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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 24320/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 5 maggio 2021 la Corte di appello di Torino rigettava l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 30 maggio 2018 del Tribunale ordinario di Alessandria, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2020, in forza della quale il ricorrente era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 110, 648 c.p.

La corte di merito, nel rilevare che il decreto di citazione a giudizio era stato ritualmente notificato al predetto il quale aveva nominato difensore di fiducia ed in precedenza eletto domicilio presso il proprio legale, ha precisato che, nella specie, non era configurabile l'incolpevole conoscenza del procedimento in quanto lo Sciacca era venuto meno ai suoi doveri di informazione derivanti dalla sua qualità di imputato.2.

Propone ricorso per cassazione il difensore del condannato il quale, con un unico motivo, deduce violazione dell'art. 629 bis c.p.p. nonché vizio di motivazione.

Assume che la corte di appello aveva trascurato il profilo decisivo dedotto relativo alla circostanza che la notifica al difensore di fiducia della citazione a giudizio doveva ritenersi affetta da nullità assoluta atteso che in ragione della infruttuosità della notifica presso il domicilio eletto per irreperibilità del destinatario doveva procedersi alla notifica nelle forme di cui all' art. 170 comma 3 c.p.p.

Rileva che la mancata partecipazione all' udienza non gli era in alcun modo imputabile in quanto il nominato difensore di fiducia aveva rinunziato al mandato e gli aveva comunicato tale rinunzia mediante raccomandata in atti della quale mancava la ricevuta di ritorno.

Osserva, ancora, che in ragione della intervenuta rinunzia tutte le notifiche dovevano essere effettuate al difensore d' ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p.

3. La Procura Generale, con requisitoria scritta in atti, ha chiesto rigettarsi il ricorso osservando che, nella specie, non poteva parlarsi di incolpevole mancata conoscenza del processo e ciò in ragione dell'intervenuta nomina del difensore di fiducia e dei doveri informativi gravanti sull' imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è da ritenere inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

2. Osserva il Collegio che l'effetto integralmente restitutorio di cui alla invocata norma, speculare rispetto al previgente istituto di cui all'art. 625 ter c.p.p. è correlato ad un rigoroso accertamento dei presupposti che lo legittimano.

Sul punto va richiamato il principio, affermato in relazione alla previgente norma in tema di rescissione del giudicato, secondo cui sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter c.p.p., in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza (Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554).

Ne consegue che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale al quale questo Collegio si conforma per condivise ragioni, in tema di rescissione del giudicato, il riconoscimento dell'ignoranza incolpevole deve avvenire sulla scorta di tutti gli eventi indicativi della conoscenza della pendenza giudiziaria, se pure verificatesi nella fase delle indagini: con la precisazione che la disciplina codicistica individua in capo all'imputato, consapevole della pendenza del giudizio a suo carico, un preciso onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento.

E detti principi, elaborati dalla giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina di cui all'art. 625 ter c.p.p., risultano pienamente applicabili all'identico istituto della rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p., oggi di competenza della corte di appello, fattispecie che risulta regolata secondo i medesimi paradigmi della previgente disciplina.

Sempre in premessa va ancora osservato che la citazione in appello è stata ritualmente effettuata presso il legale di fiducia in ragione della irreperibilità del destinatario.

E' appena il caso di ricordare che la vocatio in iudicium, nel caso di specie, si è regolarmente perfezionata con la notifica negativa presso il domicilio dichiarato.

L'esito di tale notifica, che attestava il definitivo allontanamento da quel domicilio, comportava che l'ufficiale giudiziario non fosse tenuto a percorrere le formalità previste dall'art. 170 cod. proc. pen. e giustificava la notifica ex art. 161, ult. comma, c.p.p. senza necessità di ulteriori adempimenti (vedi Sez.

U - , Sentenza n. 14573 del 25/11/2021 Ud. (dep. 14/04/2022 ) Rv. 282848).

2.1. Orbene, l'art. 629 bis c.p.p., stabilisce espressamente che il condannato con sentenza passata in giudicato può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una "incolpevole" mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Il disposto di detta norma deve essere comparato con il testo dell'art. 420 bis c.p.p. (nel testo novellato dalla L. n. 67 del 2014) che al comma 2, nella parte qui di interesse, così testualmente recita: "Salvo quanto previsto dall'art. 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio... nonchè nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo".

L'attuale disciplina individua, invero, in capo all'accusato "consapevole" dell'esistenza della pendenza, un preciso onere di diligenza che si declina sia nel dovere di informarsi circa lo stato della progressione processuale, sia nell'onere di esercitare le facoltà e i diritti che gli sono riconosciuti ogni volta che lo stesso abbia conoscenza dell'esistenza del processo.

Il caso di specie è caratterizzato da una conoscenza del processo da parte dell'imputato conseguente all'avvenuta notifica presso il domicilio eletto ed è, inoltre, indiscutibile che, al momento dell'elezione di domicilio, il ricorrente ben poteva comprendere le conseguenze alle quali sarebbe andato incontro.

Ne deriva che la (regolare) notificazione della citazione in appello eseguita non direttamente nelle mani dell'imputato potrebbe sì potenzialmente aver dato luogo alla mancata conoscenza da parte di quest' ultimo della data di celebrazione del processo e dei successivi sviluppi ma per converso ciò è derivato, esclusivamente, da una sua condotta non certo "incolpevole" che, in quanto tale, non consente di ritenere configurate le condizioni di cui all'art.629 bis c.p.p., comma 1, per ottenere la rescissione del giudicato.D'altro canto, diversamente opinando, si potrebbe giungere al paradosso che la volontaria elezione o dichiarazione di un domicilio non seguita da un'attivazione dell'interessato a prendere contatti con le persone domiciliatarie ovvero a comunicare eventuali mutamenti in relazione a quanto dichiarato possa diventare un agevole escamotage per vanificare l'esito del processo in absentia attraverso il ricorso (potenzialmente attuabile anche a distanza di anni) al rimedio di cui all'art. 629 bis c.p.p., con conseguenze inaccettabili in relazione al sistema penale vigente.

Nel caso in esame risulta che lo Sciacca durante le indagini preliminari aveva nominato difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed eletto domicilio presso il suo studio dove era stato notificato l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.; in data 19 giugno 2013 l'allora indagato aveva modificato il domicilio eletto indicando la propria residenza; il decreto di citazione in appello era stato notificato a mezzo posta al suddetto indirizzo con esito negativo e, quindi, notificato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, ult. comma, cod. proc. pen.; in prossimità della prima udienza dibattimentale il difensore di fiducia, in assenza di contatti con l'assistito, aveva rinunciato al mandato difensivo.

Sussiste, invero, ad avviso di questa Corte colpa evidente in capo allo Sciacca nella mancata conoscenza del processo stante la consapevolezza da parte del ricorrente della pendenza del procedimento penale, l' instaurazione di un rapporto fiduciario con il legale ed in seguito la inerzia del ricorrente medesimo che ha omesso, senza addurre alcuna giustificazione, di comunicare il nuovo recapito all'Ufficio che procedeva e al difensore di fiducia, costretto alla rinuncia all'incarico proprio per mancanza di contatti con il proprio assistito.

Tale condotta è certamente preclusiva del ricorso alla rescissione del giudicato di cui alla richiamata norma, avendo il predetto eletto regolarmente domicilio e nominato difensore di fiducia non attivandosi, tuttavia, per i contatti informativi necessari per la conoscenza dello sviluppo del procedimento.

La circostanza, poi, che il legale nel corso del procedimento abbia rinunziato al mandato non muta i termini della questione e non rende "incolpevole" la condotta dello Sciacca chiaramente assai negligente quanto alla attivazione dei suoi doveri di informazione.

In tal senso va richiamato il condivisibile precedente giurisprudenziale secondo cui in tema di processo celebrato in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., la nomina del difensore di fiducia non costituisce un dato meramente formale, ma è un elemento dal quale dedurre con certezza che l'imputato ha avuto conoscenza del processo. (Sez. 3, n. 49800 del 17/07/2018 - dep. 31/10/2018, T, Rv. 27430401).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 5 maggio 2021 la Corte di appello di Torino rigettava l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 30 maggio 2018 del Tribunale ordinario di Alessandria, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2020, in forza della quale il ricorrente era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 110, 648 c.p. La corte di merito, nel rilevare che il decreto di citazione a giudizio era stato ritualmente notificato al predetto il quale aveva nominato difensore di fiducia ed in precedenza eletto domicilio presso il proprio legale, ha precisato che, nella specie, non era configurabile l'incolpevole conoscenza del procedimento in quanto lo Sciacca era venuto meno ai suoi doveri di informazione derivanti dalla sua qualità di imputato.2. Propone ricorso per cassazione il difensore del condannato il quale, con un unico motivo, deduce violazione dell'art. 629 bis c.p.p. nonché vizio di motivazione. Assume che la corte di appello aveva trascurato il profilo decisivo dedotto relativo alla circostanza che la notifica al difensore di fiducia della citazione a giudizio doveva ritenersi affetta da nullità assoluta atteso che in ragione della infruttuosità della notifica presso il domicilio eletto per irreperibilità del destinatario doveva procedersi alla notifica nelle forme di cui all' art. 170 comma 3 c.p.p. Rileva che la mancata partecipazione all' udienza non gli era in alcun modo imputabile in quanto il nominato difensore di fiducia aveva rinunziato al mandato e gli aveva comunicato tale rinunzia mediante raccomandata in atti della quale mancava la ricevuta di ritorno. Osserva, ancora, che in ragione della intervenuta rinunzia tutte le notifiche dovevano essere effettuate al difensore d' ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. 3. La Procura Generale, con requisitoria scritta in atti, ha chiesto rigettarsi il ricorso osservando che, nella specie, non poteva parlarsi di incolpevole mancata conoscenza del processo e ciò in ragione dell'intervenuta nomina del difensore di fiducia e dei doveri informativi gravanti sull' imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da ritenere inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2. Osserva il Collegio che l'effetto integralmente restitutorio di cui alla invocata norma, speculare rispetto al previgente istituto di cui all'art. 625 ter c.p.p. è correlato ad un rigoroso accertamento dei presupposti che lo legittimano. Sul punto va richiamato il principio, affermato in relazione alla previgente norma in tema di rescissione del giudicato, secondo cui sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter c.p.p., in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza (Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554). Ne consegue che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale al quale questo Collegio si conforma per condivise ragioni, in tema di rescissione del giudicato, il riconoscimento dell'ignoranza incolpevole deve avvenire sulla scorta di tutti gli eventi indicativi della conoscenza della pendenza giudiziaria, se pure verificatesi nella fase delle indagini: con la precisazione che la disciplina codicistica individua in capo all'imputato, consapevole della pendenza del giudizio a suo carico, un preciso onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento. E detti principi, elaborati dalla giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina di cui all'art. 625 ter c.p.p., risultano pienamente applicabili all'identico istituto della rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p., oggi di competenza della corte di appello, fattispecie che risulta regolata secondo i medesimi paradigmi della previgente disciplina. Sempre in premessa va ancora osservato che la citazione in appello è stata ritualmente effettuata presso il legale di fiducia in ragione della irreperibilità del destinatario. E' appena il caso di ricordare che la vocatio in iudicium, nel caso di specie, si è regolarmente perfezionata con la notifica negativa presso il domicilio dichiarato. L'esito di tale notifica, che attestava il definitivo allontanamento da quel domicilio, comportava che l'ufficiale giudiziario non fosse tenuto a percorrere le formalità previste dall'art. 170 cod. proc. pen. e giustificava la notifica ex art. 161, ult. comma, c.p.p. senza necessità di ulteriori adempimenti (vedi Sez. U - , Sentenza n. 14573 del 25/11/2021 Ud. (dep. 14/04/2022 ) Rv. 282848). 2.1. Orbene, l'art. 629 bis c.p.p., stabilisce espressamente che il condannato con sentenza passata in giudicato può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una "incolpevole" mancata conoscenza della celebrazione del processo. Il disposto di detta norma deve essere comparato con il testo dell'art. 420 bis c.p.p. (nel testo novellato dalla L. n. 67 del 2014) che al comma 2, nella parte qui di interesse, così testualmente recita: "Salvo quanto previsto dall'art. 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio... nonchè nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo". L'attuale disciplina individua, invero, in capo all'accusato "consapevole" dell'esistenza della pendenza, un preciso onere di diligenza che si declina sia nel dovere di informarsi circa lo stato della progressione processuale, sia nell'onere di esercitare le facoltà e i diritti che gli sono riconosciuti ogni volta che lo stesso abbia conoscenza dell'esistenza del processo. Il caso di specie è caratterizzato da una conoscenza del processo da parte dell'imputato conseguente all'avvenuta notifica presso il domicilio eletto ed è, inoltre, indiscutibile che, al momento dell'elezione di domicilio, il ricorrente ben poteva comprendere le conseguenze alle quali sarebbe andato incontro. Ne deriva che la (regolare) notificazione della citazione in appello eseguita non direttamente nelle mani dell'imputato potrebbe sì potenzialmente aver dato luogo alla mancata conoscenza da parte di quest' ultimo della data di celebrazione del processo e dei successivi sviluppi ma per converso ciò è derivato, esclusivamente, da una sua condotta non certo "incolpevole" che, in quanto tale, non consente di ritenere configurate le condizioni di cui all'art.629 bis c.p.p., comma 1, per ottenere la rescissione del giudicato.D'altro canto, diversamente opinando, si potrebbe giungere al paradosso che la volontaria elezione o dichiarazione di un domicilio non seguita da un'attivazione dell'interessato a prendere contatti con le persone domiciliatarie ovvero a comunicare eventuali mutamenti in relazione a quanto dichiarato possa diventare un agevole escamotage per vanificare l'esito del processo in absentia attraverso il ricorso (potenzialmente attuabile anche a distanza di anni) al rimedio di cui all'art. 629 bis c.p.p., con conseguenze inaccettabili in relazione al sistema penale vigente. Nel caso in esame risulta che lo Sciacca durante le indagini preliminari aveva nominato difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed eletto domicilio presso il suo studio dove era stato notificato l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.; in data 19 giugno 2013 l'allora indagato aveva modificato il domicilio eletto indicando la propria residenza; il decreto di citazione in appello era stato notificato a mezzo posta al suddetto indirizzo con esito negativo e, quindi, notificato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, ult. comma, cod. proc. pen.; in prossimità della prima udienza dibattimentale il difensore di fiducia, in assenza di contatti con l'assistito, aveva rinunciato al mandato difensivo. Sussiste, invero, ad avviso di questa Corte colpa evidente in capo allo Sciacca nella mancata conoscenza del processo stante la consapevolezza da parte del ricorrente della pendenza del procedimento penale, l' instaurazione di un rapporto fiduciario con il legale ed in seguito la inerzia del ricorrente medesimo che ha omesso, senza addurre alcuna giustificazione, di comunicare il nuovo recapito all'Ufficio che procedeva e al difensore di fiducia, costretto alla rinuncia all'incarico proprio per mancanza di contatti con il proprio assistito. Tale condotta è certamente preclusiva del ricorso alla rescissione del giudicato di cui alla richiamata norma, avendo il predetto eletto regolarmente domicilio e nominato difensore di fiducia non attivandosi, tuttavia, per i contatti informativi necessari per la conoscenza dello sviluppo del procedimento. La circostanza, poi, che il legale nel corso del procedimento abbia rinunziato al mandato non muta i termini della questione e non rende "incolpevole" la condotta dello Sciacca chiaramente assai negligente quanto alla attivazione dei suoi doveri di informazione. In tal senso va richiamato il condivisibile precedente giurisprudenziale secondo cui in tema di processo celebrato in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., la nomina del difensore di fiducia non costituisce un dato meramente formale, ma è un elemento dal quale dedurre con certezza che l'imputato ha avuto conoscenza del processo. (Sez. 3, n. 49800 del 17/07/2018 - dep. 31/10/2018, T, Rv. 27430401). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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