CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 34140/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ig Aléeyoi avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato senza rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la domanda di affidamento al servizio sociale, semilibertà o detenzione domiciliare in favore di [OSCURATO:PERSONA] perché risultato irreperibile. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157, 159, 161, 162, 171, 666, comma 3, 127, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata doveva considerarsi viziata per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza, sia in proprio sia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonché per violazione delle norme processuali vigenti in materia di irreperibilità del condannato, giacché le ricerche, funzionali alla notifica dell'avviso, erano state esperite presso un indirizzo diverso da quello in cui Hysollari ha ritualmente eletto domicilio. Nel provvedimento di determinazione delle pene concorrenti e contestuale sospensione dell'esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 21/05/2018, il condannato risulta [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Cilea n. 11 e assistito dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. Quel provvedimento al pari di quello oggi impugnato era stato notificato all'omonimo avvocato [OSCURATO:PERSONA], la cui pec è emilio.martino56(aavvocatismcv.it, differente da quella del reale difensore di fiducia del condannato: [OSCURATO:EMAIL] . In data 04/07/2018 era stata depositata richiesta ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. presso la Procura delle Repubblica di Napoli, evidenziando l'errore indotto dall'omonimia e allegando dichiarazione a firma di [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso l'abitazione del fratello, [OSCURATO:PERSONA], sita in [OSCURATO:PERSONA], via del Casone n. 132. Tuttavia ai fini della notifica il condannato era stato ricercato in Villa di Briano via Cilea, dove era risultato sconosciuto; i Carabinieri avevano perciò redatto in data 27/12/2023 verbale di vane ricerche inserito nel fascicolo. Dichiarata erroneamente l'irreperibilità senza tener conto dell'intervenuta elezione di domicilio, il Tribunale di Sorveglianza non aveva provveduto a notificare l'avviso nemmeno al difensore di fiducia. Pertanto si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Anche nel procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza, così come dinanzi al giudice dell'esecuzione, «l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza» (sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, Rv. 280189-01; analogamente sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Rv. 265235-01) trth 3. Il difensore ha ggreutelir allegato al ricorso la documentazione che comprova l'intervenuta nuova nomina, depositata in data 04/07/2018, con dichiarazione a firma di [OSCURATO:PERSONA] e contestuale elezione di domicilio presso l'abitazione del fratello, [OSCURATO:PERSONA], sita in [OSCURATO:PERSONA], via del Casone n. 132. Il verbale di vane ricerche dei Carabinieri redatto in data 28/12/2023 non risulta aver tenuto conto di tale elezione di domicilio. ,La notifica, pertanto, è nulla e da tale accertamento consegue anche la nullità dell'attività processuale svolta a seguito dell'omesso avviso al condannato, che travolge anche il provvedimento impugnato. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale di sorveglianza P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso, il 31 maggi