CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 08314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito de plano. [OSCURATO:PERSONA] FATTOe [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 04/11/2025 con cui la Corte di a ppello di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicatoallo stesso ex art. 599 - bis cod. proc. pen. la pena di anni 1 , mesi 6 di reclusione ed euro 3 00,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 628 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erronea applicazione dell’art. 628 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato di rapina da ritenersi di lieve entità in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 86/2024. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte di cassazioneha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599 - bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabili nel caso di specie. Nel concordato in appello , infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata -da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). 4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 febbraio 2026. I