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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06629/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione, tra l'altro, alle seguenti imputazioni provvisorie riportate in rubrica: - capo 1), associazione di stampo mafioso; - capo 35), associazione dedita al narcotraffico. 2.

E' contestata all'indagato la partecipazione, con ruolo direttivo, al sodalizio ‘ndranghetista stanziato nel territorio di Anzio e Nettuno, articolazione locale della casa madre, nonché la partecipazione direttiva alla collegata organizzazione di narcotraffico, operante sul medesimo territorio.

L'esistenza della compagine delocalizzata di 'ndrangheta, sprigionante la forza di intimidazione derivante dal collegamento con la storica organizzazione criminale, esteriormente riconoscibile, sarebbe stata già accertata con sentenza passata in giudicato (pronunciata dal Tribunale di Velletri, in data 21 ottobre 2013, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA]).

La perdurante operatività del sodalizio e il ruolo preminente ancora svoltovi dall'indagato - con particolare riferimento al settore del recupero crediti, al controllo del territorio, alle competizioni elettorali, all'assistenza ai sodali in caso di bisogno - risulterebbero da intercettazioni telefoniche e da dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), dal Tribunale del giudicate credibili e attendibili, nonché obiettivamente riscontrate.

L'esistenza di un distinto sodalizio, dedito al narcotraffico, servente rispetto agli interessi della cosca nel settore e suo principale strumento di profitto, emergerebbe, essa stessa, da un vasto compendio di intercettazioni, ambientali e telefoniche, dalla messagistica sequestrata e visionata e dalle propalazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La sistematicità dei traffici sarebbe svelata dal loro numero e dalla perfetta organizzazione delle operazioni illecite monitorate o richiamate.

Gallace, in qualità di capo e coordinatore, sarebbe intervenuto per favorire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, avrebbe deciso le modalità di vendita e avrebbe risolto le altre questioni inerenti l'attività dell'associazione.

3. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo.

3.1. Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo 1).Il ricorrente segnala l'esistenza di giudicati contraddittori riguardo al sodalizio ivi evocato, in quanto, in altro procedimento penale, definito da sentenza parimenti irrevocabile (quella emessa dall'Autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento Itaca), sarebbe stato accertato lo scioglimento del gruppo Gallace/Novella sin dall'anno 2007 e la costituzione, da allora, in territorio di Guardavalle, di un nuovo organismo criminale, la partecipazione al quale sarebbe stata però esclusa rispetto a Gallace, non avendo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a suo carico trovato riscontro in detto ultimo procedimento.

L'ordinanza impugnata, inoltre, non avrebbe chiarito se la consorteria mafiosa, oggetto della contestazione odierna, fosse la medesima consorteria già debellata a seguito del procedimento Appia, e ricostituitasi, o un diverso ente criminale contestualmente operante.

Secondo il ricorrente, la sua partecipazione alla consorteria, con ruolo qualificato, si ricaverebbe da fonti dichiarative anacronistiche, saggiate in modo inappropriato nella loro affidabilità, nient'affatto riscontrate ab extrinseco.

Dai relativi narrati non si ricaverebbe alcun attivo contributo di Gallace al sodalizio, alcun ruolo dinamico da lui incarnato.

Neppure le intercettazioni in atti, che il motivo per stralci ripercorre, permetterebbero di avallare tale conclusione.

3.2. Nel secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione, in relazione al capo 35).

Sussisterebbe anzitutto violazione del principio del ne bis in idem.

L'organizzazione di narcotraffico, oggetto dell'odierno procedimento, sarebbe la medesima già giudicata nella sede giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], in seno al procedimento Magma.

Tale evidenza sarebbe stata contraddetta, senza ragione, dall'ordinanza impugnata.

Le dichiarazioni e intercettazioni, richiamate a sostegno dell'accusa sul capo 35), sarebbero inadeguate a sorreggere la prospettazione accusatoria, sia quanto alla sussistenza della consorteria, sia quanto alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla medesima.

Sotto il primo profilo, mancherebbero, in radice, gli elementi dimostrativi del pactum sceleris (struttura organizzativa, programma criminoso, dolo specifico), anche a fronte dell'unica condotta attuativa contestata (quella di cui al capo 36) e del ridotto periodo di operatività dell'organizzazione, che con tale condotta risulterebbe dunque esaurita.

Le fonti informative riporterebbero comunque conoscenze datate, non autonomamente vagliate, dal contenuto generico.

Le intercettazioni lascerebbero ampi margini di dubbio.

Sotto il secondo profilo, i dati indiziari sarebbero egualmente carenti.

Essi si baserebbero su poche conversazioni tra terze persone e da «sterili e decontestualizzate» dichiarazioni di collaboratori di giustizia, da cui il Tribunale del riesame avrebbe indebitamente ricavato, nonostante il brevissimo periodo di riferimento, la pretesa disponibilità di Gallace, stabile e indefinita nel tempo, nei confronti dell'intera organizzazione.

L'ordinanza impugnata sarebbe frutto di mere congetture e rifletterebbe una valutazione atomistica e parcellizzata del materiale istruttorio.

Non sarebbero adeguate le argomentazioni in punto di dolo.

Le finalità di agevolazione mafiosa resterebbero indimostrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le questioni processuali, sollevate in entrambi i motivi di ricorso, sono infondate.

Il Tribunale del riesame se ne è invero già fatto carico e nella decisione impugnata esse trovano una definizione allo stato convincente.

Quanto al sodalizio di cui al capo 1), il Tribunale ha opportunamente rimarcato come le compagni associative oggetto dei procedimenti Appia e Itaca insistano in ambiti territoriali differenti, circostanza che, di per sé sola, esclude la possibilità di identificarli e di configurare la pretesa contraddizione tra i giudicati intervenuti a loro proposito.

Il sodalizio odierno si pone poi, nell'ineccepibile ricostruzione operata dal giudice a quo, in evidente linea di continuità con quello rilevato dal procedimento Appia, quanto ad oggetto, attività, territorio di riferimento e nucleo essenziale di partecipi, sicché non si intravvedono ambiguità e criticità di sorta nel ragionamento giudiziale al riguardo.

Rispetto, poi, al sodalizio di cui al capo 35), la diversità strutturale, nonché di operatività territoriale e temporale, tra l'organizzazione di narcotraffico odierna, e quella oggetto del procedimento Magma, è stata ampiamente illustrata dall'ordinanza impugnata, con affermazioni in questa sede non efficacemente contrastate.

Non può allora essere accolta l'eccezione di bis in idem, anche tenuto conto della naturale fluidità dell'imputazione cautelare e dei limiti che, nello scrutinare la materia, incontra la Corte di legittimità, ogni qualvolta ciò comporti la necessità di accertamenti di fatto, che alla Corte sono notoriamente preclusi (da ultimo, Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282044-01).

2. Il primo motivo è infondato, anche nella sua parte residua.

L'esistenza della cosca di cui al capo 1) e il ruolo direttivo già ricopertovi da Gallace sono state accertate con forza e valore di giudicato.

La persistenza di un tale ruolo, per il periodo ulteriore oggetto dell'odierna contestazione, è allo stato avallata da un compendio indiziario eloquente, come tale correttamente valutato dal giudice del riesame, alimentato da fonti convergenti, di natura dichiarativa e documentale.

Numerosi sono i collaboratori di giustizia che fanno riferimento a Gallace nella mantenuta veste di guida dell'organizzazione criminale, e l'ordinanza impugnata è puntuale nella ricognizione dei requisiti di adeguatezza e concludenza delle chiamate in correità, avvenuta nel pieno rispetto dei principi inerenti la valutazione della prova dichiarativa offerta da collaboratori medesimi, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Conformemente ad essa (ex pluribus, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01), il Tribunale del riesame non ha mancato di verificare la credibilità soggettiva dei dichiaranti (esaminandone la personalità e i rapporti con gli indagati e con le fonti dirette), l'attendibilità dei loro narrati (l'intrinseca consistenza e le caratteristiche di spontaneità, precisione, completezza e costanza), la loro pertinenza con riferimento al tempo dell'operata contestazione, nonché la loro vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante.

A riscontro ulteriore, di natura esterna, è stato valorizzato il contenuto di plurime intercettazioni telefoniche, di certo non anacronistiche, che il ricorrente pretende vanamente di ridiscutere in questa sede, mentre esso non appare manifestamente falsato o travisato, sfuggendo così nel suo ulteriore apprezzamento al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389- 01) In punto di gravità indiziaria sul capo 1) l'ordinanza impugnata possiede dunque un corredo argomentativo esaustivo e coerente, privo di aporie logiche, che resiste alle prospettate doglianze.

3. Il secondo motivo è infondato, anche nella sua parte residua.

3.1. E' noto che, per la configurabilità dell'associazione criminosa, dedita al narcotraffico, è richiesta la presenza di un'organizzazione a tal fine diretta, non necessariamente complessa, ma deducibile anche dalla predisposizione, con il concorso dei singoli associati, di mezzi adeguati al perseguimento dell'obiettivo comune, tali da rappresentare un supporto stabile e minimamente duraturo alle singole deliberazioni criminose (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583-01).

Siffatta organizzazione, ove non rudimentale, può risultare strutturata in senso verticale, dovendosi allora distinguere chi al suo interno assuma una posizione propriamente apicale, chi rivesta il ruolo di organizzatore in quanto incaricato di coordinare l'attività dei compartecipi e di assicurare la funzionalità delle strutture del sodalizio in posizione subalterna rispetto ai vertici del sodalizio, e quanti si limitino ad aderirvi (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736-02; Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476- 02) Il Tribunale del riesame non si è discostato, nel caso di specie, da tali principi.

Esso ha infatti basato il giudizio di gravità indiziaria sul contenuto di intercettazioni telefoniche, non illogicamente interpretate, e sui contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia, esaminati nel rispetto dei canoni valutativi sopra enunciati, adeguatamente evocativi di una sistematica e persistente attività di narcotraffico, facente perno sulla figura dell'indagato, che ne risultava il capo indiscusso.

L'ordinanza impugnata ha dunque derivato la direzione associativa - allo stato, e senza pregiudizio del definitivo e compiuto accertamento che potrà essere compiuto nella fase del giudizio - dal rapporto di preminenza dell'indagato sugli altri concorrenti, impegnati nella reiterata consumazione di reati-fine.

Nella organicità della loro realizzazione, e nell'esecuzione professionale, sono stati invece colti, ineccepibilmente, i segnali di manifestazione dell'associazione dall'indagato promossa e diretta.

L'ordinanza impugnata appare, conclusivamente, correttamente motivata, sia sull'esistenza del sodalizio di narcotraffico, che sull'inserimento funzionale dell'indagato al suo interno, con ruolo di assoluta preminenza.

3.2. Quanto poi alla configurabilità dell'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, il motivo è sul punto inammissibile.

L'interesse a contestare, in sede cautelare, l'esistenza di una o più circostanze aggravanti sussiste, infatti, solo se da ciò dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508- 01), o comunque se dall'esclusione o dalla riqualificazione derivi, per l'indagato, una concreta utilità (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783-01; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Pisano, Rv. 258984-01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502-01).

Nella specie, dall'esistenza o meno dell'aggravante di agevolazione mafiosa non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della misura, la legittimità di essa (non vi sono del resto censure, che direttamente investano il profilo delle esigenze cautelari); né al relativo riscontro è ancorata l'individuazione di un diverso termine di fase della custodia cautelare.

4. Il ricorso deve essere, di conseguenza, respinto, con addebito al ricorrente delle spese processuali ai sensi dell'art 616 cod. proc. pen.

La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione, tra l'altro, alle seguenti imputazioni provvisorie riportate in rubrica: - capo 1), associazione di stampo mafioso; - capo 35), associazione dedita al narcotraffico. 2. E' contestata all'indagato la partecipazione, con ruolo direttivo, al sodalizio ‘ndranghetista stanziato nel territorio di Anzio e Nettuno, articolazione locale della casa madre, nonché la partecipazione direttiva alla collegata organizzazione di narcotraffico, operante sul medesimo territorio. L'esistenza della compagine delocalizzata di 'ndrangheta, sprigionante la forza di intimidazione derivante dal collegamento con la storica organizzazione criminale, esteriormente riconoscibile, sarebbe stata già accertata con sentenza passata in giudicato (pronunciata dal Tribunale di Velletri, in data 21 ottobre 2013, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA]). La perdurante operatività del sodalizio e il ruolo preminente ancora svoltovi dall'indagato - con particolare riferimento al settore del recupero crediti, al controllo del territorio, alle competizioni elettorali, all'assistenza ai sodali in caso di bisogno - risulterebbero da intercettazioni telefoniche e da dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), dal Tribunale del giudicate credibili e attendibili, nonché obiettivamente riscontrate. L'esistenza di un distinto sodalizio, dedito al narcotraffico, servente rispetto agli interessi della cosca nel settore e suo principale strumento di profitto, emergerebbe, essa stessa, da un vasto compendio di intercettazioni, ambientali e telefoniche, dalla messagistica sequestrata e visionata e dalle propalazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sistematicità dei traffici sarebbe svelata dal loro numero e dalla perfetta organizzazione delle operazioni illecite monitorate o richiamate. Gallace, in qualità di capo e coordinatore, sarebbe intervenuto per favorire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, avrebbe deciso le modalità di vendita e avrebbe risolto le altre questioni inerenti l'attività dell'associazione. 3. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo. 3.1. Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo 1).Il ricorrente segnala l'esistenza di giudicati contraddittori riguardo al sodalizio ivi evocato, in quanto, in altro procedimento penale, definito da sentenza parimenti irrevocabile (quella emessa dall'Autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento Itaca), sarebbe stato accertato lo scioglimento del gruppo Gallace/Novella sin dall'anno 2007 e la costituzione, da allora, in territorio di Guardavalle, di un nuovo organismo criminale, la partecipazione al quale sarebbe stata però esclusa rispetto a Gallace, non avendo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a suo carico trovato riscontro in detto ultimo procedimento. L'ordinanza impugnata, inoltre, non avrebbe chiarito se la consorteria mafiosa, oggetto della contestazione odierna, fosse la medesima consorteria già debellata a seguito del procedimento Appia, e ricostituitasi, o un diverso ente criminale contestualmente operante. Secondo il ricorrente, la sua partecipazione alla consorteria, con ruolo qualificato, si ricaverebbe da fonti dichiarative anacronistiche, saggiate in modo inappropriato nella loro affidabilità, nient'affatto riscontrate ab extrinseco. Dai relativi narrati non si ricaverebbe alcun attivo contributo di Gallace al sodalizio, alcun ruolo dinamico da lui incarnato. Neppure le intercettazioni in atti, che il motivo per stralci ripercorre, permetterebbero di avallare tale conclusione. 3.2. Nel secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione, in relazione al capo 35). Sussisterebbe anzitutto violazione del principio del ne bis in idem. L'organizzazione di narcotraffico, oggetto dell'odierno procedimento, sarebbe la medesima già giudicata nella sede giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], in seno al procedimento Magma. Tale evidenza sarebbe stata contraddetta, senza ragione, dall'ordinanza impugnata. Le dichiarazioni e intercettazioni, richiamate a sostegno dell'accusa sul capo 35), sarebbero inadeguate a sorreggere la prospettazione accusatoria, sia quanto alla sussistenza della consorteria, sia quanto alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla medesima. Sotto il primo profilo, mancherebbero, in radice, gli elementi dimostrativi del pactum sceleris (struttura organizzativa, programma criminoso, dolo specifico), anche a fronte dell'unica condotta attuativa contestata (quella di cui al capo 36) e del ridotto periodo di operatività dell'organizzazione, che con tale condotta risulterebbe dunque esaurita. Le fonti informative riporterebbero comunque conoscenze datate, non autonomamente vagliate, dal contenuto generico. Le intercettazioni lascerebbero ampi margini di dubbio. Sotto il secondo profilo, i dati indiziari sarebbero egualmente carenti. Essi si baserebbero su poche conversazioni tra terze persone e da «sterili e decontestualizzate» dichiarazioni di collaboratori di giustizia, da cui il Tribunale del riesame avrebbe indebitamente ricavato, nonostante il brevissimo periodo di riferimento, la pretesa disponibilità di Gallace, stabile e indefinita nel tempo, nei confronti dell'intera organizzazione. L'ordinanza impugnata sarebbe frutto di mere congetture e rifletterebbe una valutazione atomistica e parcellizzata del materiale istruttorio. Non sarebbero adeguate le argomentazioni in punto di dolo. Le finalità di agevolazione mafiosa resterebbero indimostrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le questioni processuali, sollevate in entrambi i motivi di ricorso, sono infondate. Il Tribunale del riesame se ne è invero già fatto carico e nella decisione impugnata esse trovano una definizione allo stato convincente. Quanto al sodalizio di cui al capo 1), il Tribunale ha opportunamente rimarcato come le compagni associative oggetto dei procedimenti Appia e Itaca insistano in ambiti territoriali differenti, circostanza che, di per sé sola, esclude la possibilità di identificarli e di configurare la pretesa contraddizione tra i giudicati intervenuti a loro proposito. Il sodalizio odierno si pone poi, nell'ineccepibile ricostruzione operata dal giudice a quo, in evidente linea di continuità con quello rilevato dal procedimento Appia, quanto ad oggetto, attività, territorio di riferimento e nucleo essenziale di partecipi, sicché non si intravvedono ambiguità e criticità di sorta nel ragionamento giudiziale al riguardo. Rispetto, poi, al sodalizio di cui al capo 35), la diversità strutturale, nonché di operatività territoriale e temporale, tra l'organizzazione di narcotraffico odierna, e quella oggetto del procedimento Magma, è stata ampiamente illustrata dall'ordinanza impugnata, con affermazioni in questa sede non efficacemente contrastate. Non può allora essere accolta l'eccezione di bis in idem, anche tenuto conto della naturale fluidità dell'imputazione cautelare e dei limiti che, nello scrutinare la materia, incontra la Corte di legittimità, ogni qualvolta ciò comporti la necessità di accertamenti di fatto, che alla Corte sono notoriamente preclusi (da ultimo, Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282044-01). 2. Il primo motivo è infondato, anche nella sua parte residua. L'esistenza della cosca di cui al capo 1) e il ruolo direttivo già ricopertovi da Gallace sono state accertate con forza e valore di giudicato. La persistenza di un tale ruolo, per il periodo ulteriore oggetto dell'odierna contestazione, è allo stato avallata da un compendio indiziario eloquente, come tale correttamente valutato dal giudice del riesame, alimentato da fonti convergenti, di natura dichiarativa e documentale. Numerosi sono i collaboratori di giustizia che fanno riferimento a Gallace nella mantenuta veste di guida dell'organizzazione criminale, e l'ordinanza impugnata è puntuale nella ricognizione dei requisiti di adeguatezza e concludenza delle chiamate in correità, avvenuta nel pieno rispetto dei principi inerenti la valutazione della prova dichiarativa offerta da collaboratori medesimi, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Conformemente ad essa (ex pluribus, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01), il Tribunale del riesame non ha mancato di verificare la credibilità soggettiva dei dichiaranti (esaminandone la personalità e i rapporti con gli indagati e con le fonti dirette), l'attendibilità dei loro narrati (l'intrinseca consistenza e le caratteristiche di spontaneità, precisione, completezza e costanza), la loro pertinenza con riferimento al tempo dell'operata contestazione, nonché la loro vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante. A riscontro ulteriore, di natura esterna, è stato valorizzato il contenuto di plurime intercettazioni telefoniche, di certo non anacronistiche, che il ricorrente pretende vanamente di ridiscutere in questa sede, mentre esso non appare manifestamente falsato o travisato, sfuggendo così nel suo ulteriore apprezzamento al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389- 01) In punto di gravità indiziaria sul capo 1) l'ordinanza impugnata possiede dunque un corredo argomentativo esaustivo e coerente, privo di aporie logiche, che resiste alle prospettate doglianze. 3. Il secondo motivo è infondato, anche nella sua parte residua. 3.1. E' noto che, per la configurabilità dell'associazione criminosa, dedita al narcotraffico, è richiesta la presenza di un'organizzazione a tal fine diretta, non necessariamente complessa, ma deducibile anche dalla predisposizione, con il concorso dei singoli associati, di mezzi adeguati al perseguimento dell'obiettivo comune, tali da rappresentare un supporto stabile e minimamente duraturo alle singole deliberazioni criminose (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583-01). Siffatta organizzazione, ove non rudimentale, può risultare strutturata in senso verticale, dovendosi allora distinguere chi al suo interno assuma una posizione propriamente apicale, chi rivesta il ruolo di organizzatore in quanto incaricato di coordinare l'attività dei compartecipi e di assicurare la funzionalità delle strutture del sodalizio in posizione subalterna rispetto ai vertici del sodalizio, e quanti si limitino ad aderirvi (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736-02; Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476- 02) Il Tribunale del riesame non si è discostato, nel caso di specie, da tali principi. Esso ha infatti basato il giudizio di gravità indiziaria sul contenuto di intercettazioni telefoniche, non illogicamente interpretate, e sui contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia, esaminati nel rispetto dei canoni valutativi sopra enunciati, adeguatamente evocativi di una sistematica e persistente attività di narcotraffico, facente perno sulla figura dell'indagato, che ne risultava il capo indiscusso. L'ordinanza impugnata ha dunque derivato la direzione associativa - allo stato, e senza pregiudizio del definitivo e compiuto accertamento che potrà essere compiuto nella fase del giudizio - dal rapporto di preminenza dell'indagato sugli altri concorrenti, impegnati nella reiterata consumazione di reati-fine. Nella organicità della loro realizzazione, e nell'esecuzione professionale, sono stati invece colti, ineccepibilmente, i segnali di manifestazione dell'associazione dall'indagato promossa e diretta. L'ordinanza impugnata appare, conclusivamente, correttamente motivata, sia sull'esistenza del sodalizio di narcotraffico, che sull'inserimento funzionale dell'indagato al suo interno, con ruolo di assoluta preminenza. 3.2. Quanto poi alla configurabilità dell'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, il motivo è sul punto inammissibile. L'interesse a contestare, in sede cautelare, l'esistenza di una o più circostanze aggravanti sussiste, infatti, solo se da ciò dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508- 01), o comunque se dall'esclusione o dalla riqualificazione derivi, per l'indagato, una concreta utilità (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783-01; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Pisano, Rv. 258984-01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502-01). Nella specie, dall'esistenza o meno dell'aggravante di agevolazione mafiosa non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della misura, la legittimità di essa (non vi sono del resto censure, che direttamente investano il profilo delle esigenze cautelari); né al relativo riscontro è ancorata l'individuazione di un diverso termine di fase della custodia cautelare. 4. Il ricorso deve essere, di conseguenza, respinto, con addebito al ricorrente delle spese processuali ai sensi dell'art 616 cod. proc. pen. La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre
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