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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11783/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27298/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in atti -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 889/2022 depositata il 23/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva di fronte al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Emanuele e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertato il proprio acquisto per usucapione della proprietà esclusiva dei terreni siti nel Comune di Curinga, censiti nel catasto al foglio 13, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 113, 114, 115, 116, 343, 346, 130, 129, 117, al foglio 21, particelle 38, 39, 40, 41, 42, e al foglio 13, particella 6, affermando di averli posseduti, insieme al nonno, per oltre vent’anni, in parte impiantando oliveti e vigneti, in parte destinandoli al pascolo, in parte a bosco, senza che nessuno avesse mai reclamato la proprietà degli stessi.

2. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], Emanuele e [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda attorea.Si costituiva, a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, [OSCURATO:PERSONA], moglie ed erede di [OSCURATO:PERSONA] (originario intestatario dei terreni oggetto di causa), chiedendo anch’essa il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna al rilascio del fondo denominato “Grivì” da parte di [OSCURATO:PERSONA] e alla riduzione in pristino dei luoghi.

Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda e contestando il possesso che l’attore ha affermato di aver esercitato sui terreni.

È rimasta contumace [OSCURATO:PERSONA].

2. Con sentenza n.215/17 il Tribunale adito rigettava la domanda attorea.

3. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], contestando la sentenza del giudice di prime cure per non aver adeguatamente e correttamente apprezzato le prove prodotte nel procedimento.

4. Si costituivano in appello [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], Emanuele e [OSCURATO:PERSONA].

Rimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA].

5. Con sentenza n. 889/2022 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame, confermando la sentenza impugnata, per il mancato raggiungimento della prova dei presupposti necessari ai fini del perfezionamento dell’acquisto di terreni in proprietà esclusiva a favore dell’appellante in forza di avvenuta usucapione.

6. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue doglianze a tre motivi.

7. Hanno resistito con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di Marianna e [OSCURATO:PERSONA], nonché Francescantonio e [OSCURATO:PERSONA].

8. A seguito di proposta di definizione accelerata del Presidente di Sezione il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380-bis.1 c.p.c.

9. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso, scomposto in più profili, il ricorrente lamenta:la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1158 e seguenti c.c.e 2967 c.c., in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;la nullità della sentenza sia per violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. sia per violazione degli art t. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; il travisamento della prova e la motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Secondo il ricorrente la Corte d’Appello muove la sua considerazione dalla tematica relativa all’ interversione del possesso, senza esplicitare l’iter logico che la conduce a pretermettere la previsione sulla presunzione di possesso, trattando inoltre i profili applicativi degli artt. 1158 ss. c.c. e il tema dell’ interversio possessionis congiuntamente ein maniera confusa.

Il ricorrente lamenta inoltre la nullità della sentenza per oggettiva carenza del criterio logico-giuridico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, apparendo questo apodittico.

Si duole altresì del mancato confront o con le singole censure evidenziate nel gravame, con violazione del principio della domanda: in particolare modo, il giudice lametino non avrebbe considerato che la tesi della detenzione qualificata riguarderebbe solo una porzione dei terreni per i quali è stata avanzata domanda di usucapione e che i convenuti non avrebbero fornito prova documentale alcuna del rapporto di detenzione qualificata, che non emerge neppure dalle risultanze dell’espletata prova testimoniale.

Infine il ricorrente denuncia il travisamento della prova e la motivazione apparente, poiché, nel caso di specie, le risultanze probatorie sarebbero state acquisite contraddicendo specifici atti processuali e le stesse difese dei convenuti , i quali avevano dimostrato l’esistenza di comportamenti sul fondo (in primis, la realizzazione di cancelli, aumentati nel tempo da 3 a 9, con chiavi in possesso del Gullo) atti ad esprimere una situazione di possesso. 2.- Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti e il travisamento dellaprova e la motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

A detta del ricorrente, l’argomentazione della Corte d’Appello non soddisferebbe i requisiti del c.d.

“minimo costituzionale” richiesti per la motivazione, concretandosi in considerazioni generiche, assertive e incoerenti rispetto alle inconfutabili emergenze processuali richiamati nel ricorso. 3.- Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce il travisamento di prova, difetto di motivazione e motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Il ricorrente impugna la sentenza di secondo grado nella parte in cui emerge che i fondi oggetto della domanda di usucapione non sarebbero stati individuati con sufficiente precisione, convincimento fondato sull’erroneo assunto che parte attrice non avesseadempiuto correttamente l’onere probatorio di identificare gli stessi e che la consulenza tecnica richiesta mirasse a supplire a tale lacuna.

Secondo il ricorrente la parte allora attrice ha pienamente assolto ad ogni onere probatorio al riguardo e, nell’assenza di specifica contestazione della controparte, non si ravvisa alcuna ragione di incertezza nelle risultanze processuali. 4.-Va anzitutto precisato che l a sentenza impugnata si fonda su unapluralità di ragioni decisorie , e precisamente: a) l ’ assenza di una univoca identificazione dell’estensione dei terreni che l’appellante, sul quale incombe il relativo onere probatorio,afferma di avere usucapito.

Secondo la Corte di Appello dalle testimonianze non possono dirsi “ emersi elementi certi e inequivocabilidi identificazione delle specifiche aree in cui le colture eranostate impiantate, delle rispettive ubicazioni all'interno dei fondi edelle rispettive estensioni o superfici ” .

Non si può non osservare in relazionea tale aspetto della controversia – si legge in motivazione - “ che, ammesso e riconosciuto che i terreni erano di oltremodo notevole estensione e che non erano stati nella loro interezza e totalitàoggetto di interventi di trasformazione agricola e di i mpianti colturali, che le aree in cui tali interventi erano stati effettuati non risultano, con la necessari a precisione , individuate e descritte ” (pagg.12 e 13 della sentenza impugnata).

Aggiungela Corte che al mancato assolvimento delle allegazioni edelle offerte di prova di parte attrice non avrebbe potuto sopperire l'avvenuta richiesta di ammissione di una consulenza tecnica in primogrado volta ad accertare la corrispondenza dei terreni indicati conquelli posseduti.

Lealtre autonome rationes decidendi che sorreggono la sentenza impugnatasono le seguenti: b)l’assenza di possesso rilevante ai fini di usucapione , essendo mancatauna “ prova adeguata circa il fatto che l'appellante avesse posseduto il fondo ponendo in essere – coram populo - comportamenti diretti ad esercitare in modo pubblico , inequivocabile, continuo ed esclusivo un potere di fatto sul bene , sì poterecon gli atti tipici di un proprietario e in aperto e percepibile contrasto con i diritti degli appellati ” (pag. 8 della sentenza impugnata), essendo emersi quali comportamenti che ad avviso dell'appellante integrerebbero il possesso idoneo ad usucapire attivitàgeneriche di uso di terreni , ad esempio per taglio della legna, e di coltivazione , esclusi dalla giurisprudenza di legittimità ai fini delladimostrazione dell’avvenuta usucapione ; c)la dimostrazione della detenzione da parte dei convenuti della posizione di “guardiano del fondo” in capo a [OSCURATO:PERSONA]: VincenzoGullo, subentrando “ nella situazione di fatto del nonno, non poteva (e non ha potuto acquistare) una situazione più ampia o qualificatadi quella di cui il nonno stesso era titolare ” (pag. 10 della sentenzadella Corte di Appello di Catanzaro ). d)l’assenza di interversio possessionis : “ non potendo cumulare ilproprio ( asserito ) possesso quello del d ante causa che aveva una mera detenzione , l'unico presupposto per accogliere , eventualmente, la domanda di usucapione è che il G ullo avesse iniziatoa possedere i terre ni esclusivamente in nome per conto per proprio conto e per un tempo utile all ’usucapione.

P oste tali premesse,non sono emersi elementi di una rilevanza ed oggettività tali da ritenere che si sia verificata la cosiddetta interv ersio possessionis”(ancora pagina 10 della sentenza). 5.-I tre motivi, tra loro connessi in quanto diretti a censurare l’assenzadi prova sugli elementi costitutivi dell’usucapione , possono esserescrutinati congiuntamente e sono destituiti di fondamento.

Nonsussiste intanto alcun vizio di motivazione a pparente né sul minimocostituzionale (V.

SSUU n. 8053/2014) .

Perquanto riguarda l’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorra quando la motivazione, benché graficamente esistente, non re nda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez.

UU,Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; Sez.

U, Sentenza n. 16599 del2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/20; Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 13977 del 23/05/2019)” (Cass.

SS.

UU. n. 2767/2023).

Nonè questo il caso della sentenza de quo, che so ddisfa anche il requisito del “minimo costituzionale” (Cass.

SS.

UU. n. 8053/2014),che esclude qualunque rilevanza del semplice “difetto” dimotivazione (Cass. n. 21257/2014).

Neppure può dirsi sussistente il vizio di violazione di norme di dirittocon riferimento agli artt. 1141 e 1158 c.c. poiché, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 10253/2023; 7823/2023; n. 18278/2023; n. 12549/2022; 3340/2019; n. 640/2019; 24155/2017), il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

L’allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.

Quanto, infine, alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. , deve come previsto dall’art. 348 ter comma 4 e 5, nella versione ratione temporis applicabile .

E comunque, come correttamente affermato dal giudice di seconda istanza, “ è all’attore che spetta l'onere di provaretutti i requisiti del possesso idonei ad integrare la fattispecie acquisitiva”. 4.- Alla luce di quanto argomentato, i l ricorso non merita accoglimento in applicazione del seguente principio di diritto: “qualorala decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, traloro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul pianologico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitivitàdelle altre, alla cassazione della decisione stessa ” (v. tra levarie, C ass. n. 11493/2018; n. 2108/2012).

Nel caso di specie , la Corte d’Appello di Catanzaro – analogamentea quanto statuito dal primo giudice , trattandosi di una ipotesi di “doppia conforme” , come sopra precisato – ha accertato , conun giudizio in fatto (cfr. pagg. 12 e ss . della sentenza della Corte distrettuale) che l’attore, su cui incombeva il relativo onere probatorio,non aveva fornito elementi per poter e indentificare con certezzai terreni oggetto della domanda di usucapione e che a tale carenzaprobatoria non era consentito sopperire con una consulenza tecnica.

Lacensura contro tale autonoma ratio ( contenuta a pagg. 47 e ss.) è infondata perché investe l’attività di valutazione delle prove e delle risultanze processuali, tipiche prerogative non già della Corte di legittimità ma del giudice di merito (il quale , per giungere alle conclusioni rese, ha provveduto “ a d analizzare nella materiale oggettività tutte le risultanze istruttorie ”, confronta ndo puntualmentele deposizioni dei testi escussi , le risposte rese in sede di interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA] e la perizia confermata dal teste [OSCURATO:PERSONA] prodotta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA],con i relativi rilievi fotografici allegati ) .

Anche la valutazione circa l’ammissione della richiesta CTU rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (Cass. n. 10849/2007;Cass. n. 305/2012) , la cui decisione è censurabile per cassazioneunicamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione , nel caso di specie, alla preclusionederivante dalla regola della c.d.

“doppia conforme” di cui all’art. 348 - ter, comma 5, c.p.c. (Cass.

S.L. n. 25281 /2023 ).

Corretta appare comunque la motivazione sulla impossibilità di disporre CTU con la finalità di accertare la corrispondenza tra l e particelle catastali indicate e le aree di terreno effettivamente utilizzate per la coltivazione , nonché per individuarne le superfici eventualmentenon coincidenti per intero con quelle delle particelle catastali, pena altrimenti il suo utilizz o al fine di esonerare la parte dalfornire la prova di quanto assume .

Si rivelano pertanto inammissibili tutte le altre censure mosse alla sentenza di appello (sulla ritenuta detenzione, sulla ritenuta mancanzadi prova dell’interversione del possesso, sul travisamento della prova , sui comportamenti indicati come sintomatici del possesso ad usucapionem , quali coltivazioni, piantagioni, realizzazionedi strade, recinzione del fondo e possesso delle chiavi deicancelli) in quanto tali contestazioni non potrebbero in ogni caso condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione delladecisione stessa , secondo il principio richiamato espressamente anchedal controricorrente a pag. 15 del controricorso. 5.-In conclusione, per quanto argomentato, il ricorso va respinto eparte ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza, con distrazione in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ne hanno fatto richiesta in memoria, in quanto antistatari.

Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere inoltre condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulladoverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende: Cass.

S.U. n. 27195/2023). 6.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 4.500,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c. - al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell’art. 13 com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27298/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in atti -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 889/2022 depositata il 23/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva di fronte al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Emanuele e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertato il proprio acquisto per usucapione della proprietà esclusiva dei terreni siti nel Comune di Curinga, censiti nel catasto al foglio 13, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 113, 114, 115, 116, 343, 346, 130, 129, 117, al foglio 21, particelle 38, 39, 40, 41, 42, e al foglio 13, particella 6, affermando di averli posseduti, insieme al nonno, per oltre vent’anni, in parte impiantando oliveti e vigneti, in parte destinandoli al pascolo, in parte a bosco, senza che nessuno avesse mai reclamato la proprietà degli stessi. 2. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], Emanuele e [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda attorea.Si costituiva, a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, [OSCURATO:PERSONA], moglie ed erede di [OSCURATO:PERSONA] (originario intestatario dei terreni oggetto di causa), chiedendo anch’essa il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna al rilascio del fondo denominato “Grivì” da parte di [OSCURATO:PERSONA] e alla riduzione in pristino dei luoghi. Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda e contestando il possesso che l’attore ha affermato di aver esercitato sui terreni. È rimasta contumace [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con sentenza n.215/17 il Tribunale adito rigettava la domanda attorea. 3. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], contestando la sentenza del giudice di prime cure per non aver adeguatamente e correttamente apprezzato le prove prodotte nel procedimento. 4. Si costituivano in appello [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], Emanuele e [OSCURATO:PERSONA]. Rimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza n. 889/2022 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame, confermando la sentenza impugnata, per il mancato raggiungimento della prova dei presupposti necessari ai fini del perfezionamento dell’acquisto di terreni in proprietà esclusiva a favore dell’appellante in forza di avvenuta usucapione. 6. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue doglianze a tre motivi. 7. Hanno resistito con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di Marianna e [OSCURATO:PERSONA], nonché Francescantonio e [OSCURATO:PERSONA]. 8. A seguito di proposta di definizione accelerata del Presidente di Sezione il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380-bis.1 c.p.c. 9. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso, scomposto in più profili, il ricorrente lamenta:la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1158 e seguenti c.c.e 2967 c.c., in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;la nullità della sentenza sia per violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. sia per violazione degli art t. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; il travisamento della prova e la motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Secondo il ricorrente la Corte d’Appello muove la sua considerazione dalla tematica relativa all’ interversione del possesso, senza esplicitare l’iter logico che la conduce a pretermettere la previsione sulla presunzione di possesso, trattando inoltre i profili applicativi degli artt. 1158 ss. c.c. e il tema dell’ interversio possessionis congiuntamente ein maniera confusa. Il ricorrente lamenta inoltre la nullità della sentenza per oggettiva carenza del criterio logico-giuridico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, apparendo questo apodittico. Si duole altresì del mancato confront o con le singole censure evidenziate nel gravame, con violazione del principio della domanda: in particolare modo, il giudice lametino non avrebbe considerato che la tesi della detenzione qualificata riguarderebbe solo una porzione dei terreni per i quali è stata avanzata domanda di usucapione e che i convenuti non avrebbero fornito prova documentale alcuna del rapporto di detenzione qualificata, che non emerge neppure dalle risultanze dell’espletata prova testimoniale. Infine il ricorrente denuncia il travisamento della prova e la motivazione apparente, poiché, nel caso di specie, le risultanze probatorie sarebbero state acquisite contraddicendo specifici atti processuali e le stesse difese dei convenuti , i quali avevano dimostrato l’esistenza di comportamenti sul fondo (in primis, la realizzazione di cancelli, aumentati nel tempo da 3 a 9, con chiavi in possesso del Gullo) atti ad esprimere una situazione di possesso. 2.- Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti e il travisamento dellaprova e la motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. A detta del ricorrente, l’argomentazione della Corte d’Appello non soddisferebbe i requisiti del c.d. “minimo costituzionale” richiesti per la motivazione, concretandosi in considerazioni generiche, assertive e incoerenti rispetto alle inconfutabili emergenze processuali richiamati nel ricorso. 3.- Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce il travisamento di prova, difetto di motivazione e motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il ricorrente impugna la sentenza di secondo grado nella parte in cui emerge che i fondi oggetto della domanda di usucapione non sarebbero stati individuati con sufficiente precisione, convincimento fondato sull’erroneo assunto che parte attrice non avesseadempiuto correttamente l’onere probatorio di identificare gli stessi e che la consulenza tecnica richiesta mirasse a supplire a tale lacuna. Secondo il ricorrente la parte allora attrice ha pienamente assolto ad ogni onere probatorio al riguardo e, nell’assenza di specifica contestazione della controparte, non si ravvisa alcuna ragione di incertezza nelle risultanze processuali. 4.-Va anzitutto precisato che l a sentenza impugnata si fonda su unapluralità di ragioni decisorie , e precisamente: a) l ’ assenza di una univoca identificazione dell’estensione dei terreni che l’appellante, sul quale incombe il relativo onere probatorio,afferma di avere usucapito. Secondo la Corte di Appello dalle testimonianze non possono dirsi “ emersi elementi certi e inequivocabilidi identificazione delle specifiche aree in cui le colture eranostate impiantate, delle rispettive ubicazioni all'interno dei fondi edelle rispettive estensioni o superfici ” . Non si può non osservare in relazionea tale aspetto della controversia – si legge in motivazione - “ che, ammesso e riconosciuto che i terreni erano di oltremodo notevole estensione e che non erano stati nella loro interezza e totalitàoggetto di interventi di trasformazione agricola e di i mpianti colturali, che le aree in cui tali interventi erano stati effettuati non risultano, con la necessari a precisione , individuate e descritte ” (pagg.12 e 13 della sentenza impugnata). Aggiungela Corte che al mancato assolvimento delle allegazioni edelle offerte di prova di parte attrice non avrebbe potuto sopperire l'avvenuta richiesta di ammissione di una consulenza tecnica in primogrado volta ad accertare la corrispondenza dei terreni indicati conquelli posseduti. Lealtre autonome rationes decidendi che sorreggono la sentenza impugnatasono le seguenti: b)l’assenza di possesso rilevante ai fini di usucapione , essendo mancatauna “ prova adeguata circa il fatto che l'appellante avesse posseduto il fondo ponendo in essere – coram populo - comportamenti diretti ad esercitare in modo pubblico , inequivocabile, continuo ed esclusivo un potere di fatto sul bene , sì poterecon gli atti tipici di un proprietario e in aperto e percepibile contrasto con i diritti degli appellati ” (pag. 8 della sentenza impugnata), essendo emersi quali comportamenti che ad avviso dell'appellante integrerebbero il possesso idoneo ad usucapire attivitàgeneriche di uso di terreni , ad esempio per taglio della legna, e di coltivazione , esclusi dalla giurisprudenza di legittimità ai fini delladimostrazione dell’avvenuta usucapione ; c)la dimostrazione della detenzione da parte dei convenuti della posizione di “guardiano del fondo” in capo a [OSCURATO:PERSONA]: VincenzoGullo, subentrando “ nella situazione di fatto del nonno, non poteva (e non ha potuto acquistare) una situazione più ampia o qualificatadi quella di cui il nonno stesso era titolare ” (pag. 10 della sentenzadella Corte di Appello di Catanzaro ). d)l’assenza di interversio possessionis : “ non potendo cumulare ilproprio ( asserito ) possesso quello del d ante causa che aveva una mera detenzione , l'unico presupposto per accogliere , eventualmente, la domanda di usucapione è che il G ullo avesse iniziatoa possedere i terre ni esclusivamente in nome per conto per proprio conto e per un tempo utile all ’usucapione. P oste tali premesse,non sono emersi elementi di una rilevanza ed oggettività tali da ritenere che si sia verificata la cosiddetta interv ersio possessionis”(ancora pagina 10 della sentenza). 5.-I tre motivi, tra loro connessi in quanto diretti a censurare l’assenzadi prova sugli elementi costitutivi dell’usucapione , possono esserescrutinati congiuntamente e sono destituiti di fondamento. Nonsussiste intanto alcun vizio di motivazione a pparente né sul minimocostituzionale (V. SSUU n. 8053/2014) . Perquanto riguarda l’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorra quando la motivazione, benché graficamente esistente, non re nda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. UU,Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; Sez. U, Sentenza n. 16599 del2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/20; Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 13977 del 23/05/2019)” (Cass. SS. UU. n. 2767/2023). Nonè questo il caso della sentenza de quo, che so ddisfa anche il requisito del “minimo costituzionale” (Cass. SS. UU. n. 8053/2014),che esclude qualunque rilevanza del semplice “difetto” dimotivazione (Cass. n. 21257/2014). Neppure può dirsi sussistente il vizio di violazione di norme di dirittocon riferimento agli artt. 1141 e 1158 c.c. poiché, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 10253/2023; 7823/2023; n. 18278/2023; n. 12549/2022; 3340/2019; n. 640/2019; 24155/2017), il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Quanto, infine, alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. , deve come previsto dall’art. 348 ter comma 4 e 5, nella versione ratione temporis applicabile . E comunque, come correttamente affermato dal giudice di seconda istanza, “ è all’attore che spetta l'onere di provaretutti i requisiti del possesso idonei ad integrare la fattispecie acquisitiva”. 4.- Alla luce di quanto argomentato, i l ricorso non merita accoglimento in applicazione del seguente principio di diritto: “qualorala decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, traloro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul pianologico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitivitàdelle altre, alla cassazione della decisione stessa ” (v. tra levarie, C ass. n. 11493/2018; n. 2108/2012). Nel caso di specie , la Corte d’Appello di Catanzaro – analogamentea quanto statuito dal primo giudice , trattandosi di una ipotesi di “doppia conforme” , come sopra precisato – ha accertato , conun giudizio in fatto (cfr. pagg. 12 e ss . della sentenza della Corte distrettuale) che l’attore, su cui incombeva il relativo onere probatorio,non aveva fornito elementi per poter e indentificare con certezzai terreni oggetto della domanda di usucapione e che a tale carenzaprobatoria non era consentito sopperire con una consulenza tecnica. Lacensura contro tale autonoma ratio ( contenuta a pagg. 47 e ss.) è infondata perché investe l’attività di valutazione delle prove e delle risultanze processuali, tipiche prerogative non già della Corte di legittimità ma del giudice di merito (il quale , per giungere alle conclusioni rese, ha provveduto “ a d analizzare nella materiale oggettività tutte le risultanze istruttorie ”, confronta ndo puntualmentele deposizioni dei testi escussi , le risposte rese in sede di interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA] e la perizia confermata dal teste [OSCURATO:PERSONA] prodotta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA],con i relativi rilievi fotografici allegati ) . Anche la valutazione circa l’ammissione della richiesta CTU rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (Cass. n. 10849/2007;Cass. n. 305/2012) , la cui decisione è censurabile per cassazioneunicamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione , nel caso di specie, alla preclusionederivante dalla regola della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348 - ter, comma 5, c.p.c. (Cass. S.L. n. 25281 /2023 ). Corretta appare comunque la motivazione sulla impossibilità di disporre CTU con la finalità di accertare la corrispondenza tra l e particelle catastali indicate e le aree di terreno effettivamente utilizzate per la coltivazione , nonché per individuarne le superfici eventualmentenon coincidenti per intero con quelle delle particelle catastali, pena altrimenti il suo utilizz o al fine di esonerare la parte dalfornire la prova di quanto assume . Si rivelano pertanto inammissibili tutte le altre censure mosse alla sentenza di appello (sulla ritenuta detenzione, sulla ritenuta mancanzadi prova dell’interversione del possesso, sul travisamento della prova , sui comportamenti indicati come sintomatici del possesso ad usucapionem , quali coltivazioni, piantagioni, realizzazionedi strade, recinzione del fondo e possesso delle chiavi deicancelli) in quanto tali contestazioni non potrebbero in ogni caso condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione delladecisione stessa , secondo il principio richiamato espressamente anchedal controricorrente a pag. 15 del controricorso. 5.-In conclusione, per quanto argomentato, il ricorso va respinto eparte ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza, con distrazione in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ne hanno fatto richiesta in memoria, in quanto antistatari. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere inoltre condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulladoverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023). 6.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 4.500,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c. - al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13 com
Sentenza Cassazione n. 11783/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris