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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2024

Cassazione n. 43116/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 11/3/2024 confermava la sentenza del Tribunale di Foggia in data 30/11/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2.

L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo articolato motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione.

Osserva che Corte territoriale non ha tenuto conto delle obiezioni difensive in punto di responsabilità dell'imputato, in relazione all'uso esclusivo del locale ove sono stati rinvenuti i motori ed i pezzi di ricambio di autovetture in sequestro ed alla consapevolezza in capo al Sellitri della provenienza delittuosa dei beni sequestrati.

Rileva, inoltre, che, con riferimento al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla contestata recidiva, la motivazione è del tutto carente, specie se si considera che l'entità della pena non è prossima ai minimi edittali e che sul secondo punto vi è solo un generico riferimento alla personalità dell'imputato, che non giustifica il riconoscimento della recidiva.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, sia con riferimento al giudizio di colpevolezza, che con riferimento alla assoluta indeterminatezza e genericità della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1.1. Il primo motivo è articolato in diversi punti.

1.1.1. Sotto il profilo relativo al giudizio di responsabilità, il motivo non è consentito, perché reitera pedissequamente le doglianze già dedotte in appello e motivatamente disattese dal giudice di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Peraltro, il motivo è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità.

Il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità, invero, è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, EII requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Orbene, la sentenza impugnata - che in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all'imputato ed alla sua dichiarazione di responsabilità costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01) - ha evidenziato come risulti provato al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'odierno ricorrente in relazione alla ricettazione ascrittagli.

In proposito, ha evidenziato che il box all'interno del quale sono stati rinvenuti i motori ed i ricambi di autovetture di provenienza furtiva era locato al Sellitri che il furgone parcheggiato davanti all'ingresso era del ricorrente. inoltre, s;e7 ri'lra3reU) comportamento da questi tenuto alla vista dei verbalizzanti (l'imputato si nascondeva dietro il furgone per cercare di sfuggire alla identificazione), oltre alla mancanza di qualsivoglia spiegazione in ordine al possesso di detti beni di provenienza illecita.

Trattasi di motivazione congrua e immune da vizi logici.

1.1.2. Coglie, invece, nel segno il profilo che contesta la inadeguatezza della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva reiterata specifica, atteso che entrambi i giudici di merito si sono limitati ad un mero riferimento ai precedenti penali da cui il Sellitri è gravato.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che la recidiva «non può essere considerata unicamente come espressione di uno status soggettivo del reo, delineato dai suoi precedenti penali.

La necessità del presupposto sostanziale di maggiore colpevolezza e pericolosità, del quale il nuovo delitto sia sintomatico, collega invece la recidiva anche ad un dato fattuale, ossia tale nuovo delitto nelle sue oggettive caratteristiche. ... coerentemente con la sua natura circostanziale, la recidiva opera in questa prospettiva come adeguamento della risposta sanzionatoria alla effettiva gravità del nuovo delitto.

La peculiarità di questa funzione è nella necessità che tale gravità sia valutata nella sua relazione con i precedenti reati commessi, qualificata alla luce dell'incidenza nell'incremento della colpevolezza e della pericolosità del soggetto» (Sez.

U, n. 32318 del 30/3/2023, Sabbatini, in motivazione).

In altri termini, la recidiva non corrisponde ad un mero status desumibile dal certificato penale, ma rappresenta una concreta espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale in relazione al reato commesso, ove rapportato ai delitti oggetto delle precedenti condanne, che è indicativa della resistenza del reo all'effetto dissuasivo che deriva dalla revisione critica del proprio vissuto criminale in conseguenza di tali condanne e del conseguente rafforzamento della propria determinazione delittuosa.

Ebbene, la sentenza impugnata non dà conto del perché il nuovo reato sia espressione di una maggiore colpevolezza o di una maggiore pericolosità dell'imputato, limitandosi - si ribadisce - a indicare i precedenti penali annotati sul certificato penale del Sellitri, con la conseguenza che deve essere annullata sul punto con rinvio alla Corte territoriale, affinché motivi specificamente sulla sussistenza della contestata recidiva.

1.1.3. Gli altri profili relativi al trattamento sanzionatorio risultano allo stato assorbiti, venendo in rilievo solo all'esito del nuovo esame della Corte territoriale in punto di recidiva.

1.2. Il secondo motivo non è consentito perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, la doglianza relativa alla manifesta illogicità del giudizio di colpevolezza e alla indeterminatezza della pena si limita ad una mera asserzione, ad una enunciazione che non esplicita le ragioni sottese.

Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01).

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.

P. Q. M.Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 11/3/2024 confermava la sentenza del Tribunale di Foggia in data 30/11/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo articolato motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione. Osserva che Corte territoriale non ha tenuto conto delle obiezioni difensive in punto di responsabilità dell'imputato, in relazione all'uso esclusivo del locale ove sono stati rinvenuti i motori ed i pezzi di ricambio di autovetture in sequestro ed alla consapevolezza in capo al Sellitri della provenienza delittuosa dei beni sequestrati. Rileva, inoltre, che, con riferimento al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla contestata recidiva, la motivazione è del tutto carente, specie se si considera che l'entità della pena non è prossima ai minimi edittali e che sul secondo punto vi è solo un generico riferimento alla personalità dell'imputato, che non giustifica il riconoscimento della recidiva. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, sia con riferimento al giudizio di colpevolezza, che con riferimento alla assoluta indeterminatezza e genericità della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo è articolato in diversi punti. 1.1.1. Sotto il profilo relativo al giudizio di responsabilità, il motivo non è consentito, perché reitera pedissequamente le doglianze già dedotte in appello e motivatamente disattese dal giudice di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Peraltro, il motivo è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità, invero, è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, EII requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Orbene, la sentenza impugnata - che in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all'imputato ed alla sua dichiarazione di responsabilità costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01) - ha evidenziato come risulti provato al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'odierno ricorrente in relazione alla ricettazione ascrittagli. In proposito, ha evidenziato che il box all'interno del quale sono stati rinvenuti i motori ed i ricambi di autovetture di provenienza furtiva era locato al Sellitri che il furgone parcheggiato davanti all'ingresso era del ricorrente. inoltre, s;e7 ri'lra3reU) comportamento da questi tenuto alla vista dei verbalizzanti (l'imputato si nascondeva dietro il furgone per cercare di sfuggire alla identificazione), oltre alla mancanza di qualsivoglia spiegazione in ordine al possesso di detti beni di provenienza illecita. Trattasi di motivazione congrua e immune da vizi logici. 1.1.2. Coglie, invece, nel segno il profilo che contesta la inadeguatezza della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva reiterata specifica, atteso che entrambi i giudici di merito si sono limitati ad un mero riferimento ai precedenti penali da cui il Sellitri è gravato. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che la recidiva «non può essere considerata unicamente come espressione di uno status soggettivo del reo, delineato dai suoi precedenti penali. La necessità del presupposto sostanziale di maggiore colpevolezza e pericolosità, del quale il nuovo delitto sia sintomatico, collega invece la recidiva anche ad un dato fattuale, ossia tale nuovo delitto nelle sue oggettive caratteristiche. ... coerentemente con la sua natura circostanziale, la recidiva opera in questa prospettiva come adeguamento della risposta sanzionatoria alla effettiva gravità del nuovo delitto. La peculiarità di questa funzione è nella necessità che tale gravità sia valutata nella sua relazione con i precedenti reati commessi, qualificata alla luce dell'incidenza nell'incremento della colpevolezza e della pericolosità del soggetto» (Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Sabbatini, in motivazione). In altri termini, la recidiva non corrisponde ad un mero status desumibile dal certificato penale, ma rappresenta una concreta espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale in relazione al reato commesso, ove rapportato ai delitti oggetto delle precedenti condanne, che è indicativa della resistenza del reo all'effetto dissuasivo che deriva dalla revisione critica del proprio vissuto criminale in conseguenza di tali condanne e del conseguente rafforzamento della propria determinazione delittuosa. Ebbene, la sentenza impugnata non dà conto del perché il nuovo reato sia espressione di una maggiore colpevolezza o di una maggiore pericolosità dell'imputato, limitandosi - si ribadisce - a indicare i precedenti penali annotati sul certificato penale del Sellitri, con la conseguenza che deve essere annullata sul punto con rinvio alla Corte territoriale, affinché motivi specificamente sulla sussistenza della contestata recidiva. 1.1.3. Gli altri profili relativi al trattamento sanzionatorio risultano allo stato assorbiti, venendo in rilievo solo all'esito del nuovo esame della Corte territoriale in punto di recidiva. 1.2. Il secondo motivo non è consentito perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza relativa alla manifesta illogicità del giudizio di colpevolezza e alla indeterminatezza della pena si limita ad una mera asserzione, ad una enunciazione che non esplicita le ragioni sottese. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. P. Q. M.Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiar
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