CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37363/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] CArte k.~ PnCetikRattsi m/Abile/5s tisi'ke iazcoega [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice per il riesame, in materia di misure cautelari personali, con ordinanza in data 17/9/2021, confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste il 13 agosto 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, pluriaggravato. Le attività di indagine compiute avevano permesso di monitorare due veicoli (segnatamente una [OSCURATO:PERSONA] e una ford Mondeo) che rientravano da una località slovena e facevano ritorno in Italia. Le auto erano state fermate e controllate; a bordo della seconda vi erano stipati dieci cittadini extracomunitari. Il Tribunale della libertà riteneva il concorso nel trasporto dei cittadini extracomunitari e rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio, essendosi consumata la condotta delittuosa al momento della cessazione della azione di trasporto a Muggia (in provincia di Trieste). Riteneva il Tribunale della libertà che il quadro di gravità indiziaria fosse solido anche a carico di [OSCURATO:PERSONA], che era all'interno della vettura e risultava destinatario della chiamata in correità da parte di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di essere stato coinvolto dagli Osmanovic, dietro il pagamento di un compenso. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva modulato le esigenze cautelari applicando la misura degli arresti domiciliari; riteneva inidoneo un controllo diverso anche per il collegamento che il ricorrente aveva dimostrato di avere con soggetti e ambienti della criminalità transnazionale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di iegge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 12 comma 1 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, per l'erronea individuazione del Giudice territorialmente competente, con riguardo al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività di organizzazione del trasferimento dei clandestini era avvenuta a Roma. Il ragionamento sviluppato dal Tribunale del riesame era errato, poiché le fattispecie erano tutte a consumazione anticipata ed erano reati di pericolo. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Si era ritenuta, invero, la responsabilità solo sulla scorta della circostanza che Osnnanovic era a bordo della vettura, senza verificare se fosse a conoscenza dello scopo del viaggio e ciò senza operare accertamenti sulla chiamata di Hasanovic. Nessun elemento si era accertato per ritenere che il primo avesse fatto una proposta al secondo di tipo economico.2.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione sul quadro cautelare. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il sistema delle doppie presunzioni operasse anche a fronte della contestazione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La norma, al contrario, richiedeva un reato associativo che avesse come scopo quello dell'ingresso clandestino di stranieri. Nell'interesse del ricorrente la difesa ha depositato memoria, con cui ribadisce gli argomenti a fondamento del ricorso e insiste per l'accoglimerito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 1.1. Quanto alla questione di competenza territoriale va indubbiamente ribadito il principio secondo cui la competenza territoriale per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai sensi dell'art. 12, comma 1, d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, si determina in relazione al luogo di commissione degli atti diretti a procurare l'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari e non nel punto di ingresso dello straniero nel territorio nazionale, trattandosi di fattispecie criminosa avente natura di reato di pericolo a consumazione anticipata. (Sez. 1, nr. 24957 del 08/04/2021, H., Rv. 281666). Si duole il ricorrente che la condotta sarebbe stata organizzata al più nel circondario di Roma, con conseguente attribuzione della competenza territoriale a quel Giudice. La lettura degli atti, tuttavia, non conforta la tesi anzidetta e nessun elemento fa ritenere acquisito il dato che la condotta fosse stata organizzata in funzione della immissione dei clandestini nel territorio dello Stato nel circondario di Roma. Da ciò discende che non possa valorizzarsi, per ritenere il profilo del pericolo e la consumazione anticipata della fattispecie che la partenza delle auto avvenne da Roma, potendo trattarsi di un aspetto logistico ininfluente, ai fini della consumazione del fatto. Allo stato si deve porre l'accento, piuttosto, per la individuazione del principio di determinazione della competenza per territorio sul particolare relativo al luogo in cui è stata posta in essere una parte dell'azione. Non potendo trovare applicazione, infatti, i principi di cui all'art. 8 cod. proc. pen. che fissano le regole generali per determinare la competenza per territorio, si deve ricorrere necessariamente a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. La norma prevede, invero, che, non potendo determinarsi la competenza a norma dell'art. 8 cod. proc. pen., sia da attribuire territorialmente la cognizione sul fatto al Giudice del luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o della omissione. Nella specie, dunque, il segmento di condotta, afferente l'ingresso nel territorio dello Stato, qui rileva come criterio materiale che agevola nella determinazione della competenza per territorio, senza mettere in discussione il principio per cui la condotta si determina in relazione al luogo di commissione degli atti diretti a procurare l'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari, trattandosi di fattispecie criminosa che resta un fatto di pericolo a consumazione anticipata. Essendo, pertanto, certo che gli atti diretti a procurare l'ingresso siano stati compiuti nel triestino anche ai sensi dell'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. la competenza per territorio risulta correttamente determinata. 1.2. Il secondo motivo è in fatto e propone argomenti già trattati dai giudici di merito. Si lamenta in sintesi la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La questione afferente ai gravi indizi di colpevolezza e relativa alla circostanza di non aver appurato se Osmanovic fosse a conoscenza dello scopo del viaggio è questione di merito, inammissibile in sede di legittimità. Del resto, il richiamo alla presenza sulla vettura e al numero dei cittadini extracomunitari, in uno alla chiamata di correo; delineano un quadro di gravità indiziaria già esaustivamente scrutinato da parte dei Giudici di merito. In questa logica rilevano le considerazioni sviluppate dai Giudici territoriali che hanno evidenziato come il ricorrente fosse a bordo di una delle due vetture che si era recata a prelevare gli extracomunitari e avesse legame con il cugino che era in contatto con l'utenza bosniaca, cui aveva inviato le foto delle due vetture che sarebbero state utilizzate per il trasporto dei cittadini stranieri. Ciò involge, dunque, come anche il ricorrente, che era a bordo di una delle due auto, avesse un ruolo specifico nel trasferimento dei migranti sul territorio dello Stato, secondo quanto ritenuto nel provvedimento impugnato. Pertanto, sussiste ampiamente il riscontro di attendibilità alla chiamata di correo a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e deve ritenersi correttamente motivata la decisione di conferma in parte qua, ad opera del Tribunale del riesame. 1.3. Anche la questione sulla adeguatezza del controllo cautelare è manifestamente infondata e va ritenuta inammissibile. Il Tribunale, a prescindere dalla questione sulla duplice presunzione avente natura relativa, ha, comunque, spiegato le ragioni che hanno indotto ad applicare la misura degli arresti domiciliari in atto, a carico del ricorrente. Ha, infatti, esso Tribunale, richiamato la personalità e il contributo concorsuale offerto da [OSCURATO:PERSONA] e in questa logica ha ritenuto opportuno applicare il controllo meno rigoroso degli arresti domiciliari a suo carico. Del resto, si è osservato come una misura cautelare diversa e di tipo non custodiale sarebbe stata inidonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione, poiché si sarebbe dovuta limitare la libertà di movimento del ricorrente, comunque, coinvolto in un'azione grave, commessa con altri soggetti, in contatto con ambienti della criminalità transnazionale. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann