Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 208/2018
ECLI:EU:T:2018:331
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0258
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
6 giugno 2018 (
*1
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»
Nella causa T‑258/17,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente in Kiev (Ucraina), rappresentato da M. Mleziva, avvocato,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato da R. Pekař e J.-P. Hix, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (
GU 2017, L 58, pag. 34
), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto da G. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, D. [OSCURATO:PERSONA] e Z. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], ha occupato, in particolare, le funzioni di governatore della [OSCURATO:PERSONA] nazionale d’Ucraina nonché di Primo ministro dell’Ucraina.
2
Il 5 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (
GU 2014, L 66, pag. 26
). In pari data il Consiglio ha adottato, sul fondamento dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (
GU 2014, L 66, pag. 1
).
3
I considerando 1 e 2 della decisione 2014/119 precisano quanto segue:
«1)
Il 20 febbraio 2014 il Consiglio ha condannato nel modo più assoluto il ricorso alla violenza in Ucraina. Ha esortato all’immediata cessazione delle violenze in Ucraina e al pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ha rivolto un appello al governo ucraino affinché dia prova di massima moderazione e ai leader dell’opposizione affinché prendano distanza da quanti ricorrono ad azioni radicali, inclusa la violenza.
2)
Il 3 marzo 2014 il Consiglio ha convenuto di concentrare le misure restrittive sul congelamento e sul recupero dei beni delle persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e delle persone responsabili di violazioni di diritti umani, con l’obiettivo di consolidare e sostenere lo [S]tato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina».
4
L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/119 dispone quanto segue:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associate, elencati nell’allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato».
5
Le modalità di tale congelamento di fondi sono definite nei paragrafi successivi del medesimo articolo.
6
Conformemente alla decisione 2014/119, il regolamento n. 208/2014 impone l’adozione delle suddette misure restrittive e ne definisce le modalità di attuazione in termini identici, sostanzialmente, a quelli di detta decisione.
7
I nomi delle persone colpite da misure restrittive figurano nell’elenco, identico, di cui all’allegato della decisione 2014/119 e all’allegato I del regolamento n. 208/2014 (in prosieguo: l’«elenco») con, segnatamente, la motivazione del loro inserimento. Inizialmente il nome del ricorrente non compariva nell’elenco di cui trattasi.
8
Il 14 aprile 2014, il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2014/216/PESC, che attua la decisione 2014/119 (
GU 2014, L 111, pag. 91
), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 381/2014, che attua il regolamento n. 208/2014 (
GU 2014, L 111, pag. 33
).
9
Con la decisione di esecuzione 2014/216 e il regolamento di esecuzione n. 381/2014, il nome del ricorrente è stato aggiunto nell’elenco con le informazioni identificative «[E]x Primo ministro dell’Ucraina» e la seguente motivazione:
«Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina».
10
Il 16 giugno 2014, il ricorrente ha proposto un ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2014/119, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216, nella parte in cui lo riguardava. Tale ricorso è stato registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero di ruolo T‑434/14.
11
Il 29 gennaio 2015, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/143, che modifica la decisione 2014/119 (
GU 2015, L 24, pag. 16
), nonché il regolamento (UE) 2015/138, che modifica il regolamento n. 208/2014 (
GU 2015, L 24, pag. 1
).
12
La decisione 2015/143 ha precisato, a decorrere dal 31 gennaio 2015, i criteri di designazione delle persone colpite dal congelamento dei fondi e l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 è stato sostituito dal testo seguente:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a esse associati, elencati nell’allegato.
Ai fini della presente decisione, le persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini comprendono persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine:
a)
per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione, o
b)
per abuso d’ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso».
13
Il regolamento n. 2015/138 ha modificato il regolamento n. 208/2014 conformemente alla decisione 2015/143.
14
Nell’ambito di un riesame della situazione delle persone i cui nomi comparivano nell’elenco di cui trattasi, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (
GU 2015, L 62, pag. 25
), e il regolamento d’esecuzione (UE) 2015/357, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (
GU 2015, L 62, pag. 1
) (in prosieguo, congiuntamente, gli «atti del marzo 2015»).
15
La decisione 2015/364 ha modificato l’articolo 5 della decisione 2014/119, prorogando le misure restrittive, per quanto riguarda il ricorrente, fino al 6 marzo 2016.
16
Gli atti del marzo 2015 hanno, in sostanza, aggiornato l’elenco di cui trattasi. In seguito alle modifiche in esso introdotte in tal modo, il nome del ricorrente è stato mantenuto in tale elenco, con le informazioni identificative «[E]x Primo ministro dell’Ucraina» e la nuova motivazione seguente:
«Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali».
17
Con la sua sentenza del 28 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑434/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:46
), il Tribunale ha annullato la decisione 2014/119, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216, nella parte in cui riguardava il ricorrente.
18
Il 4 marzo 2016, il Consiglio, in seguito al riesame della situazione delle persone i cui nomi comparivano nell’elenco di cui trattasi, ha adottato la decisione (PESC) 2016/318, che modifica la decisione 2014/119 (
GU 2016, L 60, pag. 76
), e il regolamento d’esecuzione (UE) 2016/311, che attua il regolamento n. 208/2014 (
GU 2016, L 60, pag. 1
) (in prosieguo, congiuntamente, gli «atti del marzo 2016»).
19
La decisione 2016/318, in particolare, ha modificato l’articolo 5 della decisione 2014/119, prorogando le misure restrittive di cui trattasi fino al 6 marzo 2017. La motivazione riguardante il ricorrente, riportata al precedente punto 16, non è stata modificata né dalla decisione 2016/318 né dal regolamento di esecuzione 2016/311.
20
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 maggio 2015, il ricorrente ha proposto ricorso avente ad oggetto una domanda d’annullamento degli atti del marzo 2015 nella parte a lui afferente. Tale ricorso è stato registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero di ruolo T‑221/15. Successivamente, il ricorrente ha adattato il ricorso, in conformità all’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, per chiedere anche l’annullamento degli atti del marzo 2016, nella parte in cui essi lo riguardano.
21
Il 28 aprile 2016, il ricorrente ha presentato al Consiglio una domanda riguardante, in sostanza, il mantenimento delle misure restrittive nei suoi confronti da parte della decisione 2016/318. In base alle osservazioni del ricorrente, il Consiglio ha posto taluni quesiti all’Ufficio del procuratore generale dell’Ucraina (in prosieguo: il «BPG»). Le risposte di quest’ultimo sono state sottoposte al Consiglio il 16 giugno e il 7 luglio 2016.
22
Con lettera del 4 agosto 2016, il Consiglio ha risposto alla domanda del ricorrente del 28 aprile 2016 respingendo i suoi argomenti e facendo rinvio alle osservazioni presentate nell’ambito della causa T‑221/15. In tale occasione, il Consiglio ha del pari concesso al ricorrente l’accesso alle informazioni complementari trasmesse dal BPG.
23
Il 4 ottobre 2016, il ricorrente ha presentato al Consiglio una nuova domanda di riesame delle misure restrittive che lo riguardavano.
24
Con lettera del 12 dicembre 2016, il Consiglio ha informato il ricorrente della sua intenzione di mantenere le misure restrittive nei suoi confronti, gli ha comunicato i motivi della sua decisione nonché due lettere del BPG, una del 25 luglio 2016 e un’altra del 16 novembre 2016. Esso lo ha del pari invitato a presentare le sue eventuali osservazioni entro il 13 gennaio 2017.
25
Il 14 dicembre 2016, il ricorrente ha presentato una nuova domanda di riesame al Consiglio, completata da una lettera del 13 gennaio 2017.
26
Il Consiglio ha rivolto un quesito supplementare al BPG. La risposta di quest’ultimo è stata sottoposta al Consiglio l’11 gennaio 2017. Con lettera del 27 gennaio 2017, il Consiglio ha comunicato tale risposta al ricorrente, precisando che disponeva di un termine fino al 10 febbraio 2017 per comunicare le sue eventuali osservazioni al riguardo.
27
Con lettera del 7 febbraio 2017, il Consiglio ha trasmesso al ricorrente la lettera del BPG del 27 gennaio 2017, ricevuta nel frattempo, contenente informazioni aggiornate sullo stato del procedimento penale che lo riguardava, e gli ha impartito un termine fino al 13 febbraio 2017 per presentare le sue eventuali osservazioni in proposito, ciò che egli ha fatto con la lettera del 10 febbraio 2017.
28
Il 3 marzo 2017, il Consiglio, in esito ad un riesame della situazione delle persone i cui nomi comparivano nell’elenco, ha adottato la decisione (PESC) 2017/381, che modifica la decisione 2014/119 (
GU 2017, L 58, pag. 34
; in prosieguo: la «decisione impugnata»), e il regolamento d’esecuzione (UE) 2017/374, che attua il regolamento n. 208/2014 (
GU 2017, L 58, pag. 1
).
29
In particolare, la decisione impugnata ha modificato l’articolo 5 della decisione 2014/119, prorogando le misure restrittive di cui trattasi fino al 6 marzo 2018. La motivazione riguardante il ricorrente, riportata al precedente punto 16, non è stata modificata né dalla decisione impugnata né dal regolamento d’esecuzione 2017/374.
30
Il 6 marzo 2017, il Consiglio ha inviato al ricorrente una lettera con cui respingeva gli argomenti invocati da quest’ultimo nelle sue lettere del 14 dicembre 2016, del 13 gennaio e del 10 febbraio 2017 contro il rinnovo delle misure restrittive nei suoi confronti. Il Consiglio ha, in particolare, richiamato l’attenzione del ricorrente sui documenti che esso aveva messo a sua disposizione con le lettere anteriori nonché sulle osservazioni da esso presentate nell’ambito della causa T‑221/15. Il Consiglio ha allegato alla sua lettera un esemplare della decisione impugnata e ha segnalato al ricorrente che disponeva di un termine fino al 1
o
dicembre 2017 per presentare le proprie osservazioni in merito ad un’eventuale proroga di tali misure oltre il 6 marzo 2018.
31
Con la sua sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
), il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente riguardo tanto agli atti del marzo 2015 quanto a quelli del marzo 2016.
Procedimento e conclusioni delle parti
32
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 maggio 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
33
Il 14 luglio 2017, il Consiglio ha depositato il controricorso. In pari data esso ha altresì presentato una domanda motivata, conformemente all’articolo 66 del regolamento di procedura, volta ad ottenere che il contenuto di taluni documenti allegati al controricorso non fosse citato nei documenti relativi a detta causa accessibili al pubblico.
34
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2017, il ricorrente ha prodotto nuovi elementi di prova, ai sensi dell’articolo 85 del regolamento di procedura, riguardanti il fatto che il suo nome era stato nel frattempo ritirato dall’elenco delle persone ricercate a livello internazionale, redatto dall’Interpol, ossia l’organizzazione internazionale di polizia criminale.
35
Il Consiglio ha depositato presso la cancelleria del Tribunale le sue osservazioni relative ai nuovi elementi di prova in data 25 agosto 2017.
36
Poiché il ricorrente non ha depositato alcuna replica nel termine che gli era stato assegnato a tale scopo, la fase scritta del procedimento si è conclusa in data 28 settembre 2017.
37
L’11 dicembre 2017, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di rivolgere alle parti taluni quesiti, chiedendo una risposta scritta, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura. Le parti hanno risposto a tali quesiti nel termine impartito, producendo documenti giustificativi.
38
In forza dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in assenza di una domanda di fissazione dell’udienza di discussione presentata dalle parti principali entro un termine di tre settimane decorrenti dalla notifica alle parti della chiusura della fase scritta del procedimento, il Tribunale può decidere di statuire sul ricorso senza fase orale. Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, ha deciso, in assenza di siffatta domanda, di statuire senza la fase orale del procedimento.
39
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata nella parte che lo riguarda;
–
condannare il Consiglio alle spese.
40
Il Consiglio chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
in subordine, nell’ipotesi dell’annullamento della decisione impugnata, disporre il mantenimento dei suoi effetti fino alla scadenza del termine previsto per proporre impugnazione e, qualora sia proposta impugnazione, fino alla decisione che statuisce in proposito;
–
condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
41
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce, sostanzialmente, quattro motivi di ricorso vertenti, il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, sulla violazione del diritto ad essere sentiti, il terzo, su un errore manifesto di valutazione e, il quarto, sulla violazione del diritto di proprietà.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
42
Riferendosi all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Consiglio non poteva limitarsi alla motivazione riportata al precedente punto 16 per mantenere il suo nome nell’elenco di cui trattasi nell’adottare la decisione impugnata.
43
Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente.
44
In tale ambito, occorre rammentare che, in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE «[g]li atti giuridici sono motivati».
45
In virtù dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, alla quale l’articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei trattati, il diritto ad una buona amministrazione include in particolare «l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni».
46
Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dev’essere adeguata alla natura dell’atto impugnato e al contesto nel quale è stato adottato. Essa deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire all’interessato di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie (v. sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
63
e giurisprudenza ivi citata).
47
La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento della sussistenza, in capo alla motivazione di un atto, dei requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta va effettuato alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti. D’altro lato, il grado di precisione della motivazione di un atto dev’essere proporzionato alle possibilità materiali ed alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione (v. sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
64
e giurisprudenza ivi citata.
48
In particolare, la motivazione di una misura di congelamento dei beni non può, in linea di principio, consistere soltanto in una formulazione generica e stereotipata. Con le riserve esposte al precedente punto 47, una misura siffatta deve, al contrario, indicare le ragioni specifiche e concrete per le quali il Consiglio ritiene applicabile all’interessato la normativa pertinente (v. sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
65
e giurisprudenza ivi citata).
49
Occorre infine ricordare che l’obbligo di motivare un atto costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di un atto consiste nell’esporre formalmente le ragioni su cui esso si fonda. Qualora dette ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito dell’atto, ma non la sua motivazione, che può essere sufficiente pur esponendo ragioni errate (v. sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
66
e giurisprudenza ivi citata).
50
Nella fattispecie, va constatato che la motivazione accolta al momento del mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco di cui trattasi da parte della decisione impugnata (vedi il precedente punto 16) è specifica e concreta e enuncia gli elementi che costituiscono il fondamento del mantenimento suddetto, cioè la circostanza secondo cui egli è oggetto di un procedimento penale avviato dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o risorse pubbliche.
51
Inoltre, il mantenimento delle misure a carico del ricorrente è avvenuto in un contesto che gli è noto, dato che egli era stato informato, in occasione degli scambi con il Consiglio, segnatamente, delle lettere del BPG del 25 luglio e del 16 novembre 2016, nonché del 27 gennaio 2017, così come delle risposte fornite dal BPG ai quesiti del Consiglio (v. i precedenti punti 21, 22, 24, 26 e 27) (in prosieguo, congiuntamente: i «nuovi documenti emananti dal BPG»), su cui quest’ultimo ha fondato il mantenimento delle misure restrittive suddette (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
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, punto
68
e giurisprudenza ivi citata).
52
I nuovi documenti emananti dal BPG consentono di conoscere quale sia l’autorità incaricata di condurre le indagini, il numero e la data di avvio del procedimento penale pertinente promosso a carico del ricorrente, i fatti che gli vengono contestati, le altre persone e organismi interessati, l’importo dei fondi pubblici dei quali si asserisce che gli si sia indebitamente appropriato, gli articoli pertinenti del codice penale ucraino nonché il fatto che il ricorrente è stato informato per iscritto dei sospetti esistenti contro di lui (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
69
) e attestano l’adozione da parte del Tribunale locale [riservato] (
1
) (in prosieguo: il «tribunale locale») di una decisione del 15 febbraio 2016 (in prosieguo: la «decisione del 15 febbraio 2016»), che autorizzava il BPG a procedere in contumacia.
53
Non si può, pertanto, ritenere che la motivazione accolta dal Consiglio si limiti a riprodurre la formulazione dei criteri di designazione o che essa non indichi le ragioni specifiche e concrete del mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
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, punto
70
).
54
Poiché la decisione impugnata è sufficientemente motivata con riferimento al ricorrente, il primo motivo va respinto e occorre esaminare il terzo motivo, per stabilire se i motivi su cui il Consiglio si è basato per mantenere il nome del ricorrente nell’elenco di cui trattasi siano viziati, come asserito da quest’ultimo, da un errore manifesto di valutazione.
Sul terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione
55
Il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Consiglio, nel mantenere le misure restrittive nei suoi confronti con l’adozione della decisione impugnata, ha commesso un errore manifesto di valutazione, basandosi sulla breve sintesi della sua situazione redatta dal BPG, senza chiedere informazioni complementari e senza esaminare con la diligenza richiesta le prove a discarico che egli gli aveva presentato.
56
Il Consiglio ribatte che la decisione impugnata riposa su una base fattuale sufficientemente solida costituita in particolare dai nuovi documenti emananti dal BPG.
Osservazioni preliminari
57
Occorre ricordare, da un lato, che il criterio di designazione previsto all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119, come modificata dalla decisione 2015/143 (in prosieguo: il «criterio pertinente»), in forza del quale il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco di cui trattasi dalla decisione impugnata, si applica a persone che sono state «identificate come responsabili» di fatti di appropriazione indebita di fondi pubblici – il che include le persone «sottoposte ad indagine da parte delle autorità ucraine» per appropriazione indebita di fondi o beni dello Stato ucraino – e, d’altro lato, che il criterio pertinente deve essere interpretato nel senso che non riguarda astrattamente qualsiasi fatto di appropriazione indebita di fondi pubblici, ma piuttosto fatti di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici idonei a mettere in pericolo il rispetto dello Stato di diritto in Ucraina (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
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EU:T:2017:478
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97
e giurisprudenza ivi citata).
58
Il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco di cui trattasi da parte della decisione impugnata, sulla base del rilievo che egli era una «[p]ersona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali».
59
Su tale base, è opportuno verificare se il mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco sia stato deciso dal Consiglio in modo imparziale ed equo, tenuto conto della valutazione degli elementi di prova in suo possesso, della motivazione alla base di detto mantenimento nonché del criterio pertinente.
60
A tale riguardo, occorre ricordare che, se è vero che il Consiglio dispone di un ampio margine di discrezionalità circa i criteri generali da prendere in considerazione ai fini dell’adozione di misure restrittive, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta esige che, nell’ambito del controllo della legittimità delle motivazioni su cui si fonda la decisione di iscrivere o di mantenere il nome di una determinata persona nell’elenco di coloro che sono sottoposti a misure restrittive, il giudice dell’Unione europea si assicuri che detta decisione, la quale riveste portata individuale per tale persona, si fondi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, abbiano un fondamento sufficientemente preciso e concreto (v. sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
100
e giurisprudenza ivi citata).
61
Secondo la giurisprudenza in materia di decisioni di mantenimento dell’iscrizione del nome di una persona in un elenco di persone oggetto di misure restrittive, quando la persona o l’entità interessata formula osservazioni in merito all’esposizione dei motivi, l’autorità competente dell’Unione è tenuta ad esaminare, con cura ed imparzialità, la fondatezza dei motivi addotti, alla luce di tali osservazioni e degli eventuali elementi a discarico di cui sono corredate. Peraltro, nell’ambito dell’adozione di misure restrittive, il Consiglio è soggetto all’obbligo di rispettare il principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta, al quale è collegato, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (v. sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
101
e giurisprudenza ivi citata).
62
Dalla giurisprudenza si evince del pari che, per valutare la natura, le modalità e l’intensità della prova che può essere richiesta dal Consiglio, occorre tenere conto della natura e della portata specifica delle misure restrittive nonché del loro obiettivo (v. sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
102
e giurisprudenza ivi citata).
63
Come risulta dai considerando 1 e 2 della decisione 2014/119, quest’ultima rientra nel quadro più generale della politica dell’Unione di sostegno alle autorità ucraine al fine di favorire la stabilità politica dell’Ucraina. In tal senso essa risponde quindi agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune, che sono definiti, in particolare, all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE, in forza del quale l’Unione attua la cooperazione internazionale al fine di consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
103
e giurisprudenza ivi citata].
64
È in tale contesto che le misure restrittive controverse prevedono il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, segnatamente, di persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi pubblici statali ucraini. Infatti, l’aiuto al recupero di detti fondi consente di consolidare e sostenere lo Stato di diritto in Ucraina (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
104
).
65
Ne consegue che le misure restrittive controverse non mirano a sanzionare reati che sarebbero stati commessi dalle persone ad esse soggette, né a dissuaderle coattivamente dal commettere siffatti reati. Dette misure hanno il solo scopo di agevolare l’accertamento, da parte delle autorità ucraine, delle appropriazioni indebite di fondi statali commesse e di preservare la possibilità, per tali autorità, di recuperare il prodotto di siffatte appropriazioni. Esse rivestono quindi natura puramente conservativa (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
105
e giurisprudenza ivi citata).
66
In tal senso, le misure restrittive controverse, che sono state disposte dal Consiglio sulla base delle competenze ad esso conferite dagli articoli 21 e 29 TUE, sono prive di connotazione penale. Pertanto, esse non possono essere assimilate a una decisione di congelamento di beni adottata da un’autorità giudiziaria nazionale di uno Stato membro nell’ambito del procedimento penale applicabile e nel rispetto delle garanzie offerte da tale procedimento. Conseguentemente, i requisiti che si impongono al Consiglio, per quanto riguarda le prove su cui è basata l’iscrizione del nome di una persona nell’elenco di coloro che sono assoggettati a tale congelamento dei beni, non possono essere esattamente identici a quelli che incombono all’autorità giudiziaria nazionale nel caso suddetto (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
106
e giurisprudenza ivi citata).
67
Occorre del pari ricordare che il Consiglio non è tenuto a svolgere, d’ufficio e in modo sistematico, proprie indagini o ad effettuare verifiche al fine di ottenere precisazioni aggiuntive, allorché dispone già di elementi forniti dalle autorità di un paese terzo per adottare misure restrittive nei confronti di persone che ne sono originarie e che sono in esso sottoposte a procedimenti giudiziari (v. sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
107
e giurisprudenza ivi citata).
68
Nel caso di specie, spetta al Consiglio verificare, da un lato, in che misura i nuovi documenti emananti dal BPG su cui intende basarsi consentano di dimostrare che, come indicano le motivazioni dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco di cui trattasi ricordate al precedente punto 58, il ricorrente è sottoposto a un procedimento penale, da parte delle autorità ucraine, per fatti che possono rientrare nell’appropriazione indebita di fondi statali e, dall’altro, che il suddetto procedimento permette di qualificare le azioni del ricorrente conformemente al criterio pertinente. Solo nel caso in cui tali verifiche restassero infruttuose il Consiglio sarebbe tenuto, alla luce della giurisprudenza rammentata al precedente punto 61, ad effettuare verifiche ulteriori (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
108
e giurisprudenza ivi citata).
69
Peraltro, nel contesto della cooperazione disciplinata dalle misure restrittive di cui trattasi (v. il precedente punto 63), non spetta, in linea di principio, al Consiglio esaminare e valutare esso stesso l’esattezza e la rilevanza degli elementi su cui si basano le autorità ucraine per svolgere procedimenti penali a carico del ricorrente per fatti qualificabili come appropriazione indebita di fondi pubblici. Infatti, come illustrato al precedente punto 65, il Consiglio, con l’adozione delle misure restrittive impugnate, non tenta di sanzionare esso stesso le appropriazioni indebite di fondi statali su cui indagano le autorità ucraine, bensì di preservare la possibilità, per le suddette autorità, di accertare tali appropriazioni recuperando, nel contempo, il prodotto di esse. Spetta quindi a tali autorità verificare, nell’ambito di tali procedimenti, gli elementi su cui essi si basano e, eventualmente, trarne le conseguenze riguardo all’esito dei procedimenti stessi (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
109
e giurisprudenza ivi citata).
70
Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza dalla quale risulta che non compete al Consiglio verificare la fondatezza delle indagini di cui è oggetto la persona interessata, ma soltanto verificare la fondatezza della decisione di congelamento dei fondi alla luce di tali indagini (v. sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
110
e giurisprudenza ivi citata).
71
È ben vero che il Consiglio non può convalidare, in ogni circostanza, le constatazioni compiute delle autorità ucraine che compaiono nei documenti da esse forniti. Un comportamento siffatto non sarebbe conforme al principio di buona amministrazione né, in generale, all’obbligo che incombe alle istituzioni dell’Unione di rispettare i diritti fondamentali nell’applicazione del diritto dell’Unione, in forza del combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE e dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v. sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
111
e giurisprudenza ivi citata).
72
Tuttavia, spetta al Consiglio valutare, in funzione delle circostanze del caso di specie, la necessità di svolgere ulteriori verifiche, in particolare di richiedere alle autorità ucraine di trasmettere ulteriori elementi di prova qualora quelli già forniti risultino insufficienti o incoerenti. Non può, infatti, escludersi che elementi portati a conoscenza del Consiglio, dalle stesse autorità ucraine o in un altro modo, inducano la suddetta istituzione a dubitare del carattere sufficiente delle prove già fornite da tali autorità. Inoltre, nell’ambito della facoltà che deve essere riconosciuta alle persone interessate di presentare osservazioni sulle ragioni di cui il Consiglio contempla di tenere conto per mantenere il loro nome nell’elenco controverso, dette persone possono presentare elementi siffatti, o addirittura elementi a discarico, che rendano necessario lo svolgimento di ulteriori verifiche da parte del Consiglio. In particolare, anche se non spetta al Consiglio sostituirsi alle autorità giudiziarie ucraine nella valutazione della fondatezza dei procedimenti penali menzionati nelle lettere del BPG, non si può escludere che alla luce, in particolare, delle osservazioni del ricorrente, tale istituzione sia tenuta a richiedere alle autorità ucraine chiarimenti in merito agli elementi su cui tali procedimenti sono basati (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
112
e giurisprudenza ivi citata).
73
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti più specifici del ricorrente, vertenti, in sostanza, sull’oggetto del procedimento che lo riguarda e sullo stato di avanzamento dello stesso.
Sull’oggetto del procedimento penale a carico del ricorrente
74
Il ricorrente, basandosi su diversi documenti, sostiene che il reato di cui è accusato, e che è alla base delle misure restrittive di cui trattasi, non ha provocato alcuna perdita di fondi per la [OSCURATO:PERSONA] d’Ucraina e dunque per lo Stato ucraino. Non sarebbe quindi imputabile al ricorrente alcuna appropriazione indebita di fondi.
75
Il Consiglio sostiene essenzialmente che gli atti contestati al ricorrente rientrano nella nozione di «appropriazione indebita di fondi pubblici», indipendentemente dalla questione se sia il ricorrente o un terzo ad aver tratto profitto da tale appropriazione. Le prove addotte dal ricorrente non dimostrerebbero che lo Stato ucraino non ha subito danni a causa degli atti in esame.
76
Nella specie, va constatato che il Consiglio basa il mantenimento delle misure restrittive contro il ricorrente principalmente sulle lettere del BPG del 25 luglio e del 16 novembre 2016, nonché del 27 gennaio 2017.
77
Nella lettera del 25 luglio 2016, il BPG ricorda quanto segue:
–
[riservato];
–
[riservato];
–
[riservato];
–
[riservato];
–
[riservato];
–
[riservato].
78
Nella lettera del 16 novembre 2016, il BPG ha indicato che non vi erano ulteriori informazioni in merito al procedimento [
riservato
].
79
Nella lettera del 27 gennaio 2017, il BPG ha fornito informazioni coincidenti sostanzialmente con quelle che figurano nella lettera del 25 luglio 2016, aggiungendo nel contempo la precisazione che [
riservato
] l’appropriazione di tale somma aveva ridotto le possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] d’Ucraina di garantire la stabilità della moneta nazionale e aveva quindi causato un danno allo Stato ucraino. Nella sua lettera il BPG ha menzionato la decisione del 15 febbraio 2016 indicando che l’indagine preliminare di cui trattavasi era ancora pendente.
80
Va osservato, inoltre, che il Consiglio, all’atto dell’adozione della decisione impugnata, disponeva anche delle informazioni che aveva ricevuto dal BPG in risposta a quesiti che aveva posto.
81
Quindi, nelle sue risposte presentate al Consiglio il 7 luglio 2016, in primo luogo, il BPG ha sostanzialmente indicato [
riservato
].
82
[riservato].
83
[riservato].
84
Ne consegue che il mantenimento delle misure restrittive nei confronti del ricorrente era fondato su elementi di prova che consentivano al Consiglio di constatare inequivocabilmente la sussistenza di un procedimento avviato dall’amministrazione giudiziaria ucraina a carico del ricorrente e relativo a un reato di appropriazione indebita di fondi pubblici.
85
Si deve osservare, infatti, che, alla lettura dei nuovi documenti emananti dal BPG, il Consiglio disponeva del numero del procedimento pertinente, della data d’avvio, del reato di cui era sospettato il ricorrente, del corrispondente articolo del codice penale ucraino, delle pertinenti circostanze in fatto e della data di comunicazione dell’avviso di garanzia al ricorrente. Tali documenti attestano che il suddetto procedimento è stato condotto per fatti qualificati in modo sufficientemente concreto e preciso, cosicché non lasciano sussistere alcun dubbio sull’asserito coinvolgimento del ricorrente, tanto più che gli elementi in fatto che descrivono il reato sono pacifici e coerenti, e sono qualificati giuridicamente dalle autorità ucraine come appropriazione indebita di fondi pubblici, il che corrisponde al criterio pertinente.
86
Inoltre, i documenti portati a conoscenza del Consiglio costituiscono atti emananti dal BPG, cioè da una delle più alte autorità giudiziarie d’Ucraina. Esso agisce, infatti, in tale Stato, in qualità di pubblico ministero per l’amministrazione della giustizia penale e conduce le indagini preliminari nell’ambito dei procedimenti penali aventi, in particolare, ad oggetto l’appropriazione indebita di fondi pubblici (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Yanukovych/Consiglio,
C‑598/16 P
, non pubblicata,
EU:C:2017:786
, punto
53
). Al riguardo, non si può quindi contestare al Consiglio di aver ritenuto le informazioni trasmesse dal BPG corrette e adeguatamente suffragate.
87
Occorre altresì constatare che i documenti di cui trattasi indicano che il ricorrente è sospettato di aver commesso un reato economico avente ad oggetto una somma di denaro assai importante, [
riservato
].
88
Al riguardo, si deve osservare che le misure restrittive di cui trattasi agevolano e completano gli sforzi profusi dalle autorità ucraine per recuperare i fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita, il che rientra nell’obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto, come è stato indicato nei precedenti punti 64 e 65.
89
In merito, risulta dalla lettera del BPG del 25 luglio 2016 che, [
riservato
], su proposta del magistrato requirente, più volte nel corso dell’indagine, il tribunale locale, ha adottato misure conservative riguardanti il ricorrente (v. il precedente punto 77, ultimo trattino). Pertanto il congelamento dei fondi in tutta l’Unione, deciso dal Consiglio, rafforza l’efficacia dell’iniziativa adottata sul piano nazionale.
90
Infine, da un lato, è ancora opportuno rilevare che perseguire reati economici, come l’appropriazione indebita di fondi pubblici, è un importante mezzo di lotta contro la corruzione e che la lotta contro la corruzione costituisce, nel contesto dell’azione esterna dell’Unione, un principio rientrante nella nozione di Stato di diritto. Dall’altro lato, è necessario rilevare che il reato contestato al ricorrente si inserisce in un contesto più ampio in cui una parte non trascurabile dell’ex classe dirigente ucraina è sospettata di avere commesso gravi reati nella gestione delle risorse pubbliche, mettendo in tal modo seriamente in pericolo le fondamenta istituzionali e giuridiche del paese e pregiudicando in particolare i principi di legalità, del divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, del controllo giurisdizionale effettivo e di uguaglianza davanti alla legge. Ne consegue che, nel loro complesso e tenuto conto delle funzioni esercitate dal ricorrente nell’ambito dell’ex classe dirigente ucraina, nonché del posto da esso occupato al vertice della [OSCURATO:PERSONA] nazionale d’Ucraina al momento del reato di cui è stato sospettato, le misure restrittive di cui trattasi contribuiscono efficacemente a rendere agevole perseguire i reati di appropriazione indebita di fondi pubblici commessi a detrimento delle istituzioni ucraine e consentono che sia più facile, per le autorità ucraine, ottenere la restituzione dei proventi di tali appropriazioni indebite. Ciò consente di rendere agevole, nell’ipotesi in cui i procedimenti penali si rivelassero fondati, la repressione per via giudiziaria degli atti contestati di corruzione commessi da membri del precedente regime, contribuendo così a sostenere lo Stato di diritto in tale paese (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
128
e giurisprudenza ivi citata].
91
Il Consiglio ha pertanto adottato la decisione impugnata senza commettere, nella parte in cui riguarda il ricorrente, alcun errore manifesto di valutazione riguardo all’oggetto del procedimento penale a carico del ricorrente e alla sua pertinenza alla luce del criterio pertinente.
92
Non possono essere accolti gli argomenti del ricorrente tesi a porre nuovamente in discussione tale conclusione.
93
In primo luogo, infatti, l’avviso di garanzia del 18 maggio 2017, che il ricorrente invoca quale elemento a discarico, può solo confermare tale conclusione, nei limiti in cui da esso risulta, sostanzialmente, che il ricorrente è sospettato di essersi appropriato indebitamente di fondi abusando della propria posizione di governatore della [OSCURATO:PERSONA] nazionale d’Ucraina [
riservato
].
94
In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita assenza di danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] nazionale d’Ucraina, va osservato che tale argomento è destituito di fondamento, poiché risulta da diversi nuovi argomenti emananti dal BPG che il ricorrente è sospettato di aver trasferito illegalmente fondi a fini diversi da quelli ai quali essi erano destinati. Tale constatazione corrisponde alla definizione della nozione di «appropriazione indebita di fondi pubblici» data dalla giurisprudenza, secondo cui essa ingloba qualsiasi atto che consista nell’uso illecito di risorse appartenenti alle collettività pubbliche, o che sono collocate sotto il loro controllo, per fini contrari a quelli per i quali tali risorse sono destinate e, in particolare, a fini privati. Per rientrare nella suddetta nozione, tale uso deve quindi avere come conseguenza un pregiudizio arrecato agli interessi finanziari di tali collettività e dunque deve aver causato un danno che può essere valutato in termini finanziari (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑221/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:478
, punto
138
e giurisprudenza ivi citata].
95
[riservato].
Sullo stato di avanzamento del procedimento penale a carico del ricorrente
96
Il ricorrente sottolinea che, all’atto dell’adozione della decisione impugnata, era trascorso più di un anno da quando, con la decisione del 15 febbraio 2016, il tribunale locale aveva autorizzato il BPG a procedere in contumacia, senza che, tuttavia, quest’ultimo sottoponesse la causa ad un tribunale. L’indagine sarebbe stata condotta in modo puramente formale, in particolare, affinché il Consiglio potesse prorogare le misure restrittive a carico del ricorrente a tempo illimitato.
97
Il Consiglio è del parere che la durata del procedimento penale a carico del ricorrente non abbia, di per sé, incidenza diretta sulla questione di stabilire se quest’ultimo continui a soddisfare le condizioni necessarie perché il suo nome compaia ancora nell’elenco di cui trattasi. Tuttavia, il Consiglio prenderebbe in considerazione l’aspetto temporale all’atto del riesame di detto elenco e chiederebbe regolarmente al BPG informazioni sullo svolgimento del procedimento in corso.
98
È pacifico che, con la decisione del 15 febbraio 2016, il tribunale locale ha autorizzato il BPG a procedere in contumacia nell’ambito del procedimento [
riservato
]. È altresì pacifico che, più di un anno dopo l’adozione di tale decisione, il Consiglio ha prorogato le misure restrittive a carico del ricorrente pur avendo ricevuto dal BPG l’informazione secondo cui tale procedimento si trovava ancora nella fase delle indagini preliminari, dato che la causa non era ancora stata portata dinanzi a un tribunale penale ucraino.
99
In primo luogo, va notato che il riferimento effettuato dal Consiglio al fatto che taluni procedimenti possono subire un ritardo dovuto all’assenza della persona interessata è privo di qualsiasi rilievo nella fattispecie, dato che la decisione del 15 febbraio 2016 ha precisamente consentito al BPG di procedere in contumacia.
100
In secondo luogo, come risulta dai documenti depositati dal Consiglio in risposta ad un quesito scritto del Tribunale (v. il precedente punto 37), nel corso del procedimento dinanzi al Consiglio, il ricorrente ha sollevato la questione relativa alla mancata evoluzione del procedimento [
riservato
], malgrado l’adozione della decisione del 15 febbraio 2016, che consentiva al BPG di procedere in contumacia. [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, nella sua lettera del 4 ottobre 2016, il ricorrente ha suggerito al Consiglio di chiedere al BPG perché, se gli inquirenti sostenevano di aver dimostrato che egli era colpevole, non avevano ancora portato la causa dinanzi ad un tribunale, considerato che l’indagine era in corso da circa due anni e mezzo. In secondo luogo, nella sua lettera al Consiglio del 14 dicembre 2016, il ricorrente, subito dopo aver ricordato l’esistenza della decisione del 15 febbraio 2016, ha nuovamente sottolineato la mancata evoluzione del procedimento di cui trattasi e ha sostenuto che le autorità ucraine intendevano mantenerlo pendente il più a lungo possibile, al fine di fornire al Consiglio una base per prorogare le misure restrittive che lo colpivano. In terzo luogo, nella sua lettera al Consiglio del 13 gennaio 2017, il ricorrente ha chiaramente fatto notare che era sorprendente che il BPG non avesse ancora portato la causa avente ad oggetto il procedimento [
riservato
] dinanzi ad un tribunale, alla luce, in particolare, del fatto che il ricorso al procedimento in contumacia era stato autorizzato, pur se, a suo parere, illegalmente.
101
Alla luce delle osservazioni del ricorrente riassunte al precedente punto 100 nonché del fatto che, quanto meno a partire dalla lettera del BPG del 25 luglio 2016 (v. il precedente punto 77), il Consiglio era informato dell’esistenza della decisione del 15 febbraio 2016, occorre respingere la tesi di quest’ultimo, secondo cui il ricorrente non aveva formulato con sufficiente precisione un argomento vertente sulla mancata evoluzione del procedimento a suo carico, nonostante l’adozione della decisione suddetta.
102
In tali circostanze, occorre considerare che il Consiglio avrebbe dovuto chiedere alle autorità ucraine chiarimenti sulle ragioni che potevano giustificare l’assenza di progresso del procedimento [
riservato
], malgrado l’adozione della decisione del 15 febbraio 2016, come esso ha fatto riguardo ad altri aspetti di tale procedimento che non gli sembravano sufficientemente chiari, segnatamente in seguito ad osservazioni presentate dal ricorrente.
103
Ne consegue che il Consiglio non ha assolto l’obbligo di diligenza ad esso incombente, dato che i rilievi del ricorrente avrebbero dovuto suscitargli interrogativi legittimi, atti a giustificare che si procedesse a verifiche ulteriori presso le autorità ucraine.
104
Al riguardo, va precisato che la questione non è stabilire se, alla luce degli elementi portati a conoscenza del Consiglio, quest’ultimo fosse tenuto a porre fine all’iscrizione del nome del ricorrente nell’elenco, ma soltanto determinare se esso fosse tenuto a prendere in considerazione tali elementi e a procedere a ulteriori verifiche o a richiedere chiarimenti alle autorità ucraine. Pertanto, è sufficiente che tali elementi siano, come accade nella fattispecie, idonei a suscitare interrogativi legittimi riguardo allo svolgimento delle indagini e al carattere sufficiente delle informazioni trasmesse dal BPG.
105
Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che le osservazioni del ricorrente relative al mancato avanzamento del procedimento [
riservato
] non giustificassero che si procedesse a verifiche ulteriori presso le autorità ucraine, pur se tali osservazioni erano atte a suscitare interrogativi legittimi in merito al livello sufficiente delle informazioni fornite dal BPG riguardo al procedimento [
riservato
] condotto a carico del ricorrente.
106
Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere accolto e la decisione impugnata dev’essere annullata, senza che occorra pronunciarsi sui motivi secondo e quarto o sulle nuove prove (v. il precedente punto 34).
107
Riguardo alla domanda presentata dal Consiglio in subordine, diretta al mantenimento degli effetti della decisione impugnata fino alla scadenza del termine previsto per proporre impugnazione e, qualora sia proposta impugnazione, fino alla decisione che statuisce in proposito, è sufficiente osservare che la decisione impugnata ha prodotto effetti soltanto fino al 6 marzo 2018. Di conseguenza, il suo annullamento mediante la presente sentenza non produce effetti sul periodo successivo a tale data, cosicché non è necessario pronunciarsi sulla questione del mantenimento degli effetti di tale decisione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 gennaio 2016, Azarov/Consiglio,
T‑331/14
,
EU:T:2016:49
, punti da
70
a
72
).
Sulle spese
108
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alle conclusioni del ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, è annullata, nella parte in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive;
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 giugno 2018.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il ceco.
(
1
) Dati riservati occultati.