incorrendo pertanto nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono parzialmente fondati per quanto di ragione sulla base delle seguenti considerazioni. 2. Iniziando dall'esame delle questioni processuali, il primo e il secondo motivo del ricorso Rocca, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi, sono inammissibili per manifesta infondatezza. Contrariamente all'assunto del ricorrente, la giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, è ferma nel ritenere che, in tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria può essere disposta dal giudice (di primo grado) ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. in qualsiasi momento e può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è subordinato l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (ex multis, Sez. 3, n. 20237 del 07/02/2014, Casalati, Rv. 259644 - 01). Con specifico riferimento poi al giudizio d'appello, la Corte, con orientamento assolutamente conforme, ha stabilito che, nel giudizio abbreviato d'appello, il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la previsione dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., che attribuisce tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, a quello del grado successivo, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (ex multis, Sez. 2, n. 35987 del 17/06/2010, Melillo, Rv. 248181 - 01). Nel caso in esame, con adeguata motivazione, la Corte d'appello, al cospetto di un motivo di impugnazione specifico che contestava la natura stupefacente della sostanza, ha espressamente ritenuto l'assoluta necessità di procedere all'incombente istruttorio, disponendo la perizia sulla sostanza stupefacente in sequestro, ossia sulla sostanza che, secondo l'accusa, era stata ceduta dal Rocca ad [OSCURATO:PERSONA] e a costui sequestrata con verbale del 17 novembre 2017 (citato nell'atto di appello del Rocca per avvocato [OSCURATO:PERSONA]). Orbene, se anche il corpo del reato si fosse trovato fisicamente acquisito ad altro procedimento penale, il perito era autorizzato a prelevarlo, ovunque si trovasse, per procedere, nel contraddittorio delle parti, all'esecuzione della perizia. Né risulta che, all'atto del conferimento dell'incarico o nel corso delle attività peritali, le parti avessero eccepito alcunché. Del resto, l'acquisizione del reperto era necessitata dall'esigenza di delibare sull'eccezione formulata con il motivo d'appello, che appunto lamentava l'incertezza in ordine alla natura della sostanza indicata nel capo di imputazione proprio per la mancanza di un accertamento tecnico su di essa, cosicché, avendo la Corte di merito disposto d'ufficio la perizia per aver ravvisato l'assoluta necessità di procedere all'accertamento tecnico, non aveva alcuna rilevanza che il corpo del reato non fosse stato acquisito ab origine agli atti del procedimento celebrato con il rito abbreviato, fosse anche incondizionato, perché il perito era autorizzato a procedere all'accertamento richiesto ovunque si trovasse il corpo del reato, essendo stato il mezzo di prova ritualmente introdotto nel processo, con sua conseguente e pacifica utilizzabilità. Parimenti infondata deve poi ritenersi l'eccezione di nullità della perizia sul rilievo che, ai sensi del decreto del MISE n. 93 del 2017, il macchinario utilizzato dal perito per la verifica del principio attivo doveva essere sottoposto a taratura periodica - non effettuata né documentata dal perito - ai fini della validità e piena attendibilità della perizia. Sul punto, la Corte d'appello ha, in maniera condivisibile, affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il decreto citato si riferisce unicamente ai settori del commercio e non alla pesatura delle sostanze stupefacenti, per le quali esso non trova applicazione in relazione alla strumentazione utilizzata dal perito per l'indagine tossicologica. In ogni caso, gli apparecchi utilizzati per l'esecuzione di una perizia tossicologica e diretti a stabilire la natura delle sostanze esulano dal campo di applicazione del decreto che è riservato, come lo stesso ricorrente precisa nel ricorso, ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali (art. 1, comma 1, D.M. 21 aprile 2017, n. 93). Manifestamente infondata è infine la doglianza circa la natura della sostanza stupefacente periziata, essendo stato accertato che, in un caso, trattarsi di materiale vegetale in infiorescenze e in foglie, morfologicamente riconducibile a specie di genere cannabis, dove le analisi qualitative hanno mostrato in tutti i casi la presenza del principio attivo Delta 9 thc, mentre dalle analisi quantitative è emersa una purezza percentuale variabile tra il 3, 7 e 17%, per un totale di 20 mila 84 dosi medie singole (facendo riferimento alla legge 49/2006 che prevedeva una dose media singola di 25 milligrammi). Nell'altro caso, è stato accertato che corpo di reato è costituito da 17,5 grammi di solido scuro parzialmente in grumi, dove le analisi qualitative hanno messo in evidenza la presenza di monoaceltilmorfina e stimato il quantitativo totale di 83,7 dosi medie singole derivate appunto dalla diacetilmorfina (espressamente citata nel decreto 11 giugno 2012 del Ministero della Salute di aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni), più comunemente nota come eroina, con la conseguenza che la disposta perizia ha consentito di confermare la corrispondenza delle sostanze analizzate alla tipologia marijuana ed eroina e, di conseguenza, di ritenere provata la offensività della sostanza sequestrata. 3. Il terzo motivo del ricorso Rocca - diretto a contestare il giudizio di responsabilità in ordine ai reati di droga, l'erronea configurabilità del concorso di reati e il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità - e il primo motivo del ricorso Pireddu, che lamenta il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità, sono inammissibili.Essi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro collegati, sono manifestamente infondati, aspecifici e non consentiti. Con adeguata motivazione, priva di vizi di manifesta illogicità e, pertanto, insuscettibile di sindacato in sede di giudizio di legittimità, la Corte territoriale, dopo aver richiamato gli approdi cui è giunto il giudice di primo grado, ha puntualmente risposto alle doglianze sollevate con i motivi di appello che contenevano censure già ampiamente disattese dal Tribunale e nuovamente riproposte, senza sostanziali contenuti di novità, al giudice di secondo grado. In questi casi, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01). A questo proposito, è anche il caso di ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, quando non vi sia difformità di decisione, si integrano a vicenda e formano un tutto unico organico e inscindibile, con la conseguenza che il giudice di appello non è, pertanto, tenuto a riesaminare argomenti già addotti dal primo giudice quando li ravvisi esatti e convincenti. Tanto premesso, quanto alle doglianze sollevate dal Rocca, laddove gli elementi di prova a carico del ricorrente siano stati tratti anche dalle conversazioni intercettate ("droga parlata"), la Corte di merito ha chiarito come dette conversazioni si riferissero, al di là di ogni ragionevole dubbio, al commercio delle sostanze stupefacenti e come dette sostanze non avessero perso l'efficacia drogante, posto che il ricorrente faceva testare la droga al Palimodde proprio per verificarne la qualità e quest'ultimo la riteneva "buona", tanto da acquistarla. Perciò, la personale affermazione del ricorrente circa il fatto che la sostanza puzzasse, che fosse marrone, dura, che egli non volesse utilizzarla per sé, non è apparsa sufficiente per ritenere che la stessa avesse perso la sua qualità drogante, circostanza, questa, smentita proprio dall'acquirente Palimodde - conoscitore della merce - che l'aveva apprezzata dopo averla provata e aveva deciso di acquistarla. Inoltre, altri episodi di detenzione e cessione di droga leggera e pesante, talvolta accompagnate dal sequestro e dal rinvenimento della sostanza, sono stati desunti dalle numerose intercettazioni, puntualmente richiamate dal primo giudice. Avendo i giudici di merito ampiamente motivato in ordine agli elementi di prova desunti dalle intercettazioni, usando anche maggiore cautela e rigore nei casi in cui, a seguito delle captazioni, non si era pervenuti al sequestro della droga, va anche precisato che le doglianze, con le quali si sollecita il sindacato sulla motivazione, sono inammissibili perché, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta, come nella specie, logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Quanto alle contestazioni elevate nei confronti anche nei Pireddu, in parte comuni al Rocca, la Corte di merito ha chiarito come quest'ultimo trasportasse la sostanza stupefacente dall'ovile del Pireddu fino a Sassari, dove la cedeva a terze persone non identificate, ricevendo in compenso dal Pireddu 500 euro e 500 grammi di marijuana che immediatamente dopo lui cedeva a terze persone non identificate. Anche in questo caso, la Corte territoriale ha condiviso le considerazioni del primo giudice in ordine alla prova degli episodi contestati in ragione dei dialoghi intercettati tra il Pireddu e il Rocca, nonché dell'attività continua di monitoraggio degli operanti. Per il resto il motivo Rocca articola prevalentemente su censure di merito che sono precluse nel giudizio di legittimità, all'interno del quale il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Infatti, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, o da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (v. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 - 01). Pertanto, immune da censure la motivazione della Corte territoriale in ordine al giudizio di responsabilità per i fatti di droga, la doglianza, con la quale il Rocca 1 _3 reclama l'unificazione di tutti gli episodi in un unico reato di violazione della legge sugli stupefacenti, si fonda su un assunto che risulta smentito dalla logica ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito e dallo stesso tenore delle imputazioni, essendo diverse le condotte, anche dal punto di vista cronologico, e le sostanze stupefacenti detenuti o cedute. Non essendo configurabile la fattispecie di reato autonoma di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come sarà più chiaro in seguito, l'unicità di reato non è in alcun caso predicabile. Si tratta inoltre di una censura che non appare neppure formulata con i motivi di appello e, pertanto, non è consentita nel giudizio di legittimità. A questo punto, residua, per entrambi i ricorrenti, la doglianza relativa al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La diversa qualificazione giuridica reclamata è stata esclusa dalla Corte d'appello sul rilievo che, pur in presenza una nuova fattispecie autonoma di reato ma essendo la norma rimasta immutata sotto il profilo strutturale rispetto alla previgente formulazione, sono utilizzabili nella ricostruzione giuridica gli stessi parametri che caratterizzavano la previgente previsione di circostanza attenuante. Il fatto di "lieve entità", cioè, deve essere, ad avviso della Corte di merito, apprezzato considerando i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la qualità e quantità delle sostanze stupefacenti, cosicché, nel caso di specie, la mancata sussunzione dei fatti nell'ambito della fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 di 1990 scaturisce, ad avviso del giudice territoriale, tenuto conto del dato ponderale, come risultato dalla perizia svolta in appello nonché come desumibile dall'accertamento degli episodi di cd. droga parlata, e dalla molteplicità delle cessioni, impedendo al fatto di essere ritenuto di lieve entità. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte territoriale si è uniformata all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del quale il fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, la tenuità della condotta in tanto sarà predicabile in quanto, a seguito di detta valutazione, residuino soltanto uno o più indici espressivi della minore offensività del fatto, così che essi assumano in concreto valore assorbente e tale da non poter essere bilanciati da altri di segno eventualmente opposto (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in nnotiv.; Sez. 14 U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 - 01; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 - 01). Nel caso in esame, a seguito della valutazione globale degli indici che caratterizzano il modello legale di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 compiuta dalla Corte d'appello, sono esclusivamente residuati indici che, in considerazione del dato quantitativo e della molteplicità delle condotte, escludono la minima offensività del fatto. Di conseguenza sono inammissibili anche il quinto e il sesto motivo del ricorso Rocca nella parte in cui il ricorrente ha reiterato la medesima doglianza, reclamando l'applicabilità dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. La non sussumibilità dei fatti nell'ambito dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 elide, in radice, ogni questione circa l'utilizzabilità delle intercettazioni utilizzate nei confronti del Pireddu. 4. E' fondato invece il quarto motivo del ricorso Rocca. Sui quattro tentativi di rapina pluriaggravata (capi 14, 15, 16 e 17) che sarebbero stati compiuti dal Rocca - con un gruppo di soggetti - ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] dal 6 gennaio 2018 al 6 febbraio 2019. Correttamente la Corte d'appello ha respinto la doglianza del ricorrente circa l'assenza di prova in merito all'esistenza della vittima, affermando, con logica e adeguata motivazione, che, sebbene non fosse stato acquisito il certificato di residenza e anagrafico della persona offesa, tuttavia nella comunicazione della notizia di reato era stato fatto espresso riferimento all'identificazione del Melis da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Le rimostranze del ricorrente, sul punto, sono del tutto pretestuose se si considera che l'imputato ha dato accesso al rito abbreviato e che, pertanto, il documento processuale indicato dalla Corte di merito è sufficiente per ritenere che la vittima fosse stata identificata, dal momento che tale identificazione risulta dall'atto richiamato in sentenza. Quanto invece alla configurabilità del tentativo negli episodi in questione, la Corte di merito ha sostenuto come fosse rilevante, nel caso di specie, la prova della volontà del ricorrente di compiere l'azione delittuosa, finalizzata al conseguimento del denaro, con violenza sulla vittima. Elementi che correttamente il primo giudice aveva desunto dai riscontri forniti dalla localizzazione satellitare, dall'attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria e dal tenore delle conversazioni intercettate, dalle quali emergeva chiaramente che - in tutti e quattro gli episodi in esame - i sodali preparavano una rapina, accordandosi di fare irruzione nell'abitazione dell'anziano proprietario, di malmenarlo, di immobilizzarlo con nastro adesivo per vincere la resistenza che egli avrebbe potuto opporre.Peraltro, la Corte d'appello ha osservato che, nel caso in esame, come già individuato dal giudice di prime cure, le rapine non vennero portate a termine solo in forza di eventi esterni, indipendenti dalla volontà degli agenti. Al cospetto di tale motivazione, non è allora infondato il rilievo del ricorrente, che denuncia il vizio di motivazione, laddove egli si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso ogni valutazione non solo a riguardo degli atti esecutivi veri e propri, ma anche a quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facessero fondatamente ritenere che i correi, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, avessero iniziato ad attuarlo e che l'azione avesse la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarebbe stato commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla loro volontà, aggiungendo che, in tutti i casi contestati al ricorrente, non erano mai stati realizzati atti da cui sarebbe potuto originare il meccanismo causale capace di produrre l'evento (rapina). Peraltro, dalla lettura dei capi di imputazione, si evince che, quanto al tentativo di rapina di cui al capo 14) della rubrica, la vittima non aprì il cancello di ingresso della propria abitazione e che i correi, in conseguenza di ciò, desistettero; quanto al tentativo di rapina di cui al capo 15) della rubrica, risulta che i correi, accortisi che nelle vicinanze dell'abitazione della vittima erano collocate alcune telecamere di videosorveglianza, avevano egualmente desistito; quanto al tentativo di rapina di cui al capo 16) della rubrica, risulta che i correi desistettero per non essere riusciti a disattivare la corrente elettrica, aprendo il contatore posto all'esterno della casa e, quanto al tentativo di rapina di cui al capo 17), risulta che alcuni correi, mentre il complice aspettava in auto, erano stati sottoposti a perquisizione personale da agenti della Squadra mobile della questura di Nuoro. Ciò posto, il Collegio condivide il principio secondo il quale, nel delitto tentato, gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta; ne consegue che non sono punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori (Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso, Rv. 246620 - 01; Sez. 1, n. 40058 del 24/09/2008, Cristello, Rv. 241649 - 01). E' vero che la giurisprudenza di legittimità è prevalentemente orientata nel ritenere che, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (ex multis, Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930 - 01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931 - 01). La Corte di merito ha ritenuto che fosse sufficiente, al fine di integrare il delitto tentato, la prova che gli agenti avessero la volontà di commettere una rapina ma non ha non ha spiegato, come era suo onere, se, nei casi concreti, fossero stati integrati, sia pur in minima parte, gli atti tipici (e quali) del reato preso di mira. La necessaria valorizzazione del principio di legalità nel delitto tentato esige che la rilevanza penale della condotta venga riconosciuta quando gli atti posti in essere rilevino oggettivamente l'intenzione dell'agente di commettere il delitto, integrando, sia pur in minima parte, il fatto tipico descritto dalla singola fattispecie incriminatrice tentata, ricostruita alla stregua della combinazione tra la clausola generale di cui all'art. 56 cod. pen. e la norma incriminatrice di parte speciale. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari che rivaluterà i singoli episodi alla luce dei principi di diritto in precedenza espressi. 5. Sono parzialmente fondati anche il quinto e il sesto motivo del ricorso Rocca e il secondo motivo del ricorso Pireddu, limitatamente alla concedibilità delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche limitatamente all'aumento per la recidiva. 5.1. Iniziando dalla doglianza con la quale il Pireddu ha lamentato l'aumento di pena per la recidiva specifica infraquinquennale, la censura deve ritenersi fondata in quanto, dal certificato penale in atti, non risulta che il ricorrente abbia commesso delitti della stessa indole di quelli per i quali per i quali è stato condannato. Ne consegue che la sentenza va annullata in parte qua per nuovo esame in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 5.2. La Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione del pubblico ministero, ha negato la concessione delle attenuanti generiche agli imputati, attenuanti che il primo giudice aveva concesso per meglio adeguare la pena al disvalore dei fatti accertati. Egli, quindi, era consapevole dell'esistenza in atti degli elementi valorizzati dalla Corte d'appello per negare le circostanze generiche agli imputati e ha ritenuto, come si evince dal testo della sentenza impugnata che riporta la ratio decidendi in parte qua del primo giudice, di determinare la pena base al di sopra del minimo edittale, per entrambi gli imputati, ma di concedere le attenuanti generiche sul presupposto che la pena finale fosse disallineata rispetto alle finalità rieducative che l'art. 27, comma terzo, Cost. assegna alla sanzione penale. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, secondo il quale le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639 - 01). La Corte d'appello ha tuttavia lasciato privo di spiegazione il motivo in base al quale il giudice di primo grado aveva concesso le attenuanti generiche, riportando proprio ed esclusivamente i passi della motivazione della prima sentenza che, a suo giudizio, deponevano per il diniego delle attenuanti generiche, disinteressandosi se la pena finale fosse o meno congrua rispetto ai principi costituzionali che informano il trattamento penale e che, evocati dal Tribunale, esigevano di essere motivatamente smentiti, ridimensionati attraverso una rideternninazione in melius della pena base, pur in costanza del diniego delle attenuanti generiche, o confermati. La carenza di motivazione sul punto comporta l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla concedibilità delle attenuanti generiche e, all'eventuale, rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 5.3. La doglianza formulata dal Rocca circa la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è inammissibile perché generica e, comunque, non consentita, non risultando sollevata con i motivi di appello. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - limitatamente ai capi 14), 15), 16) e 17) nonché alla concedibilità delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - limitatamente all'aumento per la recidiva, alla concedibilità delle atte