CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 del GIP TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Parma, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione ad una pluralità di episodi di cessione di sostanza stupefacente, ritenuta la continuazione con altro reato giudicato con sentenza irrevocabile. 2. Gli imputati, a mezzo del difensore, ricorrono per cassazione avverso tale sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo il giudice valutato la ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. 3. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte - e poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o di erronea qualificazione giuridica o di vizio di volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per completezza espositiva, si rileva come la sentenza di applicazione della pena, che recepisce l'accordo fra le parti, risulti adeguatamente motivata in relazione al profilo dedotto nel ricorso, avendo il giudice provveduto a richiamare espressamente l'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di taluna delle ipotesi ivi previste. La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende