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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02654/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6946-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.I.G.I.[OSCURATO:PERSONA] A R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE PENALE di BARI, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 06946 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 -2- Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.Con ordinanza depositata in data 15/07/2021 il Tribunale di Bari, [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora rileva, approvava il rendiconto di gestione depositato dall’Amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA] e dal coadiutore [OSCURATO:PERSONA], nominati nell’ambito di un procedimento di sequestro preventivo n. 13554/2011 R.G.N.R. avente ad oggetto n. 49 immobili di proprietà degli indagati e di terzi interessati nonché le quote, rappresentanti l’intero capitale sociale, delle società [OSCURATO:PERSONA] Soc.

Cons. a.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione – poi dichiarate fallite – e ancore le quote delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], nonché beni immobili e mobili di dette società.

A fondamento della decisione il Tribunale di Bari rilevava che, in relazione all’imputazione al conto gestione dei compensi liquidati in acconto in favore dell’amministratore giudiziario e del coadiutore, disposta con provvedimenti del 09/06/2014, del 16/11/2015 e del 10/04/2017, oltre alla decadenza dalla facoltà di sollevare le contestazioni, essendosi formato il giudicato sulle determinazioni ivi assunte, l’art. 42 del d.lgs. n. 159/2011 doveva essere interpretato nel senso che, siccome nel caso di revoca del sequestro le somme per il pagamento dei compensi Ric. 2022 n. 06946 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 -3- spettanti all’amministratore giudiziario sono poste a carico dello Stato, quando il sequestro è mantenuto, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all’amministratore giudiziario seguono – anch e nel caso di acconto, se dovuto, sui compensi finali – le regole generali, ossia l’inserimento di dette spese nel conto della gestione ovvero, se la disponibilità del detto conto non sia sufficiente per provvedere al pagamento di esse, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto di recupero.

Ancora, in relazione alla contestazione relativa all’utilizzo delle somme sequestrate a carico del [OSCURATO:PERSONA] per spese di gestione relative ad altri soggetti, riteneva trattarsi, per un verso, di spese legittimamente sostenute dall’amministratore giudiziario mediante l’impiego di somme “a qualunque titolo” nella disponibilità della procedura; per altro verso, trattavasi di spese sostenute per la soddisfazione delle esigenze istituzionali e di custodia propria delle curatele fallimentari, inclusa la [OSCURATO:PERSONA].

Per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 43, quinto comma, D.lgs. n. 159/2011, la Curatela del Fallimento del Consorzio S.I.G.I. [OSCURATO:PERSONA] A R.L. sulla base di due motivi, illustrati da memorie.

Ric. 2022 n. 06946 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 -4-

2. Con il primo motivo, rubricato violazione dell’art. 42 del D.lgs. n. 159/2011, parte ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale di Bari, sulla base di un’errata interpretazione della summenzionata disposizione, non ha disposto che in caso di revoca del sequestro, tutti i compensi, a qualunque titolo percepiti dall’amministratore giudiziario devono essere posti a carico dello Stato.

Con il secondo motivo, rubricato violazione dell’art. 42 del D.lgs. n. 159/2011, contesta che erroneamente il Tribunale di Bari ha ritenuto legittimo l’utilizzo delle somme sequestrate a carico del [OSCURATO:PERSONA] per spese di gestione relative ad altri soggetti, a fronte dell’intervenuta revoca del sequestro.

3. Preliminarmente deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso, non risultando notificato ad alcuno, in quanto proposto secondo le forme del rito penale.

Invero, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento attinente alla domanda di liquidazione dell’ausiliario del giudice nel processo penale deve essere proposto nelle forme del rito civile, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché esso, ove proposto nelle forme del rito penale e, quindi non notificato ad alcuno, è inammissibile. (v.

Cass., n. 21861/2013 e Cass., S.U., n. 19161/2009) Ric. 2022 n. 06946 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 -5- Vertendosi, quindi, nel caso di specie, in ipotesi di ricorso avverso provvedimento attinente alla domanda di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice, il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso nelle forme del rito civile con notifica del ricorso introduttivo e con il successivo deposito.

Pertanto, non risultando il ricorso notificato conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile.

4. In considerazione di quanto sopra rilevato non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

5. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - de lla sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di Ric. 2022 n. 06946 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 -6- un ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6946-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.I.G.I.[OSCURATO:PERSONA] A R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE PENALE di BARI, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 06946 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -2- Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.Con ordinanza depositata in data 15/07/2021 il Tribunale di Bari, [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora rileva, approvava il rendiconto di gestione depositato dall’Amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA] e dal coadiutore [OSCURATO:PERSONA], nominati nell’ambito di un procedimento di sequestro preventivo n. 13554/2011 R.G.N.R. avente ad oggetto n. 49 immobili di proprietà degli indagati e di terzi interessati nonché le quote, rappresentanti l’intero capitale sociale, delle società [OSCURATO:PERSONA] Soc. Cons. a.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione – poi dichiarate fallite – e ancore le quote delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], nonché beni immobili e mobili di dette società. A fondamento della decisione il Tribunale di Bari rilevava che, in relazione all’imputazione al conto gestione dei compensi liquidati in acconto in favore dell’amministratore giudiziario e del coadiutore, disposta con provvedimenti del 09/06/2014, del 16/11/2015 e del 10/04/2017, oltre alla decadenza dalla facoltà di sollevare le contestazioni, essendosi formato il giudicato sulle determinazioni ivi assunte, l’art. 42 del d.lgs. n. 159/2011 doveva essere interpretato nel senso che, siccome nel caso di revoca del sequestro le somme per il pagamento dei compensi Ric. 2022 n. 06946 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -3- spettanti all’amministratore giudiziario sono poste a carico dello Stato, quando il sequestro è mantenuto, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all’amministratore giudiziario seguono – anch e nel caso di acconto, se dovuto, sui compensi finali – le regole generali, ossia l’inserimento di dette spese nel conto della gestione ovvero, se la disponibilità del detto conto non sia sufficiente per provvedere al pagamento di esse, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto di recupero. Ancora, in relazione alla contestazione relativa all’utilizzo delle somme sequestrate a carico del [OSCURATO:PERSONA] per spese di gestione relative ad altri soggetti, riteneva trattarsi, per un verso, di spese legittimamente sostenute dall’amministratore giudiziario mediante l’impiego di somme “a qualunque titolo” nella disponibilità della procedura; per altro verso, trattavasi di spese sostenute per la soddisfazione delle esigenze istituzionali e di custodia propria delle curatele fallimentari, inclusa la [OSCURATO:PERSONA]. Per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 43, quinto comma, D.lgs. n. 159/2011, la Curatela del Fallimento del Consorzio S.I.G.I. [OSCURATO:PERSONA] A R.L. sulla base di due motivi, illustrati da memorie. Ric. 2022 n. 06946 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -4- 2. Con il primo motivo, rubricato violazione dell’art. 42 del D.lgs. n. 159/2011, parte ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale di Bari, sulla base di un’errata interpretazione della summenzionata disposizione, non ha disposto che in caso di revoca del sequestro, tutti i compensi, a qualunque titolo percepiti dall’amministratore giudiziario devono essere posti a carico dello Stato. Con il secondo motivo, rubricato violazione dell’art. 42 del D.lgs. n. 159/2011, contesta che erroneamente il Tribunale di Bari ha ritenuto legittimo l’utilizzo delle somme sequestrate a carico del [OSCURATO:PERSONA] per spese di gestione relative ad altri soggetti, a fronte dell’intervenuta revoca del sequestro. 3. Preliminarmente deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso, non risultando notificato ad alcuno, in quanto proposto secondo le forme del rito penale. Invero, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento attinente alla domanda di liquidazione dell’ausiliario del giudice nel processo penale deve essere proposto nelle forme del rito civile, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché esso, ove proposto nelle forme del rito penale e, quindi non notificato ad alcuno, è inammissibile. (v. Cass., n. 21861/2013 e Cass., S.U., n. 19161/2009) Ric. 2022 n. 06946 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -5- Vertendosi, quindi, nel caso di specie, in ipotesi di ricorso avverso provvedimento attinente alla domanda di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice, il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso nelle forme del rito civile con notifica del ricorso introduttivo e con il successivo deposito. Pertanto, non risultando il ricorso notificato conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile. 4. In considerazione di quanto sopra rilevato non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali. 5. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - de lla sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di Ric. 2022 n. 06946 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -6- un ulteriore importo a titolo di contributo unific